Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 marzo 2017, n. 6887

Pensione di inabilità - Capacità lavorative residue - Riconoscimento del beneficio

Rilevato che

 

 

1. la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 7.7.2014, ha rigettato il gravame dell’attuale ricorrente avverso la sentenza di primo grado che, per quanto in questa sede rileva, aveva respinto la domanda volta ad ottenere la pensione di inabilità ai sensi dell’art. 12 legge 118/1971;

2. per la Corte territoriale residuavano in capo all’assistita capacità lavorative residue ostative al riconoscimento del beneficio;

3. la ricorrente censura la sentenza affidando il ricorso ad un articolato mezzo d’impugnazione con il quale, deducendo violazione di legge, si duole che la Corte abbia ritenuto ostativa, al beneficio preteso, la sussistenza di residue capacità lavorative;

4. l’INPS ha resistito con controricorso;

5.  il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

 

Considerato che

 

6. questa Corte, con la sentenza n.183 del 2016, ha già affermato che: "la pensione ordinaria di inabilità, prevista della L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 2, costituisce una prestazione di natura previdenziale, è collegata alla esistenza di un rapporto previdenziale, presuppone lo svolgimento di una pregressa attività lavorativa, ha come punto di riferimento la capacità lavorativa specifica dell'assicurato, è correlata alla impossibilità dello svolgimento in maniera non usurante della suddetta attività lavorativa o di altra confacente alle specifiche attitudini dei soggetto; e pertanto, coerentemente al ruolo suppletivo del sistema previdenziale, la presenza di una residua capacità lavorativa non è ostativa al riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità allorché non sia comunque in grado di garantire una retribuzione sufficiente ad assicurare quei livello di dignità umana che la nostra Costituzione individua come soglia minima (Cass. sez. lav., 26.2.1993 n. 2397, ma v. C. Cost. 205/95 in cui si precisa che la normativa di cui alla I. 222/84 ha soppresso ogni riferimento alla situazione socio-economica nell'accertamento dell'invalidità);

7. per contro, la pensione di inabilità civile prevista dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, costituisce una prestazione di natura assistenziale, non è collegata alla esistenza di un alcun rapporto previdenziale, non presuppone lo svolgimento di una pregressa attività lavorativa, ha come punto di riferimento la capacità lavorativa generica dell'assistito, è strutturata in base al sistema tabellare di punti di invalidità, per cui, ove tale invalidità non raggiunga la soglia del 100%, la suddetta prestazione non può essere concessa, essendo prevista l'erogazione di un assegno di invalidità civile, non è correlata in alcun modo alla ripresa di alcuna attività lavorativa e quindi al carattere non usurante della stessa; e pertanto, coerentemente alla natura assistenziale del beneficio suddetto, del tutto scollegato dall'effettivo possibile svolgimento di alcuna attività lavorativa, appare evidente l'impossibilità di alcun riferimento alla presenza di una residua capacità lavorativa" (così Cass. 183/2016 cit.);

8. la sentenza impugnata non si è informata al predetto principio;

9. all’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata e, per essere necessari ulteriori accertamenti, la causa dev’essere rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.