Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 giugno 2017, n. 15494

Contratti di formazione e lavoro - Cartella esattoriale - INPS - Sgravi indebitamente fruiti - Sussistenza dei requisiti per fruire legittimamente degli aiuti di Stato

 

Rilevato in fatto

 

che, con sentenza depositata il 27.5.2011, la Corte d'appello di Lecce, in riforma della statuizione di primo grado, ha rigettato l'opposizione proposta da C.E. s.c. avverso la cartella esattoriale con cui le era stato ingiunto di pagare all'INPS somme per sgravi indebitamente fruiti in relazione a contratti di formazione e lavoro stipulati con propri dipendenti;

che avverso tale pronuncia ha interposto ricorso per cassazione C.E. s.c., deducendo tre motivi di censura;

che l'INPS, anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a., ha resistito con controricorso, mentre Equitalia Centro s.p.a., concessionaria dei servizi di riscossione, è rimasta intimata;

che il Pubblico ministero ha concluso per il rigetto del ricorso;

 

Considerato in diritto

 

Che, con il primo motivo, la società ricorrente ha dedotto omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la possibilità di fruire degli sgravi nei limiti del c.d. de minimis, per non avere la Corte di merito considerato che l'importo complessivo della pretesa creditoria dell'Istituto (rideterminata da quest'ultimo in € 120.426,00), essendo calcolato sul sessennio 1.11.1995-30.10.2001, rendeva ipso facto applicabile la disciplina di favore;

che, con il secondo motivo, la società ricorrente ha lamentato violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 9, I. n. 335/1995, e 2935 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che la lettera raccomandata inviata in data 5.10.2005 avesse validamente interrotto la prescrizione e avere comunque affermato che l'obbligo di recupero degli aiuti di Stato non fosse soggetto a prescrizione estintiva secondo le norme interne; che, con il terzo motivo, la società ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c. nonché vizio di motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto che l'onere della prova della sussistenza dei requisiti per fruire legittimamente degli aiuti di Stato gravasse sull'azienda che ne invoca l'applicazione e che, nel caso di specie, esso non fosse stato assolto;

che, con riguardo al primo motivo, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che la regola c.d. de minimis costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale la disciplina restrittiva degli aiuti di Stato contenuta nel Trattato CE deve considerarsi inapplicabile, e ha chiarito non soltanto che la sussistenza delle specifiche condizioni concretizzanti l'applicabilità della regola de minimis costituisce elemento costitutivo del diritto a beneficiare dello sgravio contributivo, che come tale deve essere provato dal soggetto che lo invoca (Cass. n. 6756 del 2012), ma soprattutto che per la sussistenza di tali condizioni non basta che l'importo chiesto in recupero ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata dalla decisione della Commissione Europea dell'11.5.1999, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto de minimis, comprendendovi qualsiasi aiuto pubblico accordato sotto qualsiasi forma (cfr. tra le più recenti Cass. n. 6780 del 2013), e fermo restando che, in caso di superamento della soglia, riacquista vigore in pieno la disciplina del divieto che involge l'intera somma, la quale deve essere recuperata per l'intero e non solo per la parte che eccede la soglia di tolleranza, a prescindere dalla circostanza che l'aiuto sia stato erogato in epoca precedente al Regolamento (CE) n. 69/2001 (Cass. n. 11228 del 2011); che, con riguardo al secondo motivo, va ribadito che, agli effetti del recupero degli sgravi contributivi integranti aiuti di Stato incompatibili col mercato comune, vale il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., decorrente dalla notifica alla Repubblica Italiana della decisione comunitaria di recupero, mentre non possono ritenersi applicabili né il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., atteso che lo sgravio contributivo opera come riduzione dell'entità dell'obbligazione contributiva e l'ente previdenziale, che agisce per il pagamento degli importi corrispondenti agli sgravi illegittimamente goduti, non può conseguentemente definirsi attore in ripetizione di indebito oggettivo, né il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, I. n. 335/1995, dal momento che, riguardando tale disposizione le sole contribuzioni di previdenza e assistenza sociale e potendo invece l'incompatibilità comunitaria riguardare qualsiasi tipo di aiuto, non è possibile assimilare l'azione di recupero dello sgravio da aiuto di Stato illegittimo e l'azione di pagamento di contributi non versati e applicare analogicamente alla prima il termine di prescrizione proprio della seconda (cfr. in termini Cass. nn. 6671 e 6756 del 2012), di talché - corretta negli anzidetti termini la motivazione della sentenza impugnata - deve senz'altro ritenersi che la lettera raccomandata che la Corte territoriale ha accertato essere stata inviata dall'INPS in data 5.10.2005 fosse idonea a interrompere la prescrizione degli aiuti di Stato indebitamente fruiti dall’odierna ricorrente nel periodo in contestazione (1.11.1995-31.5.2001: cfr. pag. 2 della sentenza impugnata);

che, con riguardo al terzo motivo, pur dovendosi dare continuità al principio di diritto secondo cui nelle controversie relative al recupero dei contributi non corrisposti per indebita fruizione di sgravi contributivi costituenti aiuti di Stato compete al datore di lavoro dimostrare la sussistenza delle condizioni, stabilite dalla Commissione o da quest'ultima presupposte siccome già fissate dalla normativa nazionale, per poter legittimamente usufruire degli sgravi (Cass. n. 6671 del 2012), non può non rilevarsi come nella sentenza impugnata nulla si dica circa la (in) ammissibilità e/o (in) conducenza dei mezzi istruttori trascritti a pagg. 23-24 del ricorso per cassazione, mercé i quali la ricorrente aveva chiesto anche in appello di essere ammessa a provare la sussistenza dei requisiti per accedere alla speciale disciplina dettata dalla regola de minimis;

che, pertanto, in parziale accoglimento del terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata per quanto di ragione e la causa va rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

 

P.Q.M.

 

Accoglie per quanto di ragione il terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.