Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 31 marzo 2017, n. 8475

Licenziamento - Malattia professionale - Conservazione del posto di lavoro - Indennità risarcitoria

 

Fatti di causa

 

Con sentenza depositata l'1.12.2015, la Corte di appello di Campobasso, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Isernia ai sensi dell'art. 1, comma 57, della legge n. 92 del 2012, ha confermato la illegittimità del licenziamento intimato dal Comune di Monteroduni a M.F. per assoluta inidoneità a qualsiasi proficuo lavoro nonché la validità e l'efficacia dell'opzione, formulata dalla lavoratrice in udienza, per l'indennità di 15 mensilità in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, ritenendo, peraltro, non spettante l'indennità di mancato preavviso.

La Corte di merito ha ritenuto sussistente la garanzia della conservazione del posto di lavoro approntata, dal combinato disposto degli artt. 9, comma 5, del d.P.R. n. 171 del 2011 e 1, comma 7, della legge n. 68 del 1999, in caso di insorgenza di malattia professionale ed ha, conseguentemente, condannato il Comune al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a dieci mensilità ai sensi dall'art. 18 come modificato dalla legge n. 92 del 2012 e dell'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro, ritenendo, peraltro, non dovuta l'indennità di mancato preavviso in quanto ontologicamente incompatibile con la tutela reale.

Per la cassazione della sentenza propongono distinti ricorsi la F., sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, ed il Comune, sulla base di due motivi. Entrambe le parti hanno depositato controricorso.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo la lavoratrice denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 428 cod.civ. nonché omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ., avendo, la Corte di merito, errato nell'interpretare le risultanze probatorie della prova per testi e nel valutare la produzione documentale dalle quali risultava il pentimento della F. - intervenuto nelle ore successive alla dichiarazione, rilasciata nel corso dell'udienza del 22.5.2014, di opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione - per la determinazione assunta, prova evidente dello stato di incapacità naturale in cui versava la lavoratrice.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod.civ. nonché vizio di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ., avendo, la Corte di merito, trascurato di valutare la natura ritorsiva e discriminatoria del licenziamento intimato, nonostante richiesta formulata in tal senso nelle conclusioni dell'atto di reclamo ove si chiedeva di accertare e dichiarare, "per tutti i motivi spiegati in premessa, la nullità ex lege ovvero l'illiceità per motivo illecito determinante ex art. 1345 cod.civ.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione falsa applicazione dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 nonché vizio di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ., avendo trascurato, la Corte distrettuale, che l'indennità di mancato preavviso non poteva essere decurtata dalle indennità riconosciute alla lavoratrice.

4. Con il primo motivo di ricorso il Comune denunzia violazione degli artt. 9, comma 5, del d.P.R. n. 171 del 2011 e 1, comma 7, della legge n. 68 del 1999, in relazione all 'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., avendo, la Corte di merito, errato nell'interpretare le suddette norme e, in specie, nel ritenere sussistente il divieto di licenziare il dipendente divenuto, in modo permanente ed assoluto, inabile a qualsiasi proficuo lavoro a prescindere dalla riconducibilità a causa di servizio della disabilità.

5. Con il secondo motivo il Comune deduce vizio di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., avendo, la Corte distrettuale, errato nella lettura della documentazione posto che la patologia assunta a presupposto del recesso datoriale ("grave sindrome ansioso-depressiva cronicizzato in trattamento farmacologico") non è riconducibile né ricompresa in quella preesistente riconosciuta come causa di servizio ("disturbo post traumatico da stress con cervico-artrosi).

6. I primi due motivi del ricorso della F. non sono fondati.

Le svolte censure si traducono, invero, in critiche ed obiezioni avverso la valutazione delle risultanze istruttorie quale operata dal giudice del merito nell'esercizio del potere di libero e prudente apprezzamento delle prove a lui demandato dall’art. 116 cod. proc. civ. e si risolvono altresì nella prospettazione del risultato interpretativo degli elementi probatori acquisiti, ritenuto dallo stesso ricorrente corretto ed aderente alle suddette risultanze, con involgimento, così, di un sindacato nel merito della causa non consentito in sede di ‘legittimità’ (cfr. in motivazione, ex plurimis, Cass. 21 ottobre 2014 n. 22283).

Per consolidato orientamento di questa Corte, invero, tale sindacato è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (in termini, Cass. SS.UU. 25 ottobre 2013 n. 24148, Cass. 4 aprile 2014 n. 8008).

In particolare, la valutazione in ordine alla gravità della diminuzione della capacità di intendere e di volere è riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se adeguatamente motivata, dovendo l'eventuale vizio della motivazione emergere, in ogni caso, direttamente dalla sentenza e non dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 17977/2011).

La Corte territoriale ha sottolineato che "da alcuno degli elementi al riguardo forniti dalla onerata è emerso che la stessa sia stata, in ordine all'atto qui in rilievo, in condizioni di turbamento psichico, condizioni di notevole turbamento psichico, tale da far venir meno la sua capacità di autodeterminazione e la consapevolezza dell'atto che stava compiendo, e ciò per la semplice ragione che in udienza la F. non solo ha esercitato inequivocamente il suo diritto di opzione, rinunciando alla richiesta di reintegra in favore della indennità risarcitoria sostitutiva, ma ha anche motivato tale sua opzione con il pensionamento a quell'epoca intervenuto o preteso tale, e tanto è vero che si è trattato di una scelta fatta in piena consapevolezza che poi, allorquando la donna si era rivolta al suo medico curante, il dr. K., questi aveva sì certificato di uno stato di panico ed agitazione della donna interferente con la scelta fatta la mattina in udienza, ma, appunto, si era trattato di condizioni psichiche solo riferite, non certo rilevate dal sanitario, che invece aveva potuto constatare (e ne ha dato atto anche in sede di esame testimoniale davanti a questa Corte) crisi di pianto i pensieri "di rovina" espressi dalla paziente perché pentita di quanto aveva dichiarato in udienza in quello stesso giorno".

