Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 19 aprile 2017, n. 9880

Previdenza - Pubblico impiego - Pensione di vecchiaia a carico dell’Inps e dell’Inpdap - Pluralità di pensioni

Fatti di causa

 

S.M. chiese al Tribunale di Roma la condanna dell'Inps a corrispondergli sulla pensione erogata dallo stesso Istituto, in unione a pensione statale, l'indennità integrativa speciale.

A sostegno della sua domanda, espose di aver lavorato prima nel settore pubblico e poi in quello privato e di aver ottenuto due trattamenti di pensione di vecchiaia, uno a carico dell'Inps e l'altro a carico dell'Inpdap; di percepire la pensione corrisposta dall'Inps priva della indennità integrativa speciale o indennità di contingenza, erogatagli invece dall'Inpdap sulla pensione statale diretta. Sostenne di aver diritto alla indennità integrativa speciale anche sulla pensione a carico dell'Inps.

Il Tribunale rigettò la domanda. Con sentenza pubblicata il 22 aprile 2010, la Corte d'appello di Roma accolse parzialmente l'appello proposto dal M. Affermò la Corte di condividere il decisum del Tribunale, conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. Un., 23/10/2008, n. 25616, cui adde Cass. civ., 13/05/2009, n. 11010; Cass. 2286 del 01/02/2010), ma riconobbe al pensionato il diritto all'inclusione, nei limiti della prescrizione decennale, dell'indennità di contingenza nella base pensionabile della pensione cat. VO in godimento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria presso l'Inps, nella misura di legge spettante alla data del pensionamento e condannò l'Inps al pagamento delle differenze.

Contro la sentenza l'Inps propone ricorso per cassazione, sostenuto da un unico motivo.

 

Ragioni della decisione

 

1. Deve darsi atto dell'inammissibilità del controricorso per mancanza della procura speciale. Si legge nel detto atto che S.M. è «rappresentato e assistito dal prof. Avv. F.D.I. come da delega in atti». Dagli atti non risulta esser stata depositata la procura speciale, prescritta a pena di inammissibilità dall’art. 365 c.p.c.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, «la procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all'esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa», (tra le altre, da ultimo, Cass. ord., 20/10/2015, n. 21214; Cass. n. 5554 del 2011, Cass. n. 19226 del 2014). Tale principio si applica anche al controricorso il quale è inammissibile se sottoscritto da difensore che si dichiari legittimato da procura a margine dell'atto di citazione o della comparsa di primo grado (Cass. 31/01/2006, n. 2125), o, come nel caso in esame, da delega genericamente «in atti». Ne consegue che il controricorso deve essere dichiarato inammissibile, mancando del tutto il conferimento del mandato al difensore per la proposizione della odierna impugnazione (artt. 83, 365 e 369 cod. proc. civ.). L'inammissibilità del controricorso per difetto di procura comporta che non può tenersi conto del controricorso medesimo (né delle eventuali successive memorie) e preclude alla parte la partecipazione alla discussione orale.

2. Con l'unico motivo di ricorso l'Inps censura la sentenza per la violazione degli artt. 112, 414 e 437 cod.proc.civ., nonché per insufficiente motivazione circa un fatto decisivo controverso per il giudizio. Lamenta che a fronte di un ricorso di primo grado con il quale l'istante aveva chiesto l'accertamento del suo diritto di percepire l'indennità integrativa speciale anche sulla pensione erogata dall'Inps, il giudice abbia riconosciuto il diritto del pensionato alla inclusione dell'indennità di contingenza nella base di calcolo della medesima pensione.

2.1. Il motivo è fondato. Il ricorrente ha trascritto nel ricorso le parti salienti dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il cui esame è comunque consentito a questa Corte essendo stato dedotto, attraverso la denunciata violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto il pronunciato, un error in procedendo. Dal ricorso ex art. 414 c.p.c. si evince che la domanda proposta aveva ad oggetto il riconoscimento della indennità integrativa speciale anche sulla pensione erogata dall'Inps. Ciò, del resto, risulta pure dalla sentenza impugnata, la quale ha chiaramente individuato l'oggetto della pretesa avanzata, volta, appunto, ad ottenere sulla pensione a carico dell'ago l'indennità integrativa speciale, e ha escluso che tale pretesa sia fondata, a mente dell'art. 19 della L. n. 843 del 1978, nell'interpretazione datane da questa Corte con la decisione delle Sezioni Unite 23/10/2008, n. 25616. Tuttavia, ha ritenuto che nel più (ossia nella domanda come sopra individuata) fosse contenuto il meno (ossia la pretesa ad inserire nella base di calcolo della pensione Inps quella parte della retribuzione corrisposta quando era in servizio a titolo di indennità di contingenza), e ha pertanto riconosciuto quest'ultimo diritto in ragione di una nozione onnicomprensiva della retribuzione contributive e di quella pensionabile in conformità dell'art. 12 I. n. 153/1969 e successive modificazioni.

Si tratta però di un diritto oggettivamente diverso, giacché mentre quello per il cui riconoscimento il M. ha agito riguardava il pagamento con cadenza mensile di una somma accessoria della pensione a titolo di indennità integrativa speciale, quello riconosciuto dalla Corte comporta l'inclusione della indennità integrativa speciale nella base di calcolo della pensione, il che involge accertamenti in fatto che avrebbero dovuto essere oggetto di specifiche allegazioni e, in caso di contestazione, di un'attività istruttoria.

Il ricorso deve essere accolto e conseguentemente la sentenza deve essere cassata in quanto affetta da nullità nella parte in cui ha riconosciuto il suddetto diritto in violazione del principio tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. Resta invece confermato il giudizio della Corte sulla infondatezza dell'appello, così confermandosi la sentenza del tribunale anche in ordine alle spese di quel grado. In considerazione della peculiarità della vicenda, in cui il ricorso per cassazione si è reso necessario per la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sussistono le condizioni per compensare le spese del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione; compensa le spese del giudizio di appello e del presente giudizio.