Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 gennaio 2017, n. 3396

Sicurezza sul lavoro - Cantiere edile - Mancata adozione dell misure di sicurezza - Omessa visita medica preventiva di idoneità

 

Ritenuto in fatto

 

1. A.C. ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Nola lo ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di euro 3.000,00 di ammenda per il reato previsto dall'art. 122 del D.L.vo n. 81/2008 in relazione all'art. 159, comma 2, lett. a) del medesimo decreto, per avere, nella qualità di datore di lavoro per la gestione del cantiere in Camposano alla via (...), omesso di allestire le opere provvisionali per impedire la caduta dall'alto di persone o cose dai ponteggi nonché per il reato previsto d all'art. 119, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008 in relazione all'art. 159, comma 2, lett. b), del medesimo decreto, per avere, nella qualità di datore di lavoro per la gestione del cantiere in Camposano alla via (...), omesso di predisporre le necessarie puntellature alle pareti dello scavo profondo 280 centimetri e largo circa 180 centimetri in modo da evitare il franamento delle pareti ed infine per il reato previsto dall'art. 18, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 81 del 2008 in relazione all'art. 55, comma 5, lett. c), del medesimo decreto legislativo, per avere, nella qualità di datore di lavoro per la gestione del cantiere in Camposano alla via (...), affidato le mansioni al lavoratore S.C. senza averne prima verificato le sue capacità e condizioni in rapporto alla sua salute, non essendo stato il lavoratore sottoposto alla visita medica preventiva di idoneità. In Camposano il 1 marzo 2012.

2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza il ricorrente solleva due motivi di impugnazione, qui enunciati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'articolo dell'art. 53 della legge 689 del 1981 e mancanza di motivazione su un punto decisivo per il giudizio (articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale).

Assume che il giudice di prime cure lo ha condannato al pagamento dell'ammenda che, secondo i ragguagli seguiti, è stata determinata in euro 3.000.00 senza fornire alcuna motivazione sul diniego della richiesta di conversione.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nonché l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62 bis cod. pen. (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale) sul rilievo che è stata disattesa la richiesta del riconoscimento delle attenuanti generiche sull'assunto che il ricorrente avrebbe "immotivatamente fatto opposizione al decreto penale di condanna". Tale motivazione, oltre che ad essere carente ed illogica, deve ritenersi adottata in violazione ed errata applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.

 

Considerato in diritto

 

1. Il ricorso è fondato sulla base del secondo motivo.

2. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, posto che il giudice del merito ha direttamente applicato al ricorrente la pena pecuniaria, con la conseguenza che alcuna motivazione era necessaria, in mancanza dell'applicazione della pena detentiva, sulla richiesta di conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria.

3. Il secondo motivo è invece fondato perché l'esercizio di un diritto processuale, quale quello di presentare opposizione al decreto penale di condanna, costituisce espressione di scelte difensive non valutabili, in quanto riconducibili all'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito.

L'atto di opposizione al decreto di condanna dà luogo infatti ad un particolare procedimento d'impugnazione atipico, privo di effetto devolutivo e pertanto svincolato da motivi di censura, essendo finalizzato a rimuovere il pregiudizio nascente da un provvedimento di condanna, che, quantunque emesso a seguito di una sommaria delibazione, può avere, se non impugnato, valore formale e forza giuridica parificabili a quelli della sentenza ed essendo preordinato all'instaurazione del contraddittorio con forme di definizione della regiudicanda che rientrano nelle facoltà dell'opponente (articolo 461, comma 2, del codice di procedura penale).

La legge processuale (articolo 461, comma 2, del codice di procedura penale) richiede soltanto che la dichiarazione di opposizione debba indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso ma non onera l'opponente ad indicare anche le ragioni sulle quali l'opposizione fonda.

Ne consegue che l'esercizio di facoltà processuali dell'imputato, quale quello di presentare opposizione (motivata o immotivata che sia) al decreto penale di condanna, non può essere valutato come parametro ai sensi dell'art. 133 cod. pen. per negare le circostanze attenuanti generiche; infatti l'esercizio di un diritto processuale non può legittimamente considerarsi come comportamento processuale negativo. (Sez. 3, n. 3654 del 26/10/1995, dep. 1996, Flamini, Rv. 203941).

Avendo il tribunale negato la concessione delle attenuanti generiche, in ragione del comportamento processuale desunto dal fatto che il ricorrente "ha proposto una opposizione a decreto penale assolutamente immotivata, non spiegando in questo giudizio alcuna ragione difensiva che andasse in un senso diverso rispetto ad una evidenza documentale incontestabile", senza indicare alcun altro parametro sul quale fondare il diniego della reclamata attenuante, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame sul punto.

Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.

 

P.Q.M.

 

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche e rinvia al tribunale di Nola.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.