Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 20 gennaio 2017, n. 1608

Compensi professionali - Risoluzione del contratto professionale - Inadempimento di parte attrice

Svolgimento del processo

 

Con atto di citazione del 7 aprile 1997 M.B. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Termini Imerese il Comune di Altavilla Milicia, affinchè fosse condannato al pagamento del saldo dei compensi professionali maturati in relazione all’incarico di cui alla delibera commissariale del 10/7/1992, avente ad oggetto la variazione ed aggiornamento del piano regolatore generale, nel rispetto delle prescrizioni del Consiglio Regionale all’Urbanistica, nonché la predisposizione del nuovo regolamento edilizio e dei piani esecutivi particolareggiati.

Si costituiva il Comune che insisteva per il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell’attore alla restituzione delle somme ricevute, previa risoluzione del contratto professionale per il grave inadempimento di parte attrice.

Espletata CTU, il Tribunale con la sentenza del 7 febbraio 2005 accoglieva la domanda riconvenzionale e dichiarava risolto il contratto d’opera, condannando il M. alla restituzione della somma di € 51.955,79, ricevuta a titolo di acconto.

A seguito di gravame avanzato dal M., e previa rinnovazione della CTU, la Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 761 del 23 maggio 2012, m riforma della decisione gravata, rigettava la domanda di risoluzione, condannava il Comune al pagamento in favore del M. del saldo dei propri compensi, determinato m € 55.319,61 oltre interessi legali a far data dalla domanda al saldo.

La decisione, dopo avere dato atto della tardiva costituzione in giudizio di Z.D.T., qualificatasi come erede della parte appellante, sebbene il decesso non fosse stato dichiarato ritualmente dal suo difensore, nell’esaminare i primi cinque motivi di gravame, ha ritenuto di dover porre a fondamento della decisione quanto emergeva dalla CTU espletata in grado di appello e dai chiarimenti successivamente resi.

Rilevava in primo luogo che la legge regionale n. 17 del 1994 che aveva correlato l’attività di pianificazione urbana con il recupero degli agglomerati abusivi presenti sul territorio, era stata pubblicata in data 8 giugno 1994, quasi contemporaneamente alla presentazione degli elaborati da parte dell’appellante.

Ancora le Prescrizioni Esecutive effettivamente non avevano quel livello di approfondimento necessario per definire l’assetto definitivo delle sistemazioni delle parti del territorio, ma a monte mancava l’individuazione da parte del Consiglio Comunale delle aree da assoggettare alla pianificazione attuativa ed esecutiva, contestualmente all’approvazione dello schema di massima. Tuttavia il CTU aveva sottolineato che anche le parti del Piano non immediatamente fruibili, poiché avevano elementi di inadeguatezza o insufficiente analisi, ben potevano essere utilizzate in una successiva attività di riedizione ed approfondimento.

Alla luce di tali elementi, la Corte distrettuale riteneva che effettivamente l’appellante aveva erroneamente valutato l’incremento della popolazione del Comune di Altavilla Milicia negli anni successivi alla redazione del proprio elaborato, ed aveva sottostimato l’utilizzo ed il recupero del patrimonio edilizio esistente, ma la prestazione sul punto implicava la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, di modo che trovava applicazione la previsione di cui all’art. 2236 c.c., escludendosi quindi l’inadempimento contrattuale, mancando la prova che il M. avesse agito con dolo o colpa grave.

Quanto all’imperfetta redazione delle Prescrizioni Esecutive, attribuiva rilievo alla mancata individuazione delle aree da assoggettare alla pianificazione attuativa ed esecutiva da parte del Consiglio Comunale, sicché l’attore aveva dovuto sostituirsi alle mancate decisioni dell’organo comunale, ponendo poi in essere le irregolarità riscontrate dal CTU.

In ogni caso l’operato del professionista era coerente con "i desiderata" dell’Amministrazione.

Trattavasi quindi di inadempimento di scarsa importanza che non legittimava la pronuncia di risoluzione ex art. 1455 c.c.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Comune di Altavilla Milicia, sulla base di due motivi.

Z.D.T., M.V. e M.P., quali eredi di M.F.S. hanno resistito con controricorso illustrato con memorie ex art. 378 c.p.c.

 

Motivi della decisione

 

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza nonché la violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c.

Si deduce che la Corte d’appello, pur prendendo atto delle conclusioni dell’ausiliare d’ufficio, le quali evidenziavano le numerose inadempienze del M., ha inopinatamente escluso che le stesse si connotassero per gravità ai sensi di quanto richiesto dall’art. 1455 c.c. Trattasi, ad avviso del ricorrente, di una valutazione illogica che non tiene conto della peculiare natura delle prestazioni oggetto del contratto.

Erronea appare la valutazione circa la non rilevanza del contrasto dell’elaborato tecnico del professionista con quanto prescritto dalla legge regionale n. 17 del 1994, così come del pari non adeguatamente giustificata è la valutazione di non gravità dell’inadempimento in relazione alla modalità di redazione delle Prescrizioni Esecutive.

