Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 31 gennaio 2017, n. 2509

Pubblico impiego - Lavoro straordinario - Indennità di anzianità - Computo

 

Svolgimento del processo

 

1 - La Corte di Appello di L'Aquila ha parzialmente accolto il gravame proposto dall'INPS avverso la sentenza del Tribunale di Chieti che aveva riconosciuto il diritto di R. M.: al pagamento delle ore di lavoro straordinario prestate in favore dell'ente; al computo delle indennità di funzione, di arricchimento professionale e di incarico nella base di calcolo della indennità di buonuscita e del trattamento pensionistico integrativo; alla restituzione del contributo di solidarietà destinato al Fondo di previdenza integrativa, pari al 2% della retribuzione.

2 - La Corte territoriale, per quel che qui rileva, ha evidenziato che la legge 20 marzo 1975 n. 70, dettata al fine di omogeneizzare il trattamento economico e normativo dei dipendenti degli enti pubblici, aveva previsto, all'art. 13, che la indennità di anzianità dovesse essere commisurata allo stipendio annuo complessivo in godimento. Ha aggiunto che nell'ambito dell'impiego pubblico con il termine stipendio il legislatore ha sempre inteso indicare la sola paga base, con esclusione delle ulteriori indennità, anche se fisse e continuative. Il sistema non è mutato con la privatizzazione del rapporto, perché la materia controversa non è stata disciplinata dalla contrattazione collettiva.

3 - Quanto, poi, alla indennità di buonuscita il giudice di appello ha evidenziato che l'art. 3 del d.p.r. 1032 del 1973 prevede che detta indennità debba essere pari all'80% della base contributiva di cui all'art. 38 dello stesso decreto, norma, questa, che a sua volta indica in modo tassativo le indennità che possono essere comprese nella base di calcolo, fra le quali non figurano quelle corrisposte nel corso del rapporto al M..

4 - Il diritto al pagamento del lavoro straordinario prestato, riconosciuto dal giudice di prime cure, è stato escluso dalla Corte territoriale perché, in assenza di autorizzazione scritta, gravava sul ricorrente l'onere di provare che detta autorizzazione fosse stata concessa oralmente o anche per implicito. I testi escussi, peraltro, si erano limitati a riferire di generiche assicurazioni date dal direttore provinciale, il quale non era stato chiamato a confermare la circostanza, sicché le deposizioni non potevano dirsi sufficienti a provare la asserita autorizzazione, tanto più che non era stato chiarito se quest'ultima si riferisse anche al M. o se, al contrario, l'appellato avesse confidato incautamente nelle promesse fatte ai suoi colleghi.

5 - Il giudice di appello, invece, ha respinto il gravame dell'INPS avverso il capo della decisione relativo alla restituzione delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà e la impugnazione incidentale proposta dal M., volta ad ottenere la restituzione anche di parte dei versamenti effettuati per il riscatto degli anni di laurea, dei quali, poi, non aveva potuto avvantaggiarsi.

6 - Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso R. M. sulla base di sei motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c. L'INPS ha resistito con tempestivo controricorso.

 

Motivi della decisione

 

1.1 - Il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., denuncia "violazione e/o falsa applicazione della L. 70/75, dell'art. 2120 c.c., nel regolamento Inps per il trattamento di previdenza e di quiescenza, approvato con delibera consiliare n. 54 del 12 giugno 1970 (con particolare riferimento all'art. 5), nonché di ogni norma e principio in tema di inclusione - nella base di computo, per la determinazione dell'indennità di buonuscita/TFR e del trattamento pensionistico -delle indennità fisse e continuative percepite nel corso del rapporto di lavoro e del compenso per il lavoro straordinario". Sostiene, in sintesi, il ricorrente che il regolamento Inps, all'art. 5, enuncia, con riferimento allo stipendio, la medesima lozione onnicomprensiva della retribuzione prevista dall'art. 2120 c.c.. Aggiunge che correttamente il Tribunale aveva riconosciuto i caratteri di fissità e continuità delle indennità di funzione, di arricchimento professionale o salario di professionalità, di incarico di coadiutore del direttore, posto che per "retribuzione contingente" deve intendersi solo quella caratterizzata dalla occasionalità, transitorietà o saltuarietà.

1.2 - Con la seconda censura il ricorrente si duole della "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36 della Costituzione, degli artt. 2099 e 2108 c.c., nonché di ogni altra norma e principio in tema di retribuzione per il lavoro straordinario". Rileva che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che lo straordinario potesse essere compensato solo in presenza di una preventiva autorizzazione, atteso che l'impiegato pubblico non può essere obbligato a lavorare gratuitamente per la P.A. Aggiunge che in ogni caso la autorizzazione può essere anche di tipo implicito, quando si riferisce alla attività propria di funzionari di livello particolarmente elevato, quale era quello del ricorrente che rivestiva la qualifica di ispettore generale.

