Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 luglio 2018, n. 19022

Impresa danneggiata dagli eventi alluvionali - Contributi e premi versati indebitamente - Restituzione - Domanda amministrativa - Mancata presentazione nel termine di decadenza

 

Fatti di causa

 

Con la sentenza n. 1102/2012, la Corte d'Appello di Torino respingeva il gravame proposto da F. s.r.l. avverso la sentenza con cui il Tribunale di Cuneo aveva respinto la domanda intesa ad ottenere la condanna dell'INPS e dell'INAIL alla restituzione del 90% delle somme versate indebitamente a titolo di contributi e premi nel quadriennio 1994-1997 in quanto impresa danneggiata dagli eventi alluvionali del 1994 ed in ossequio alla legge n. 350/2003 art. 4, comma 90.

La Corte territoriale, per quanto qui ancora rileva, riteneva che la domanda non potesse essere accolta poiché l'impresa non aveva presentato la domanda amministrativa nel termine di decadenza del 31 luglio 2007 stabilito dall'art.3 quater del d.l. 300/2006, valevole per tutti i soggetti beneficiati dagli sgravi. In questo senso la Corte riteneva di dover superare la propria precedente giurisprudenza sul punto secondo la quale il termine in questione riguardava le sole posizioni debitorie ancora pendenti e suscettibili di regolarizzazione alla data del 31/7/2007, e non già quelle aventi ad oggetto una richiesta di rimborso di quanto versato, come la fattispecie in esame.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre F. s.r.l. affidandosi a tre motivi di censura. L'INPS e l'Inail resistono con controricorso. F. srl ed Inail hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

 

Ragioni della decisione

 

1. - Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione per falsa interpretazione ed applicazione dell'art.3 quater comma 1 del d.l. 300/2006 conv. in I. 17/2007 nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ( articolo 360 numeri 3 e 5 c.p.c. ) per avere la Corte territoriale affermato erroneamente che il termine del 31.7.2007 fosse un termine perentorio e l'impresa in epigrafe fosse decaduta dai benefici di cui all'art. 4, comma 90, I. n. 350/2003, cit., non avendo presentato alcuna domanda di restituzione entro il 31.7.2007, considerato come termine perentorio pur in difetto di una previsione normativa espressa.

2. -Col secondo motivo di ricorso viene dedotta violazione per falsa interpretazione applicazione dell'articolo tre quater, comma 1 del decreto-legge numero 300/2006; articolo 4, comma 90 della legge numero 350 del 2003, articolo 9, comma 17 della legge numero 289 del 2002, in relazione agli articoli 2033, 2934, 2943 e 2946 c.c. (articolo 360 numero tre c.p.c.) atteso che la lettera della legge era chiarissima nel prevedere che le domande di accesso alle agevolazioni mediante versamenti andavano fatte entro il 31 luglio 2007; mentre per i soggetti attinti da calamità che a suo tempo avevano versato l'intero (in difetto di regole scritte ad hoc) dovevano valere le regole già normativamente sancite ex articolo 2033 c.c. che la Corte d'Appello aveva invece disapplicato ponendosi così in palese contrasto con i principi dell'affidamento e della certezza del diritto.

3. - Col terzo motivo viene dedotta violazione dell'articolo 3 quater comma 1 del decreto-legge numero 300/2006; articolo 4 comma 90 della legge numero 350 del 2003, articolo 9 comma 17 della legge numero 289 del 2002, in relazione agli articoli 12 a 14 delle preleggi al codice civile; articoli 2963 e seguenti c.c. atteso che la Corte d'appello nonostante abbia avuto premura di affermare il contrario, aveva in realtà voluto attribuire ad una decadenza, già di per sé costruita per via interpretativa, un'efficacia estensiva e/o analogica certamente vietata.

4. - I tre motivi di ricorso, da esaminare unitariamente per la connessione delle censure tutte relative alla portata del termine del 31.7.2007, sono infondati alla stregua dell'orientamento oramai consolidato che si è formato sulla stessa questione.