Inoltre la decisone gravata non avrebbe tenuto conto degli obblighi specificamente assunti dal M., quali individuati dall’art. 10 del disciplinare di incarico, che prevedeva gli adempimenti e gli atti che il progettista avrebbe dovuto porre in essere.

1.1 II motivo è infondato.

Vale a tal proposito richiamare il costante orientamento di questa Corte per il quale la valutazione che il giudice è chiamato a compiere in merito alla gravità dell’inadempimento é incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata, ove abbia effettuato una comparazione in mento al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti (tenuto conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto), si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale (cfr. Cass. n. 13840/2010).

In tal senso anche di recente si è ribadita la insindacabilità del giudizio espresso al riguardo dal giudice di merito, laddove supportato da adeguata e congrua motivazione (cfr. Cass. n. 18320/2015), specificandosi che il giudice, per valutare la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità (così Cass. n. 22346/2014).

Orbene, ed attenendosi a tali principi, deve escludersi che la valutazione compiuta dalla Corte di merito si connoti come illogica ovvero priva di razionalità.

La sentenza impugnata, partendo dalla disamina compiuta dall’ausiliare d’ufficio, ha ritenuto di dover attribuire efficacia esimente, pur a fronte di alcune imprecisioni e inesattezze compiute dal M. nell’esecuzione dell’incarico, alla circostanza che alcune delle prescrizioni normative alle quali il piano non si era attenuto, erano state introdotte quasi coevamente alla presentazione degli elaborati.

Ancora, ha ribadito che alcune circostanze in parte sovrastimate ed in parte sottostimate (quali il potenziale incremento demografico e le aree per l’edilizia residenziale pubblica) erano subordinate a numerose variabili di difficile prevedibilità, sicché la prestazione resa al riguardo implicava la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, in grado quindi di giustificare l’applicazione dell’art. 2236 c.c.

Infine, quanto alla redazione delle Prescrizioni Esecutive, ha osservato che l’errore nel quale era incorso il M. era stato anche occasionato dall’omessa individuazione da parte del Comune delle aree da assoggettare alla pianificazione attuativa ed esecutiva, ritenendo quindi che tale negligenza avesse concorso in maniera determinante a  provocare la non corretta esecuzione della prestazione.'

Alla valutazione delle varie condotte inadempienti addebitate al dante causa dei controricorrenti, la Corte ha altresì aggiunto la considerazione, parimenti tratta dalle conclusioni del perito d’ufficio, secondo cui il progetto predisposto dal professionista in massima parte rispondeva a quelle che erano le intenzioni del Comune, e che, anche per quelle parti non suscettibili di immediata fruizione (per la presenza di elementi di inadeguatezza o di insufficiente analisi), avrebbe potuto essere posto alla base di una successiva attività di riedizione ed approfondimento.

Trattasi evidentemente di accertamenti in fatto esclusivamente riservati al giudice di merito, ed insindacabili in questa sede, e che in quanto adeguatamente supportati da una motivazione esente da mende logiche, denotano l’infondatezza del motivo proposto.

2. Il secondo motivo denunzia la violazione dell’art. 2236 c.c., ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., nonché l’omessa ed insufficiente motivazione su di un punto controverso.

Si rileva, infatti, che la Corte di merito ha ritenuto applicabile ad alcuni degli inadempimenti contestati al M. la previsione di cui all’art. 2236 c.c., in tema di prestazione che implica la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà.

Si deduce poi che la norma non sarebbe invocabile nel caso in cui sia richiesta la risoluzione del contratto per inadempimento, aggiungendosi altresì che la norma non può trovare applicazione nel caso in cui l’inadempimento, come nel caso in esame, sia riconducibile ad una negligenza.

2.2 Anche tale motivo è privo di fondamento.

Ed, infatti, ribadito il tradizionale principio per il quale l'accertamento relativo al se la prestazione professionale in concreto eseguita implichi - o meno - la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, è rimesso al giudice di merito ed il relativo giudizio è incensurabile in sede di legittimità, sempre che sia sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto (cfr. ex multis Cass. n. 7618/1997; Cass. n. 3463/1988), ed evidenziato che gli errori valutativi concernenti l’incremento della popolazione e l’utilizzo del patrimonio edilizio esistente, relativamente ai quali è stata applicata la previsione in esame, attengono correttamente a fattispecie di imperizia del professionista, non può in alcun modo condividersi l’assunto per il quale la previsione de qua non sia invocabile anche nel caso in cui il professionista debba reagire all’altrui domanda di risoluzione per inadempimento.

Ed, invero, il giudizio che è necessario effettuare al fine di verificare se sussistano i presupposti per la risolubilità del contratto per l’altrui inadempimento, presuppone la verifica circa la rispondenza del comportamento della parte agli obblighi scaturenti dal contratto, e tale verifica non può prescindere anche dall’applicazione della particolare regola attenuativa della responsabilità posta dall’art. 2236 c.c., che ben potrà quindi essere invocata anche laddove oltre alla domanda risarcitoria si accompagni anche quella di risoluzione.

Ne consegue che anche tale motivo deve essere disatteso.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al rimborso delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida in € 3.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori come per legge.