Ipotesi di accordo 7/11/2017 per il rinnovo del CCNL Chimica-Ceramica PMI

Si riporta la Sezione Chimica-Ceramica dell’Ipotesi di accordo sottoscritta il 7/11/2017 per il rinnovo del CCNL 10/6/2015 per i lavoratori della Piccola Industria fino a 49 dipendenti

La "SEZIONE CHIMICA-CERAMICA" dell’Ipotesi di accordo siglata il 7/11/2017, tra Cna Federmoda, Cna Produzione, Cna Artistico e Tradizionale, Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, Casartigiani, Claai e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiiltec-Uil, rinnova le disposizioni del CCNL per i lavoratori della Piccola Industria fino a 49 dipendenti dei settori Chimica e settori accorpati Plastica e Gomma Abrasivi Ceramica Vetro del 10/6/2015, scaduto il 31 marzo 2017.

Apprendistato professionalizzante
Periodo di prova
L'assunzione dell'apprendista ha luogo con un periodo di prova della durata effettiva pari a quella prevista per gli altri lavoratori del livello cui è destinato l'apprendista e comunque non superiore a 40 giorni di effettiva prestazione.
Durata e inquadramento
La durata complessiva del contratto di apprendistato professionalizzante non potrà essere superiore a 36 mesi.
L'inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore di più di due posizioni organizzative/livelli riferiti alla medesima qualifica professionale rispetto a quelle/i della professionalità da acquisire.
Decorsi i primi dieci mesi, sarà riconosciuto l'inquadramento alla posizione organizzativa/parametro/livello immediatamente superiore a quella/o di inquadramento iniziale.
Al termine del periodo, riferibile alla durata residua del contratto di apprendistato, sarà riconosciuto l’inquadramento finale previsto.
Retribuzione
Fino al compimento dei primi dieci mesi del periodo di apprendistato verrà riconosciuta al lavoratore la retribuzione pari al minimo tabellare del livello di inquadramento iniziale.
Decorsi i primi dieci mesi verrà riconosciuta al lavoratore la retribuzione pari al minimo tabellare del livello di inquadramento immediatamente successivo a quello iniziale.
Al termine del periodo di apprendistato verrà riconosciuta al lavoratore la retribuzione pari al minimo tabellare prevista per il livello di inquadramento finale.
Ferie
La durata delle ferie è di 4 settimane.
Premio per obiettivi
E' demandata alle parti al livello aziendale la definizione dell'eventuale applicabilità agli apprendisti, parziale o totale, dei premi per obiettivi e di tutte le altre voci retributive stabilite al livello aziendale.
Anzianità di servizio
Il periodo di apprendistato non è considerato utile per la maturazione degli istituti contrattuali che fanno riferimento all'anzianità di servizio.

Contratto a termine e somministrazione di lavoro a tempo determinato
L'impresa potrà utilizzare, per i due istituti (contratto a tempo determinato e somministrazione a termine), complessivamente intesi, un numero medio di lavoratori, nel corso dell'anno solare, non superiore al 25%, rispetto al numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Rimane confermato che non potrà essere utilizzato in ogni singolo mese un numero di lavoratori superiori al 35% dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato.
I lavoratori assunti a tempo determinato e/o con contratto di somministrazione, con effetto sostitutivo, o assunti ai sensi della legge n. 68/1999, sono esclusi dal computo della percentuale e/o dal numero minimo di assunzioni previsto dal presente articolo.
I lavoratori a tempo parziale verranno computati secondo le norme di legge.
Qualora l'applicazione del 25% dia un risultato inferiore a 5, le aziende potranno utilizzare un massimo di 5 assunzioni tra contratto a tempo determinato e somministrazione a termine, complessivamente intesi.
Ferma restando la cessazione del contratto di lavoro a tempo determinato alla scadenza prevista, il periodo di conservazione del posto per malattia e infortunio non sul lavoro per i lavoratori con contratto a tempo determinato non in prova, è pari a un quarto della durata del contratto, fino a un massimo di 6 mesi di comporto. L'andamento delle assunzioni sulla base della normativa sopra concordata sarà oggetto di verifica con le R.S.U., anche in relazione alle sue ricadute sull'occupazione. Sono fatti salvi, in materia, eventuali accordi aziendali di miglior favore.
Ai lavoratori che hanno intrattenuto rapporti di lavoro in somministrazione a tempo determinato con la medesima azienda e per il medesimo livello/parametro contrattuale per una durata complessiva, anche non continuativa, di trentasei mesi nell'arco dei 5 anni precedenti, spetta il diritto di precedenza nel caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro con riferimento ai rapporti di somministrazione intercorsi con il medesimo livello/parametro contrattuale.