4.1. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che l'art. 4, comma 90, I. n. 350/2003, nell’estendere l’applicazione delle disposizioni dell'art. 9, comma 17, I. n. 289/2002, ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, si riferisce espressamente ai provvedimenti agevolativi concernenti i versamenti di quanto dovuto "a titolo di tributi, contributi e premi", restando privo di rilievo il mancato rinvio, nel testo della norma, anche alla disposizione di cui all'art. 7, d.l. n. 646 del 1994, in quanto il richiamo dell'art. 6, commi 2, 3 e 7-bis, d.l. ult. cit., da parte dell'art. 4, comma 90, I. n. 350/2003, è funzionale esclusivamente all'individuazione della categoria dei destinatari del beneficio e non già all'individuazione della tipologia dei tributi a cui riferire l'agevolazione; e - precisando che tale interpretazione trova espressa e letterale conferma nell'art. 3-quater, d.l. n. 300/2006 (conv. con I. n. 17/2007), che ha esplicitamente stabilito l'operatività dell'agevolazione "per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese relativi all'alluvione del Piemonte del 1994" - ha fugato ogni dubbio sulla legittimità costituzionale della norma ult. cit., sulla scorta dell'insegnamento di Corte cost. n. 274 del 2006, in considerazione della piena legittimità in materia civile di leggi retroattive non solo interpretative ma anche innovative con efficacia retroattiva, quando la disposizione trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza (come nel caso in cui l'interpretazione della disciplina richiamata rappresenti una delle possibili letture del dato normativo) e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti (Cass. nn. 11133 e 11247 del 2010).

4.2. Ha inoltre chiarito questa Corte che la definizione automatica della posizione previdenziale può avvenire, per chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento del solo 10% del dovuto e, per chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato, dovendo ritenersi, nel silenzio del legislatore circa la posizione di coloro che, all'entrata in vigore della normativa recante il beneficio, avessero già ottemperato al pagamento dell'obbligazione contributiva, che un'interpretazione che escludesse costoro dalla possibilità di richiedere la restituzione di quanto versato in eccesso si porrebbe in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte costituzionale circa l'irragionevolezza di disposizioni legislative che sopprimano o riducano la prestazione dovuta per obbligazioni pubbliche già perfezionatesi, prevedendo al contempo l'irripetibilità delle somme già versate in esecuzione del rapporto obbligatorio siccome conformato in precedenza (Cass. n. 11247 del 2010, cit.).

4.3. Così ricostruita la portata oggettiva e soggettiva del beneficio in questione, del tutto correttamente la Corte di merito, una volta accertato che la domanda di rimborso era stata presentata in data successiva al 31.7.2007, ha ritenuto che parte ricorrente ne fosse decaduta: il termine del 31.7.2007, risultante per la presentazione delle domande di regolarizzazione ex art. 4, comma 90, I. n. 350/2003, a seguito della proroga dell'originario termine del 31.7.2004 da parte dell'art. 3-quater, comma 1, d.l. n. 300/2006 (conv. con I. n. 17/2007), si applica infatti anche alle imprese abbiano già versato i contributi previdenziali, dovendosi ritenere irragionevole una distinzione tra coloro che non abbiano corrisposto i contributi e coloro che, invece, abbiano già effettuato il pagamento, in quanto la locuzione "regolarizzare la posizione", di cui all'art. 4, comma 90, cit., include tanto l'ipotesi in cui la definizione della posizione previdenziale intervenga mediante il pagamento del 10% del dovuto, quanto quella in cui avvenga mediante il rimborso del 90% del versato (Cass. n. 12603 del 2016).

4.4. Escluso pertanto che l'applicazione del termine a quest'ultimo caso sia frutto di un'interpretazione analogica dell'art. 4, comma 90, I. n. 350/2003, deve piuttosto aggiungersi che non meno correttamente la Corte di merito ha ritenuto che il termine in questione, benché non espressamente qualificato dal legislatore come perentorio, costituisse un termine di decadenza: non trattandosi di termine di natura processuale, per i quali vige la regola di cui all'art. 152 c.p.c., spetta infatti all'interprete di individuarne la portata ordinatoria o perentoria in relazione allo scopo che esso persegue, cioè agli interessi che intende tutelare, e non v’ha dubbio che la natura pubblica dell'interesse alla certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci degli enti previdenziali, che a sua volta è correlato ai vincoli di carattere sovranazionale cui il bilancio pubblico è assoggettato in forza dei Trattati europei e dei criteri politico-economici e tecnici adottati dagli organi dell’Unione europea per controllarne l'osservanza (come sottolineato da Corte cost. n. 425 del 2004), depone univocamente in tal senso, non vertendosi in ipotesi di ristoro per un pregiudizio ascrivibile ad un fatto obiettivo e incolpevole da cui la collettività abbia tratto vantaggio e dovendo pertanto il principio solidaristico di cui agli artt. 2 e 3 Cost. trovare adeguato bilanciamento rispetto ad altri interessi e beni di pari rilievo costituzionale (cfr. in tal senso Corte cost. n. 118 del 1996).