La Corte, pertanto, con motivazione ampia e logicamente coerente, ha escluso che la dichiarazione della F. di optare per l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro sia stata resa in uno stato di diminuite capacità intellettive e volitive circa l'esercizio di una opzione cosciente; la sentenza è, quindi, immune da contraddizioni e vizi logici, considerati, altresì, i limiti previsti dall'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., applicabile alla fattispecie nel testo novellato dall'art. 54 del d.l. 22.6.2012 n. 83 (cfr. Cass. Sez.U. n. 8053/2014).

A fronte della valida opzione della lavoratrice per l'indennità sostitutiva della reintegrazione il rapporto di lavoro deve ritenersi cessato per volontà della lavoratrice (a seguito di ricostituzione ex tunc del rapporto di lavoro) e risulta, pertanto, ultroneo l'accertamento del profilo discriminatorio del licenziamento.

7. Il terzo motivo non è fondato.

Nell'area di operatività della tutela reintegratoria, l'illegittimità del licenziamento rende l'atto di recesso inidoneo alla realizzazione della sua causa risolutiva del rapporto di lavoro; l'accertamento giudiziale dell'illegittimità del licenziamento, e il conseguente ordine di reintegrazione ex art. 18 legge n. 300 del 1970, ricostituiscono ex iure il rapporto che, pertanto, deve considerarsi come mai risolto con piena soddisfazione delle ragioni del lavoratore; il rapporto di lavoro si ricostituisce ex tunc e spetta al lavoratore il risarcimento del danno corrispondente alle retribuzioni maturate dalla data del recesso alla reintegrazione nel posto di lavoro. L'indennità, equivalente alla retribuzione, che avrebbe dovuto essere corrisposta nel periodo del preavviso non ha più ragion d'essere e, come già affermato da questa Corte, qualora effettivamente erogata, deve essere restituita (Cass. nn. 12366/1997; 2595/1992).

Ad identica conclusione si deve pervenire nell'ipotesi in cui il lavoratore reintegrato decida di non riprendere lavoro esercitando il diritto di opzione di cui all'art. 18, comma 5, legge n. 300 del 1970: in tal caso, infatti, il rapporto di lavoro non può ritenersi cessato al momento e in conseguenza del licenziamento (illegittimo) del datore di lavoro, ma al momento e in conseguenza dell'esercizio del diritto di opzione in favore dell'indennità sostitutiva della reintegrazione (sull'estinzione del rapporto di lavoro al momento della comunicazione, al datore di lavoro, dell'opzione a favore dell'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro, Cass. Sez. U. n. 18353/2014).

8. Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso del Comune sono infondati.

L'assunto secondo il quale la patologia assunta a presupposto del recesso datoriale (grave sindrome ansioso depressiva) non è riconducibile né ricompresa in quella preesistente attiene a valutazioni di merito che non possono trovare ingresso nella presente sede di legittimità, dal momento che, nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le allegazioni e le prove offerte dalle parti.

Va, inoltre, rilevato che il controllo di logicità del giudizio di fatto è, nella presente fattispecie, consentito alla luce dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5 nella formulazione successiva alla novella introdotta con il D.L. n. 83 del 2012, conv. nella L. n. 134 del 2012, trattandosi di sentenza depositata dopo il giorno 11 settembre 2012. Come precisato dalle Sezioni Unite (n. 8053/2014) è, in tal caso, denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. E tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

La Corte distrettuale ha rilevato che la produzione documentale dimostrava che anche la sindrome ansioso depressiva rientrava, come confermato dal Comitato di verifica di Roma il 7.10.2013, tra le patologie acquisite a causa di servizio. Non è, quindi, ravvisabile alcuna lacuna o contraddizione motivazionale. Né è invocabile la facoltà dell'ente locale di risolvere liberamente il rapporto di lavoro, trattandosi - a differenza dei casi di inidoneità permanente a svolgere proficuo lavoro che non derivano da causa di servizio - di ipotesi garantite in maniera particolare dall'ordinamento.

Invero, l'art. 22 del c.c.n.I. Regioni e Autonomie locali del 6/7/1995 come integrato dall'art. 10 bis del c.c.n.I. 14/9/2000 prevede che: "Nel caso di lavoratori che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia collegata a causa di servizio eventuali disabilità trova applicazione l'art. 1, comma 7, della legge n. 68/1999".

L'art. 1, comma 7 della legge n. 68 del 1999 dispone che: "I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità".

9. In conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati. In considerazione della reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate tra le parti.

10. Entrambi i ricorsi sono stati notificati in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: "Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso". Essendo i ricorsi in questione integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità.

 

P.Q.M.

 

Rigetta entrambi i ricorsi e compensa tra le parti le spese di lite.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13..