Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 dicembre 2016, n. 25364

Pensione di invalidità - Revoca - Visita di revisione - Superamento limiti di legge - Insussistenza del requisito reddituale

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza del 2/12/2010 - 24/1/2011 la Corte d'appello di Roma ha rigettato l'impugnazione di R. A. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Velletri, che le aveva respinto la domanda volta al conseguimento della pensione di invalidità revocatale a decorrere dall'1/11/2003 a seguito di visita di revisione, dopo aver rilevato che ostava all'accoglimento del gravame il fatto che il reddito dell'appellante, unito a quello del coniuge, superava ampiamente i limiti di legge per il riconoscimento di tale prestazione.

Per la cassazione della sentenza ricorre R. A. con quattro motivi.

Resiste con controricorso l'Inps.

 

Motivi della decisione

 

1. Col primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., contestando la decisione attraverso la quale la Corte territoriale le ha negato il diritto alla prestazione della pensione di invalidità civile sulla scorta della accertata insussistenza del requisito reddituale, dovuta al cumulo col reddito del coniuge, nonostante che le circolari dell'Inps n. 147 del 2007 e n. 1 del 2009 accreditassero la diversa soluzione interpretativa basata sul computo del solo reddito personale.

Il motivo è infondato.

Invero, questa Corte ha già avuto occasione di chiarire (Cass. sez. lav. n. 5003 dell'1.3.2011) che "ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l'assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, di cui all'art. 12 della legge n. 118 del 1971, assume rilievo non solamente il reddito personale dell'invalido, ma anche quello (eventuale) del coniuge del medesimo, onde il beneficio va negato quando l'importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma suindicata."

Tale indirizzo, conforme alle decisioni di legittimità n. 14126/2006 e n. 16363/2002, è stato poi ribadito con la sentenza n. 697 del 15.1.2014 della Sezione Lavoro di questa stessa Corte, in cui si è precisato che "in materia di prestazioni assistenziali, ai fini dell'accertamento del requisito reddituale, previsto per la concessione della pensione di inabilità civile, di cui all'art. 12, della legge 30 marzo 1971, n. 118, nella disciplina (applicabile "ratione temporis") precedente l'entrata in vigore dell'art. 10, comma 5, del d.l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto del 2013, n. 99, non assume rilievo il reddito percepito da familiari dell'invalido diversi dal coniuge. Ne consegue che non può essere preso in considerazione, al fine di escludere la sussistenza del requisito reddituale, il reddito di un fratello dell'invalido."

2. Col secondo motivo è dedotta, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971 (e successive integrazioni e modifiche), all'art. 14 septies, comma 4°, L. n. 33/1980 e all'art. 35, co. 8°, del D.L. n. 207 del 30.12.2008, oltre che la illegittimità costituzionale dell'interpretazione adottata con riferimento agli artt. 3, 38, 29 e 31 della Costituzione. Si assume che l'interpretazione della Corte territoriale è antitetica ai principi costituzionali di uguaglianza e di sostegno economico-sociale del cittadino in funzione del suo stato civile che, se coniugato, viene discriminato rispetto al convivente di fatto, attraverso la privazione del sussidio ex art. 12 I. n. 118/1971, sebbene l'art. 38 assicuri, indistintamente a tutti gli inabili - siano essi coniugati o meno - sprovvisti di mezzi propri, la possibilità di sopperire alle primarie esigenze di Osserva la Corte che devono ritenersi manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalla odierna ricorrente, posto che il Giudice delle leggi (cfr. in particolare, le sentenze nn. 769/88 e 75/91) ha, in più occasioni, affermato che il realizzare l'omogeneizzazione tra i livelli reddituali idonei ad individuare lo stato di bisogno di soggetti aventi diritto a prestazioni assistenziali a carico della collettività, così come il por mano all'opportuno adeguamento dei livelli di prestazione, appartiene alla discrezionalità del legislatore. E, sempre sul piano del sistema costituzionale, mette conto rilevare come l'attribuzione al reddito del coniuge di un rilievo preclusivo dell'intervento di sostegno a carico della collettività discende dal riconoscimento, nel vigente sistema di sicurezza sociale, di meccanismi di solidarietà particolari, concorrenti con quello pubblico e ugualmente intesi alla tutela dell'uguaglianza e della libertà dal bisogno, in attuazione dell'art. 3 Cost., comma 2.

Nessuna violazione dei diritti della famiglia (artt. 29 e 31 Cost.) è poi ravvisabile nella valorizzazione dei principi di solidarietà che informano l'istituto e che, come già detto, concorrono con gli strumenti di sostegno pubblico a tutela dell'invalidità.