4.4. Per contro, l'acclarata struttura unitaria del beneficio della regolarizzazione ex art. 4, comma 90, I. n. 350/2003, esclude che possano trovare in specie applicazione le disposizioni concernenti la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., giacché in mancanza di (tempestiva) domanda di rimborso non può logicamente configurarsi alcun pagamento indebito, essendo la domanda amministrativa condizione necessaria per lo stesso sorgere del diritto al beneficio (cfr. in tal senso Cass. n. 732 del 2007 e, più recentemente, Cass. n. 5318 del 2016).

5. Resta da rilevare, infine, che tali conclusioni devono essere confermate anche in seguito al recente Intervento legislativo di cui all'art 1, commi 771-774, L. n.205/2017.

In particolare il comma 771 recita " Alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 che abbiano versato contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione (UE) 2016/ 195 della Commissione, del 14 agosto 2015, è assegnato un contributo, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 774, a seguito di presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate".

Il successivo comma 772 stabilisce che " Il termine di prescrizione per la presentazione dell'istanza di cui al comma 771, per i tributi versati per il triennio 1995-1997per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300."

Il comma 773 prevede lo stanziamento della somma di Euro 5 milioni per le finalità di cui al comma 771 ed , infine, il successivo comma 774 prevede che " Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità' per l'accesso al contributo di cui al comma 771, nonché le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 773".

5.1. Va, in primo luogo, rilevato che le suddette disposizioni non introducono modifiche alla normativa che ha disciplinato gli aiuti alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del 1994, né tantomeno hanno la finalità di interpretare autenticamente detta normativa. Ciò risulta evidente dall'esplicito richiamo, contenuto nel citato comma 771, al versamento dei contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché ai requisiti previsti dalla decisione (UE) 2016/195 della Commissione del 14 agosto 2015, necessari per poter ottenere la restituzione delle somme versate in misura superiore. La menzione sia della legge n. 289 che della decisione della Commissione UE, rende evidente che le imprese interessate al nuovo intervento legislativo sono quelle per le quali sussistono i requisiti definitivamente individuati all'esito della decisione comunitaria. Le nuove disposizioni normative, invece, rivolgendosi alle imprese che evidentemente non hanno potuto ottenere la restituzione dei contributi previdenziali o premi da esse versati in misura superiore, riconoscono a queste un "contributo" da versarsi dall'Agenzia delle Entrate secondo le modalità da definirsi in uno specifico decreto da emanarsi entro novanta giorni. Si tratta, dunque, del riconoscimento di un diverso ed alternativo diritto avente, proprio, la finalità di sopperire alla perdita del diritto alla restituzione dei contributi previdenziali o premi a seguito della mancata presentazione di una tempestiva domanda. Il legislatore, dunque, non ritenendo più possibile riaprire i termini per la proposizione della domanda di restituzione degli oneri contributivi corrisposti in misura superiore, ha scelto la diversa strada del riconoscimento a dette imprese di un " contributo" da versarsi, però, da soggetto diverso dall'Inps e da richiedersi dai soggetti interessati entro un nuovo termine prescrizionale decorrente dalla data della L. n. 17 /2007, di conversione del DL n. 300/2006. La decorrenza del termine dalla data della legge di conversione conferma ulteriormente che trattasi di disposizioni di contenuto nuovo che non interferiscono con il termine del 31/7/2007 fissato dalla L. n. 17/2007 per presentare l'Istanza dì restituzione. In definitiva può affermarsi che il legislatore, con la nuova normativa, non solo non ha inteso modificare la precedente legislazione disciplinante il trattamento da riservarsi alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte, ma anzi ne ha confermato la validità e correttezza dell'interpretazione, anche con riguardo alla decadenza, ed ha inteso introdurre una norma di favore per quelle imprese per le quali, pur in possesso dei requisiti, quali individuati anche alla luce della decisione della Commissione UE, per ottenere la restituzione dei contributi e premi corrisposti in misura superiore, non ne avevano potuto usufruire in mancanza di una tempestiva domanda.

6. In conclusione il ricorso proposto da F. s.r.l. deve essere rigettato. La novità e straordinaria complessità della disciplina consentono di ravvisare in specie gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio. Sussistono i presupposti per raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del Dpr 115 del 2002 da atto della sussistenza dei presupposti per versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma Ibis delle stesso art. 13.