Novità Irap

La Legge di Bilancio 2019, nell’ambito della disciplina Irap, ha abrogato la deduzione prevista dall’art. 11, co. 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. n. 446/1997 e il credito d’imposta previsto dall’art. 1, co. 21, L. n. 190/2014 (art. 1, commi da 1084 a 1087, L. n. 145/2018).

L’art. 1, co. 1085 della Legge di Bilancio 2019 modifica le disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta (art. 11, D.Lgs. n. 446/1997), abrogando il numero 3) della lettera a) del comma 1, recante norme per la deduzione di importi nella determinazione della base imponibile.
La suddetta disposizione abrogata dispone che le persone giuridiche soggette alla relativa imposta sul reddito, esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazione, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, possono dedurre dalla base imponibile un importo fino a 15.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato a 21.000 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore a 35 anni.
Tale deduzione era alternativa a quella prevista al numero 2) della lettera a) del comma 1 del medesimo art. 11 che prevede anch’essa la deducibilità di un importo pari a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore a 35 anni.
Con il venire meno delle deduzioni previste al citato numero 3) è venuta meno anche tale alternanza, risultando quindi prevista soltanto la deduzione di cui al numero 2).

L’art. 1 co. 1086 della Legge di Bilancio 2019 ha invece abrogato il comma 21 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014). La norma abrogata prevede che ai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli artt. 5 a 9, D.Lgs. n. 446/1997, e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, spetti un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, pari al 10% dell’imposta lorda.

Con il venire meno delle citate agevolazioni, quota parte di tali risparmi è destinata ad incrementare il Fondo interventi strutturali di politica economica.