1.3 - Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 n. 4 c.p.c., "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 342 e 434 c.p.c., nonché di ogni altra norma e principio in tema di non riesaminabilità in appello delle risultanze della prova testimoniale come valutate dal giudice di primo grado in difetto di impugnativa dell'appellante sul punto; nullità della sentenza e del procedimento". Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe potuto procedere alla valutazione della prova testimoniale perché l'Inps nel proporre appello aveva fatto leva solo sulla necessità della autorizzazione formale e sulla sussistenza di limiti di spesa che giustificavano pienamente il mancato pagamento delle ore di lavoro straordinario. L'istituto, quindi, nulla aveva dedotto sulle dichiarazioni rese dai testi che, di conseguenza, il giudice di appello non poteva esaminare d'ufficio.

1.4 - La valutazione della prova testimoniale è poi censurata con il quarto motivo che addebita alla sentenza impugnata "omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto e/o punto decisivo e controverso per il giudizio; illogicità della motivazione; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché di ogni altra norma e principio in tema di prudente apprezzamento delle risultanze probatorie" (art. 360 nn. 5 e 3 c.p.c.). Si sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, i testi escussi avevano riferito precise circostanze dalle quali non poteva non evincersi la autorizzazione data dal direttore provinciale dell'Inps, il quale, in occasione di visite effettuate presso le Agenzie di Vasto e di Lanciano, aveva assicurato che le ore di lavoro straordinario sarebbero state remunerate anche se avessero superato il budget stabilito. Evidentemente detta autorizzazione si riferiva a tutti i dipendenti, sicché prive di rilievo dovevano ritenersi le circostanze valorizzate dal giudice di appello per escludere che l'onere della prova fosse stato assolto.

1.5 - La quinta censura, formulata ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., denuncia "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. nonché di ogni altra norma e principio in tema di giudicato; omessa pronuncia - nullità della sentenza e del procedimento". Sostiene il ricorrente che il Tribunale aveva ritenuto fondata anche la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., che era stata proposta, sempre in relazione al pagamento del lavoro straordinario, in via subordinata. Detto capo della sentenza non era stato censurato dall'Inps, sicché sul punto doveva ritenersi formato giudicato interno. In via subordinata il M. rileva che la Corte avrebbe dovuto pronunciare anche sulla azione proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c., e non limitarsi ad accogliere l'appello valorizzando solo la assenza di autorizzazione.

1.6 - Infine il sesto motivo denuncia "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. nonché di ogni altra norma e principio in tema di sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'arricchimento ingiustificato nell'espletamento di prestazioni lavorative; omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto e/o punto decisivo e controverso per il giudizio" (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Rileva il ricorrente che l'Inps non aveva mai posto in dubbio di avere tratto una utilità dalla prestazione di lavoro straordinario, avendo solo fatto leva sulla assenza di diminuzione patrimoniale in danno del dipendente. La deminutio, peraltro, non poteva essere esclusa, in quanto le energie lavorative del dipendente costituiscono una componente economica, stante il carattere patrimoniale delle relative prestazioni.

2 - Il primo motivo è fondato nella sola parte in cui si duole della mancata inclusione delle indennità fisse e continuative nella base di calcolo della pensione integrativa a carico del fondo interno Inps.

Le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 7154 del 25 marzo 2010 hanno affermato che "In tema di base di calcolo del trattamento di quiescenza o di fine rapporto spettante ai dipendenti degli enti pubblici del c.d. parastato, l'art. 13 della legge 20 marzo 1975 n. 70, di riordinamento di tali enti e del rapporto di lavoro del relativo personale, detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 cod. civ.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un'indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all'autonomia regolamentare dei singoli enti solo l'eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari (nella specie, l'indennità di funzione ex art. 15, secondo comma, della legge n. 88 del 1989, il salario di professionalità o assegno di garanzia retribuzione e l'indennità

particolari compiti di vigilanza per i dipendenti dell'INPS) e devono ritenersi abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le disposizioni di regolamenti come quello dell'Inps, prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo."

A detto principio di diritto, da ritenersi ormai consolidato (cfr. fra le più recenti Cass. nn. 19289/2015; 16591/2015; 14119/2015), il Collegio intende dare continuità, poiché il ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a rimeditare l'orientamento e perché, come osservato da Cass. n. 4749 del 2011, non possono nutrirsi dubbi di legittimità costituzionale, atteso che, in caso di trattamento globale costituito da più componenti, qual è l'indennità di buonuscita con riguardo al trattamento dei lavoratori pubblici privatizzati, il rispetto dell'art. 36 Cost. deve essere valutato in relazione alla totalità dell'emolumento.