Contratto a tempo parziale
Il trattamento economico e normativo seguirà criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa, compatibilmente con le particolari caratteristiche dell'istituto, sulla base del rapporto tra orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno.
Per le ore prestate in orari diversi da quello iniziale, il lavoratore avrà diritto ad una maggiorazione del 10% sulla retribuzione di cui all'art. 25 del presente CCNL, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge. La variazione in aumento della durata della prestazione, è possibile entro un tetto massimo del 30% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita all'anno ed è retribuita con la maggiorazione del 10% sulla retribuzione di cui all'art. 25 del presente CCNL, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge.
La variazione della collocazione temporale e la variazione in aumento della prestazione lavorativa devono essere disposte con un preavviso non inferiore a 5 giorni lavorativi. In caso di preavviso inferiore le maggiorazioni di cui al comma precedente da corrispondere al lavoratore sono pari al 20% per le ore prestate nei giorni compresi tra il preavviso effettivamente dato e quello normale di 5 giorni lavorativi. Previo accordo tra le parti è consentita la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa.
E' possibile la prestazione di lavoro supplementare e cioè di lavoro aggiuntivo rispetto all'orario concordato entro un tetto massimo del 30% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita all'anno. Tale possibilità è consentita per gli stessi casi per i quali al lavoratore a tempo pieno può essere richiesta la prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore a tempo parziale può esimersi dall'effettuare lavoro supplementare soltanto per giustificati motivi individuali di impedimento, tra i quali rientrano anche i documentati impegni derivanti da un altro rapporto di lavoro.
Le prestazioni supplementari, comprese nel limite quantitativo di cui al comma 9, saranno retribuite con la maggiorazione del 16% sulla retribuzione di cui all'art. 25 del presente CCNL, comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e di legge.
Le prestazioni eccedenti il limite quantitativo di cui al precedente comma 9, saranno retribuite con una maggiorazione del 50% sulla retribuzione di cui all'art. 25 del presente CCNL, comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e di legge.
Nel lavoro a tempo parziale è possibile la prestazione di lavoro straordinario così come definito dall’art. 1, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 66/2003. A tale prestazione si applica la disciplina legale e contrattuale vigente ed eventuali successive modifiche ed integrazioni in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno.

Turno notturno: Chimica - Settori accorpati
Per il lavoro effettuato in turno notturno (normalmente 22,00-06,00), per ogni notte effettivamente lavorata, sarà corrisposto dall’1/1/2018 un importo pari a 6,00 euro.

Turno notturno: Plastica e Gomma
Per i lavoratori effettuanti turni notturni avvicendati le maggiorazioni del 28%, del 40%, del 90% previste dal CCNL, vengono incrementate per ogni notte di turno notturno (dalle ore 22,00 alle ore 06,00) dei seguenti importi, espressi in euro:

 

Livello

Importi dall’1/1/2018

I 9,32
II 9,73
III 9,95:
IV 10,33
V 10,77
VI il 1,49
VII 12,84
VIII 13,76

Ferie
Ferme restando le ferie aggiuntive maturate al 31/12/2017 in relazione all'anzianità di servizio, a far data dall’1/1/2018 ciascuna fascia di anzianità agli effetti della suddetta maturazione viene incrementata di mesi 12.

Premio per obiettivi: Settore Chimica - Settori Accorpati
A far data dall’1/1/2018 nelle aziende nelle quali non sono in atto premi aziendali collettivamente erogati, comunque denominati, o non è contrattato un premio aziendale in essere collegato ad obiettivi, saranno corrisposti importi perequativi in base alla seguente tabella:

Parametri retributivi

Importi annui a far data dall’1/1/2018

A 102,00
B 111,00
C 128,00
D 149,00
E 166,00
F 179,00
G 199,00
H 220,00

La tabella di cui alla nota a verbale del CCNL previgente rimane in vigore, secondo le condizioni previste, fino alla data del 31/12/2017.