Infine, non può non rilevarsi che la L. n. 118 del 1971, art. 13, - che disciplina l'assegno mensile di invalidità - è stato recentemente sostituito ad opera della L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 35, il quale, testualmente, stabilisce che "agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, un assegno mensile di Euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'art. 12". Si tratta, all'evidenza, di un intervento con il quale viene ripristinato il collegamento tra te due prestazioni assistenziali quanto alle "condizioni (comprese, quindi, quelle economiche) richieste per la loro assegnazione; ma il prendere a riferimento, a tal fine, le "condizioni stabilite per l'assegnazione della "pensione di cui all'art. 12", determinare cioè una equiparazione che si vuole modulata sulla disciplina propria della prestazione prevista per gli invalidi civili assoluti, è, di per sè, indicativo del fatto che tale disciplina, anche per quanto riguarda le condizioni reddituali rilevanti, è diversa da quella nel frattempo dettata (si ripete, con la L. n. 33 del 1980, art. 14 septies, comma 5) per l'assegno mensile, non avendo altrimenti senso, invero, una simile formulazione normativa qualora le condizioni reddituali richieste per la pensione di inabilità fossero le stesse previste per l'assegno e, dunque, si dovesse dar rilievo al solo reddito personale dell'invalido, ancorché coniugato, piuttosto che al reddito di entrambi i coniugi (v. in tal senso Cass. sez. lav. n. 4677/2011).

Deve, in conclusione, ritenersi giuridicamente corretto l'orientamento ermeneutico seguito dalla sentenza impugnata, in base al quale, ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l'assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12, assume rilievo non solamente il reddito personale dell'invalido, ma anche quello (eventuale) del coniuge del medesimo, onde il beneficio va negato quando (come accertato dai Giudici del merito nella concreta fattispecie) l'importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma in parola.

3. Col terzo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., l'omessa pronuncia con riferimento alla domanda di condanna al pagamento del sussidio di cui all'art. 13 della legge n. 118/1971, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio rappresentato dalla richiesta di condanna dell'Inps all'erogazione della provvidenza dell'assegno mensile di assistenza per gli inabili parziali, da considerarsi ricompresa in quella più ampia diretta al conseguimento della pensione di inabilità civile totale.

Tale motivo è infondato in quanto non risulta che fosse stata specificatamente richiesta, quanto meno, la condanna dell'istituto previdenziale alla corresponsione della diversa prestazione dell'assegno di invalidità, da intendersi, secondo la ricorrente, quale beneficio da ritenersi ricompreso nella domanda volta all'ottenimento della pensione di inabilità.

A riprova della infondatezza dell'assunto difensivo è sufficiente rilevare che nella parte narrativa del presente ricorso (parte finale di pagina 2) si richiamano le deduzioni formulate in primo grado in merito alla pregressa percezione della pensione di inabilità fino al 9.1.2004, epoca della visita di revisione e della revoca della prestazione, nonché quelle in grado di appello, in cui si insisteva per la condanna dell'Inps alla corresponsione della pensione di inabilità, stante la permanenza dello stato invalidante totale anche successivamente alla predetta data.

Né ha pregio il richiamo operato alla norma di cui all'art. 149 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, poiché in tale norma si stabilisce semplicemente che nelle controversie in materia di invalidità pensionabile il giudice deve tener conto dell'aggravamento della malattia e delle infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate tanto nel corso del procedimento amministrativo che di quello giurisdizionale, situazione, quest'ultima, che nella fattispecie non risulta essere stata trascurata dal giudice del merito, il quale ha rigettato la domanda esclusivamente sulla base della riscontrata carenza del requisito reddituale. In definitiva, non si ravvisa il lamentato vizio di omessa pronunzia.

4. Col quarto motivo la R. si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., con riferimento alla decisione della Corte di merito di porre a suo carico le spese della consulenza tecnica d'ufficio a dispetto della dichiarazione reddituale resa ai fini dell'esonero dalle spese di lite.

Il motivo è infondato in quanto è corretta la motivazione che la Corte di merito ha posto a base della decisione di imporre alla ricorrente, rimasta soccombente, il pagamento delle spese di espletamento della perizia d'ufficio, nonostante la disposta compensazione delle spese legali. Infatti, nell'impugnata sentenza, una volta premesso che non ricorrevano le condizioni affinché l'appellante potesse godere del particolare regime di esenzione dalle spese del giudizio di primo grado previsto dal nuovo testo dell'art. 152 c.p.c. ed una volta chiarito che la compensazione delle spese legali si giustificava sulla base dei contrasti giurisprudenziali insorti sulla questione esaminata, la Corte di merito ha logicamente considerato che una diversa statuizione in ordine alle spese di C.T.U. avrebbe finito per gravare ingiustamente la parte risultata totalmente vittoriosa, cioè l'Inps.

Deve infatti confermarsi il principio, secondo cui viola l'art. 91 c.p.c. la disposizione del giudice che pone, sia pure parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa il compenso liquidato a favore del C.T.U. in quanto neppure in parte egli deve sopportare le spese di causa, nemmeno nell'ipotesi in cui tra le parti siano state compensate le spese (v. Cass. n. 6301/07, n. 3237/00 e n.6228/92).

5. Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di € 1500,00 per compensi professionali e di € 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.