Omesso versamento ritenute previdenziali, la "particolare tenuità del fatto" può escludere la punibilità

La causa di non punibilità per "particolare tenuità del fatto" (art. 131-bis, co. 1, c.p.) è applicabile a tutte le tipologie di reato, incluso il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali, per il quale è prevista una soglia di punibilità di 10.000 euro; in tale ambito, tuttavia, essa può essere applicata solo se gli importi omessi superano di poco l'ammontare di tale soglia, in considerazione del fatto che il grado di offensività che integra il reato è già stato valutato dal Legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (Corte di Cassazione, sentenza 10 giugno 2019, n. 25537)

Una Corte di appello territoriale, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di primo grado, aveva ridotto la pena inflitta a un datore di lavoro, in relazione al reato di omesso versamento all'Inps delle ritenute assistenziali e previdenziali (art. 2, co. 1-bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in L. 11 novembre 1983, n. 638) operate sulle retribuzioni dei dipendenti per le mensilità da aprile a novembre 2011.
Avverso la sentenza propone ricorso in Cassazione l'imputato, lamentando che la causa di non punibilità (importo omesso non superiore ad euro 10.000) sarebbe stata esclusa in ragione della reiterazione delle condotte omissive, in netto contrasto con il recente indirizzo giurisprudenziale (Corte di Cassazione, sentenza n. 394413/2018).
Per la Suprema Corte il ricorso è fondato. Al riguardo, nei reati per i quali sia prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale (art. 131-bis, co. 1, c.p.). L’abitualità è sussistente, tra l’altro, laddove l'autore abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate (art. 131-bis, co. 3, c.p.). Di qui, la Corte di merito aveva negato al ricorrente tale causa di non punibilità sul presupposto della "reiterazione della condotta criminosa che induce a sottovalutare la contenuta entità del superamento della soglia di legge".
Secondo invece l’orientamento consolidato, il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali si configura come una fattispecie connotata da una progressione criminosa nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell'ultima mensilità, ovvero, con la data del 16 gennaio dell'anno successivo (Corte di Cassazione, sentenza n. 649/2016). Dunque, è superata la configurazione del reato quale reato omissivo che si consuma alle singole scadenze di versamento (il giorno 16 del mese successivo), essendo invece reato unico che si consuma al superamento della soglia di euro 10.000,00 (introdotta dall'art. 3, co. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8) e per cui dunque non è configurabile la reiterazione per ogni singolo omesso versamento nell'anno di riferimento. D’altra parte, la norma penale, nel collegare l'abitualità del comportamento alla pluralità o reiterazione di condotte, si riferisce evidentemente soltanto a quelle che già di per sé costituiscono reato, anche isolatamente valutate, così da evidenziare, volta per volta, una nuova e ripetuta lesione del bene giuridico tutelato, In sostanza, perciò, il mero riferimento alla reiterazione dell'omissione del versamento dei contributi assistenziali e previdenziali non appare corretto per escludere l'applicabilità della causa di non punibilità. Ed ancora, si evidenzia che la causa di non punibilità della "particolare tenuità del fatto" è applicabile a tutte le tipologie di reato, anche ai reati per i quali è prevista una soglia di punibilità. In tale ambito, tuttavia, la causa di non punibilità può essere applicata solo se gli importi omessi superano di poco l'ammontare di tale soglia (10.000,00 euro nel caso del reato di omissione di versamenti contributivi), in considerazione del fatto che il grado di offensività che integra il reato è già stato valutato dal Legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale.