Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 16 ottobre 2017, n. 24363

Fallimento - Stato passivo - Compenso retributivo per collaborazione a progetto - Ammissione in via privilegiata - Crediti per corrispettivi non corrisposti o a titolo risarcitorio - Esclusione

 

Fatti di causa

 

Con decreto 8 marzo 2012, il Tribunale di Bergamo rigettava l'opposizione proposta da P.P. avverso lo stato passivo del Fallimento C.P.I. s.r.l. unipersonale in liquidazione, cui era stato ammesso in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751 bis n. 1 c.c. per il credito di € 40.000,00, a titolo di compenso retributivo non corrispostogli per i mesi di aprile e maggio 2008, con rigetto di ogni altra sua domanda.

In via preliminare, esso escludeva la propria cognizione in ordine alle domande di accertamento della natura subordinata del rapporto (formalmente di collaborazione a progetto in base a due contratti stipulati per i periodi dal 15 febbraio al 31 dicembre 2007 e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008) con la società in bonis con qualifica di quadro (CCNL Metalmeccanici) e decorrenza dal 7 gennaio 2007, di illegittimità del recesso datoriale dell'8 giugno 2008 e conseguenti condanne reintegratoria e risarcitoria, ai sensi dell'art. 18 I. 300/1970 e di corresponsione dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, siccome inammissibili perché rientranti nella competenza funzionale del giudice del lavoro.

Nel merito, il Tribunale escludeva la fondatezza delle altre domande, fondate sul presupposto della trasformazione del rapporto di collaborazione a progetto in uno subordinato a tempo indeterminato, in difetto del requisito del progetto o della sua specificità, a norma dell'art. 69, primo comma d.lg. 276/2003, né di prova della sua modulazione (pur esistendo il progetto) secondo le caratteristiche della subordinazione, a norma dell'art. 69, secondo comma d.lg. cit.

Infine, esso escludeva pure l'ammissibilità allo stato passivo dei crediti per corrispettivi non corrisposti o a titolo risarcitorio da aprile a dicembre 2008 per illegittima revoca dell'incarico (sia pure non istitutivo di un rapporto di natura subordinata), con lettera del 6 giugno 2008, per mancato raggiungimento degli obiettivi e pertanto lesivo del rapporto di fiducia, in assenza di contestazione della mancata prestazione dell'attività di sviluppo e formazione di nuove figure professionali da inserire nell'organizzazione della società: ipotesi prevista di risoluzione senza preavviso (art. 12 di entrambi i contratti tra le parti), in difetto di prova di ulteriori elementi da cui trarre la mancata giustificazione.

Con atto notificato il 5 (11) maggio 2012 il creditore ricorreva per cassazione con sei motivi, cui resisteva la curatela fallimentare con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato con due motivi; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce falsa applicazione dell'art. 24 I. fall., per erronea esclusione dal Tribunale fallimentare della propria cognizione in ordine alla domanda di condanna ai sensi dell'art. 18 I. 300/1970, in quanto di contenuto (oltre che extrapatrimoniale in riferimento alla reintegrazione, anche) patrimoniale a titolo risarcitorio e violazione dell’art. 426 c.p.c., per la natura di questione in rito e non di competenza dei diversi ambiti di cognizione dei due giudici, con la conseguente doverosa pronuncia declinatoria del giudice fallimentare, per i profili estranei alla sua cognizione in applicazione della norma denunciata, in favore del giudice del lavoro.

2. Con il secondo, il ricorrente deduce omessa e contraddittoria motivazione sul fatto controverso e decisivo dell'interpretazione dei contratti a progetto tra le parti, per equiparazione all'effettiva esistenza di un progetto della sua formale enunciazione, pure generica quale I' "assistenza all'Amministratore Delegato per le attività commerciali" e lo "sviluppo e formazione, secondo le indicazioni dell'Amministratore Delegato, delle nuove figure professionali da inserire nell'organizzazione commerciale", in quanto attività continuativa e non opus, con irrilevanza delle ulteriori affermazioni di non coincidenza integrale del progetto con l'oggetto della società fallita, di definizione di tempi e modalità di lavoro a discrezione del collaboratore, di inesistenza di vincoli di esclusiva a suo carico e di indici tipici di subordinazione (per la sua presunzione assoluta in caso di mancanza di progetto, a norma dell'art. 69, primo comma d.Ig. 276/2003).

3. Con il terzo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 61, 62 d.lg. 276/2003 e 2697 c.c., per la mancata specificazione del progetto, acquisibile soltanto per documentazione scritta o eventualmente a carico di parte datrice e, per essa, della curatela fallimentare, che l'aveva individuata, in memoria difensiva nel giudizio di opposizione, nella creazione e sviluppo dell'ufficio commerciale.

4. Con il quarto, il ricorrente deduce carente motivazione sul fatto controverso e decisivo della dimostrazione della natura subordinata del rapporto tra le parti, sulla base delle risultanze istruttorie documentali e orali.

5. Con il quinto, il ricorrente deduce violazione degli artt. 115, 116 c.p.c.e 99, settimo comma I. fall., per erronea esclusione della reiterazione delle istanze istruttorie dedotte in atto introduttivo, invece riproposte.

6. Con il sesto, il ricorrente deduce insufficiente e contraddittoria motivazione sulla valutazione di rescissione del contratto a progetto e sull'art. 12 relativo, per la diversità della ragione di recesso datoriale (mancato raggiungimento di obiettivi contrattuali non meglio specificati) rispetto a quella giudizialmente ritenuta (grave inadempimento per omesso svolgimento dell'attività di sviluppo e formazione di nuove figure professionali da inserire nell'organizzazione commerciale), con travisamento dell'allegazione del ricorrente di non averla svolta, perché solo prevista in contratto ma mai effettivamente affidatagli.

7. Con il primo motivo, il Fallimento controricorrente a propria volta deduce, in via di ricorso incidentale condizionato, violazione dell'art. 40, terzo comma c.p.c., per la competenza del giudice del lavoro e non fallimentare, sulle domande risarcitorie, in quanto connesse per accessorietà, ai sensi dell’art. 31 c.p.c., a quelle di accertamento dell'illegittimità del licenziamento, di competenza del primo.

8. Con il secondo, il Fallimento controricorrente deduce violazione degli artt. 99, 101, primo comma c.p.c. e vizio di omessa motivazione sul fatto controverso e decisivo di non rilevata, senza giustificazione, inammissibilità di insinuazione allo stato passivo di un fallimento di domande nei confronti della società fallita.

9. In via preliminare, deve essere disattesa, per evidente infondatezza, la dedotta inammissibilità del ricorso, per invalido conferimento della procura all'avv. G., autore del ricorso, essendo stata l'autografia della sottoscrizione del ricorrente certificata dall'avv. B., cui in via disgiuntiva aveva conferito lo ius postulandi per il giudizio di legittimità, ma non autore né sottoscrittore del ricorso per cassazione.

9.1. Giova in proposito premettere che la mancata certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della firma del ricorrente, apposta sulla procura speciale in calce o a margine del ricorso per cassazione (e quindi, a maggior ragione, nella copia notificata), costituisce mera irregolarità, che non comporta la nullità della procura ad litem, perché tale nullità non è comminata dalla legge, né detta formalità incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto: individuabile nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato, salvo che la controparte non contesti, con valide e specifiche ragioni e prove, l'autografia della firma non autenticata (Cass. 20 dicembre 2011, n. 27774; e per analoga conseguenza di mera irregolarità in ordine a mancata di sottoscrizione in originale, dalla parte o del suo difensore, di copia del ricorso depositata a fini di costituzione in giudizio: Cass. 27 febbraio 2015, n. 4078).

9.2. Nel caso di specie, la procura per il ricorso per cassazione è stata conferita, "in via congiunta ovvero in via disgiunta tra di loro", ad entrambi i difensori, indicati come rappresentanti e difensori nell'epigrafe dell'atto e pure in calce ad esso, dopo la data (in Milano e Roma, secondo i rispettivi indirizzi di studio), con sottoscrizione (nella copia depositata) del solo avv. G., con studio in Roma, e della procura speciale in calce del solo avv. B., con studio in Milano, ove pure risulta residente la parte e raccolta la sua firma: sicché, il ricorso non è inficiato da alcuna nullità.

10. Il primo motivo, relativo a falsa applicazione dell'art. 24 I. fall, per erronea esclusione dal Tribunale fallimentare della propria cognizione in ordine alla domanda di condanna ai sensi dell'art. 18 I. 300/1970 e violazione dell'art. 426 c.p.c. per la natura di questione in rito e non di competenza dei diversi ambiti di cognizione dei giudici fallimentare e del lavoro, è infondato.

10.1. Premessa l'esatta impostazione della questione in termini, non già di competenza in funzione della vis attractiva del foro fallimentare, ai sensi dell'art. 24 I. fall, (non derivando comunque l'azione dal fallimento), ma piuttosto in termini di rito, a norma degli artt. 52, 92 ss. I. fall. (Cass. 29 marzo 2011, n. 7129; Cass. 18 ottobre 2005, n. 20131), l'esclusione della devoluzione cognitoria della domanda reintegratoria (e pure risarcitoria, in quanto oggetto di unitaria valutazione con l'illegittimità del licenziamento), ai sensi dell'art. 18 I. 300/1970, deve essere ritenuta corretta.

Essa non può, infatti, essere configurata alla stregua di mero strumento di tutela di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, piuttosto fondandosi anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la propria posizione all'interno della impresa fallita, sia per l'eventualità di ripresa dell'attività lavorativa (conseguente all'esercizio provvisorio ovvero alla cessione dell'azienda o a un concordato fallimentare), sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali e i diritti previdenziali, estranei all'esigenza della par condicio creditorum (Cass. 29 marzo 2011, n. 7129; Cass. 29 settembre 2016, n. 19308; Cass. 3 febbraio 2017, n. 2975).

10.2. Al riguardo, appare opportuno chiarire come il discrimen tra le due sfere di cognizione sia ravvisabile nell'individuazione delle rispettive speciali prerogative: del giudice del lavoro, quale giudice del rapporto e pertanto delle controversie aventi ad oggetto lo status del lavoratore (essenzialmente radicato nei principi affermati dagli artt. 4, 35, 36 e 37 Cost.), in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, nel rispetto del principio di legalità; del giudice fallimentare, quale giudice del concorso, nel senso dell'accertamento e della qualificazione dei diritti di credito dipendenti da rapporto di lavoro, in funzione della partecipazione al concorso (anche eventualmente in conseguenza di domande di accertamento o costitutive in funzione strumentale: Cass. 20 agosto 2013, n. 19271) e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, a norma dell'art. 96, ult. comma I. fall, (esteso, nel testo novellato dall'art. 81 d.lg. 5/2006, anche ai giudizi di impugnazione previsti dall'art. 98 e regolati nel procedimento dall'art. 99 I. fall.: di opposizione allo stato passivo, di impugnazione o revocazione dei crediti ammessi), salvo l'unico (limitato) effetto extrafallimentare di efficacia del decreto o della sentenza di ammissione del credito allo stato passivo alla stregua di prova scritta, per gli effetti stabiliti dall'art. 634 c.p.c.(art. 120, ult. comma I. fall.).

10.3. Non è, infine, applicabile il mutamento di rito previsto dall'art. 426 c.p.c., che presuppone un giudizio di cognizione ordinaria, ancorché modulata su una diversità di riti ma sempre nell'ambito del codice di procedura civile; al contrario del giudizio di opposizione fallimentare, il quale, sebbene abbia natura impugnatoria costituendo il rimedio avverso la decisione sommaria del giudice delegato, non è un giudizio di appello in senso stretto: sicché, il procedimento è integralmente disciplinato dalla legge fallimentare e dai principi del concorso (Cass. 11 maggio 2016, n. 9617; Cass. 30 novembre 2016, n. 24489).

11. Il secondo motivo (omessa e contraddittoria motivazione sul fatto controverso e decisivo dell'interpretazione dei contratti a progetto tra le parti), può essere congiuntamente esaminato, per ragioni di stretta connessione, con il terzo (violazione degli artt. 61, 62 d.lg. 276/2003 e 2697 c.c. per la mancata specificazione del progetto).

11.1. Essi sono inammissibili.

11.2. Innanzi tutto, i due motivi difettano di specificità, sotto il profilo della violazione del principio di autosufficienza del ricorso per la mancata integrale trascrizione dei due contratti di collaborazione a progetto (Cass. 3 gennaio 2014, n. 48; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; Cass. 30 luglio 2010, n. 17915).

11.3. Secondariamente, il Tribunale ha correttamente applicato i principi di diritto in materia (dai due ultimi capoversi di pg. 9 all'ultimo di pg. 10 del decreto). E ciò tanto in ordine all'esigenza di specificità del progetto (Cass. 6 settembre 2016, n. 17636), che ben può consistere anche nella prestazione di un'attività continuativa di messa a disposizione di una particolare esperienza e di conoscenze maturate, funzionalmente collegata al conseguimento di un determinato risultato finale (Cass. 29 maggio 2013, n. 13394), tanto alla presunzione assoluta di subordinazione in sua mancanza (Cass. 17 agosto 2016, n. 17127; Cass. 21 giugno 2016, n. 12820).

Esso ha quindi accertato in fatto, con più che adeguata argomentazione (per le ragioni esposte dal penultimo capoverso di pg. 11 al penultimo di pg. 12 del ricorso), la comprovata esistenza di un progetto effettivo in funzione di un obiettivo determinato, non consistente nella mera riproposizione dell’oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l'ordinaria attività aziendale (Cass. 6 settembre 2016, n. 17636; Cass. 7 settembre 2016, n. 17711), senza soggezione all'altrui potere direttivo e quindi senza vincolo di subordinazione (Cass. 25 giugno 2013, n. 15922). Ed un tale accertamento, compiutamente giustificato, è insindacabile ih sede di legittimità.

12. Il quarto motivo, relativo a carente motivazione sul fatto controverso e decisivo della dimostrazione della natura subordinata del rapporto tra le parti, è pure inammissibile.

12.1. Esso consiste in una contestazione della valutazione probatoria del giudice di merito, cui solo spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così libera prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (Cass. 10 giugno 2014, n. 13054; Cass. 27 gennaio 2015, n. 1547).

E ciò nell'esercizio di un potere insindacabile dal giudice di legittimità, al quale spetta soltanto la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni del giudice di merito, non equivalendo il sindacato di logicità del giudizio di fatto a revisione del ragionamento decisorio (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694). E i suddetti limiti sono stati pienamente rispettati dal Tribunale, sulla base di una congrua argomentazione, esente da vizi logico-giuridici (per le ragioni esposte in particolare agli ultimi due capoversi di pg. 13 del decreto).

14. Anche il quinto motivo, relativo a violazione degli artt. 115, 116 c.p.c.e 99, settimo comma I. fall., per erronea esclusione della reiterazione delle istanze istruttorie dedotte in atto introduttivo, è inammissibile.

14.1. Ed invero, il passaggio argomentativo censurato ha funzione, una volta esaurito dal Tribunale lo scrutinio delle risultanze istruttorie documentali ed orali (assunte nel giudizio davanti al giudice del lavoro, interrotto per effetto della dichiarazione di fallimento della società datrice e pedissequamente riproposte nel giudizio di opposizione: p.ti 46 e 47 a pg. 11 del ricorso), di mero completamento motivo ("A ciò deve aggiungersi che nel presente giudizio ... al secondo capoverso di pg. 14 del decreto).

Esso ha pertanto valore di mero obiter dictum: improduttivo di effetti giuridici e, come tale, insuscettibile di gravame, né di censura in sede di legittimità (Cass. 11 giugno 2004, n. 11160; Cass. 22 novembre 2010, n. 23635; Cass. 8 febbraio 2012, n. 1815). Sicché, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, e pertanto non costituente ratio decidendi, è inammissibile (Cass. 9 luglio 2015, n. 14347; Cass. 16 settembre 2016, n. 18196).

15. Il sesto motivo, relativo ad insufficiente e contraddittoria motivazione sulla valutazione di rescissione del contratto a progetto e sull'art. 12 relativo, è infondato.

15.1. Ed infatti, non sussiste il vizio motivo denunciato nel ragionamento svolto dal Tribunale (per le ragioni esposte dal penultimo capoverso di pg. 15 al primo di pg. 16 del decreto): né insufficiente (un tale vizio essendo configurabile solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile un'obiettiva deficienza del criterio logico che lo abbia condotto alla formazione del proprio convincimento), né tanto meno contraddittorio (esso presupponendo che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, ossia l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione adottata). Né tali vizi possono consistere nella difformità di apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte (Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394).

Sicché, il mezzo si risolve ancora una volta nella contrapposizione di una diversa interpretazione del ricorrente a quella del giudice di merito, non inficiata nella sua correttezza, né congruità argomentativa.

16. Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato e regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale condizionato; condanna P.P. alla rifusione, in favore del Fallimento controricorrente, alle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.