Premio per obiettivi: Settore Plastica-Gomma
A far data dall’1/1/2018 nelle aziende con un numero di dipendenti non superiore a 150, nelle quali non sono in atto premi aziendali collettivamente erogati, comunque denominati, o non è contrattato un premio aziendale in essere collegato ad obiettivi, saranno corrisposti importi perequativi in base alla seguente tabella:

Livelli

Importi mensili a far data dall’1/1/2018

I 10,74
II 11,38
III 11,60
IV 11,98
V 12,62
VI 13,98
VII 16,14
VIII 17,66
Quadri 19,22

La tabella di cui alla nota a verbale del CCNL previgente rimane in vigore, secondo le condizioni previste, fino alla data del 31/12/2017.

Premio per obiettivi: Settore Ceramica e Abrasivi
A far data dall’1/1/2018 nelle imprese nelle quali non sono in atto premi aziendali collettivamente erogati, comunque denominati, o non è contrattato un premio aziendale in essere collegato ad obiettivi, saranno corrisposti importi perequativi in base alla seguente tabella:

Categoria

Importi mensili dall’1/1/2018

A 30,16
B 27,04
C 24,96
D 22,88
E 18,72
F 15,60

La tabella di cui alla nota a verbale del CCNL previgente rimane in vigore, secondo le condizioni previste, fino alla data del 31/12/2017.

Premio per obiettivi: Settore Vetro
A far data dall’1/1/2018 le imprese delle prime lavorazioni e quelle delle seconde lavorazioni che si siano attenute alla clausola di esclusione dal premio di partecipazione, delle linee guida, riconoscono il premio di produzione o l'indennità di esso sostitutiva nelle seguenti percentuali:
- per le aziende delle prime lavorazioni del vetro (settori meccanizzati) 5,5%;
- per le aziende delle prime lavorazioni del vetro (settori a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche) e per quelli delle seconde lavorazioni del vetro 5,5%;

Compenso sostitutivo del cottimo per il Settore Plastica e Gomma
A far data dall’1/1/2018 il presente istituto non verrà corrisposto ai lavoratori nuovi assunti.
A far data dall’1/1/2018 ai lavoratori ai quali verrà corrisposto quanto previsto dalla nota a verbale dell'art. 32 (Premio per obiettivi) il compenso sostitutivo del cottimo si intende assorbito dall'erogazione medesima.

Incrementi retributivi
Le parti hanno convenuto i seguenti incrementi retributivi da riparametrarsi sui livelli di inquadramento, con l’impegno di reincontrarsi entro il 31/12/2017 per sottoscrivere le tabelle retributive complete:

Chimica e Settori Accorpati

Livello

1/1/2018

1/7/2018

1/7/2019

A regime

D 34,80 34,80 17,40 87,00

Plastica e Gomma

Livello

1/1/2018

1/7/2018

1/7/2019

A regime

V 30,00 30,00 15,00 75,00

Abrasivi

Livello

1/1/2018

1/7/2018

1/7/2019

A regime

D1 27,60 27,60 13,80 69,00

Ceramica

Livello

1/1/2018

1/7/2018

1/7/2019

A regime

D1 28,00 28,00 14,00 70,00

Vetro - Settore Meccanizzato (prime lavorazioni)

Livello

1/1/2018

1/7/2018

1/7/2019

A regime

D1 28,00 28,00 14,00 70,00

Vetro - Settore Trasformazioni (seconde lavorazioni)

Livello

1/1/2018

1/7/2018

1/7/2019

A regime

28,00 28,00 14,00 70,00

Vetro - Settore Soffio a mano e semiautomatiche

Livello

1/1/2018

1/7/2018

1/7/2019

A regime

28,00 28,00 14,00 70,00

Una Tantum
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad Euro 50,00, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo di carenza contrattuale interessato.
L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in un'unica soluzione con la retribuzione del mese di marzo 2018.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
L'importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate tra le parti anche sulla base di specifiche procedure convenute tra le parti stesse.
L’importo dell"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
L’"una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.
Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2018.