Scontrino elettronico: operazioni esonerate

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il decreto del 10 maggio 2019, per i soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate, ha indicato gli esoneri all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati degli incassi giornalieri. Il decreto è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Percorso normativo

Attualmente i soggetti che effettuano operazioni di "commercio al minuto e attività assimilate", non sono tenuti ad emettere fattura verso i clienti consumatori finali, salvo che tale documento non sia richiesto dal cliente stesso. Essi certificano i corrispettivi ricevuti mediante rilascio della ricevuta fiscale oppure dello scontrino fiscale e possono scegliere se certificare fiscalmente le operazioni per le quali non c’è obbligo di emissione di fattura con uno strumento piuttosto che con l’altro (DPR n. 696/1996).
Ai sensi dell'art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 127/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto e attività assimilate, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione dei corrispettivi. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018.
Con il decreto del 10 maggio 2019, il Ministro dell'economia e delle finanze ha individuato specifici esoneri, previsti nella sola fase di prima applicazione delle disposizioni in argomento, in linea con l’obiettivo di superare in via graduale il ricorso ai documenti fiscali attualmente in uso, sostitutivi della fattura (scontrini e ricevute fiscali), al fine di attuare una uniforme modalità digitale di certificazione dei ricavi/compensi.

Operazioni esonerate

L'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, non si applica:
a) alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, tra i quali: tabaccai, giornalai, venditori di prodotti agricoli e chi presta servizi di telecomunicazione, radiodiffusione e di trasporto pubblico di persone e veicoli (art. 2, DPR n. 696/1996, DM 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015);
b) alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
c) fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni collegate e connesse a quelle di cui alle lettere a) e b) nonché alle operazioni di commercio al minuto e attività assimilate, effettuate in via marginale rispetto a quelle di cui alle lettere a) e b) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione. Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all'1% del volume d'affari dell'anno 2018;
d) alle operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.
Le operazioni per le quali non è effettuata la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri devono continuare ad essere annotate nel registro dei corrispettivi; invece, le operazioni alle lettere c) e d) di cui sopra, oltre ad essere annotate, devono continuare ad essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale.
In ogni caso i soggetti che effettuano le suddette operazioni elencate possono scegliere comunque di effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Cessioni di benzina o di gasolio e cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici

Per le cessioni di benzina o di gasolio utilizzati come carburanti per motori e per le cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici resta ferma la disciplina settoriale, ad esse specificamente dedicata e per la cui applicazione sono già in vigore apposite disposizioni.
Per le cosiddette "operazioni marginali", fino al 31 dicembre 2019, gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati dall’obbligo telematico per le operazioni, diverse da quelle di cessioni di benzina o di gasolio, i cui compensi o ricavi non superino l’1% del volume d’affari dell’anno 2018. Tali operazioni continuano, pertanto, ad essere assoggettate all’obbligo di certificazione e registrazione dei corrispettivi, ferma restando, la facoltà per l’esercente l’impianto di distribuzione di carburante di scegliere comunque di effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi relativi.

Estensione dell'obbligo

Gli esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri hanno carattere provvisorio, con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria, saranno individuate le date a partire dalle quali detti esoneri verranno meno.