2.1 - Le Sezioni Unite, peraltro, con la sentenza richiamata nel punto che precede, hanno anche evidenziato che "In tema di base di calcolo della pensione integrativa dei dipendenti dell'INPS, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza dell'ente, adottato con delibera del 12 giugno 1970 e successivamente modificato con deliberazione del 30 aprile 1982, ai fini della computabilità nella pensione integrativa già erogata dal fondo istituito dall'ente (e ancora transitoriamente prevista a favore dei soggetti già iscritti al fondo, nei limiti dettati dall'art. 64 della legge 17 maggio 1999 n. 144) è sufficiente che le voci retributive siano fisse e continuative, dovendosi escludere la necessità di una apposita deliberazione che ne disponga l'espressa inclusione. Non osta che l'elemento retributivo sia attribuito in relazione allo svolgimento di determinate funzioni o mansioni, anche se queste, e la relativa indennità, possano in futuro venire meno, mentre non può ritenersi fisso e continuativo un compenso la cui erogazione sia collegata ad eventi specifici di durata predeterminata oppure sia condizionata al raggiungimento di taluni risultati e quindi sia intrinsecamente incerto."

Anche detto principio è da ritenersi ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (si rimanda alla citata Cass. 29.9.2015 n. 19289 ed ai richiami ivi contenuti al punto 3.1), tanto che lo stesso istituto, nel controricorso, non ha resistito all'accoglimento in parte qua del motivo, rimettendosi "all'insegnamento di codesta Ecc.ma Suprema Corte in relazione alla questione delle rideterminazione della retribuzione utile ai fini della pensione integrativa a carico del fondo interno INPS".

3 - Sono infondati il secondo, il terzo ed il quarto motivo, che investono il capo della sentenza relativo alla ritenuta insussistenza delle condizioni richieste per il pagamento delle ore di lavoro straordinario.

E' incontestato fra le parti che l'Istituto ha provveduto a remunerare solo le prestazioni rese previa autorizzazione e nei limiti del budget preventivato, mentre ha rifiutato il pagamento delle ore in eccesso, facendo leva sulla giurisprudenza amministrativa che aveva escluso, in fattispecie analoghe, il diritto del dipendente pubblico al compenso.

La Corte territoriale, nel motivare le ragioni della riforma della sentenza di prime cure, ha richiamato giurisprudenza di questa Corte sulla necessità dell'autorizzazione ed ha, poi, valutato la prova testimoniale, escludendo che la autorizzazione medesima fosse stata data in forma orale o per implicito.

Sebbene il precedente citato si riferisca alla disciplina dettata dalle parti collettive per il comparto sanità, ritiene il Collegio che le conclusioni, alle quali il giudice di appello è pervenuto, siano corrette, giacché nell'ambito dell'impiego pubblico contrattualizzato, quanto alla rimuneratività del lavoro straordinario, rilevano tuttora quei principi che avevano indotto la giurisprudenza amministrativa ad escludere che le prestazioni esulanti dal normale orario di lavoro potessero essere compensate in assenza di autorizzazione.

Attraverso la autorizzazione, infatti, la P.A., nel rispetto dei principi costituzionali dettati dall'art. 97 Cost., persegue gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 165 del 2001, perché la autorizzazione medesima implica innanzitutto la valutazione sulla sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che rendono necessario il ricorso a prestazioni straordinarie e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio, compatibilità dalla quale non si può prescindere anche in tema di costo del personale, come reso evidente dalle previsioni dettate dagli artt. 40 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo.

D'altro canto la preventiva autorizzazione è finalizzata ad evitare che il lavoro straordinario divenga normale strumento di programmazione della attività degli uffici, e, quindi, consente alla amministrazione di valutare le effettive esigenze dei singoli servizi, con riferimento alle risorse umane necessarie, e di apprezzare le capacità gestionali dei dirigenti, impedendo che la realizzazione degli obiettivi assegnati agli uffici venga ottenuta, non già attraverso una oculata programmazione e ripartizione del lavoro, bensì per mezzo di indiscriminato ricorso al lavoro straordinario.

3.1 - Di dette esigenze e finalità si sono fatte carico le parti collettive che, dopo la contrattualizzazione dell'impiego pubblico, nel dettare per i singoli comparti la disciplina del lavoro straordinario, hanno rimarcato: la necessità della autorizzazione; il divieto di utilizzare lo straordinario come strumento per fronteggiare esigenze ordinarie; la conseguente impossibilità di consentire in via generalizzata il ricorso allo straordinario, senza una preventiva valutazione delle esigenze rilevanti nei singoli casi.

Significative in tal senso sono le previsioni dell'art. 26 del CCNL 16 maggio 2001 per il Comparto Ministeri; dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999 per il Comparto Sanità; dell'art. 38 del CCNL 14 settembre 2000 per il Comparto Regioni ed Autonomie Locali; dell'art. 17 del CCNL 14 febbraio 2001 per il Comparto Enti Pubblici non Economici, che più specificamente rileva in questa sede, con il quale, ribadita la necessità di utilizzare il lavoro straordinario solo al fine di "fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali", si è "esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione".

3.2 - E', quindi, condivisibile la sentenza impugnata che, sia pure senza argomentare sulle ragioni giuridiche sottese alla necessità della autorizzazione, ha ritenuto di dovere escludere la fondatezza della domanda, perché riferita a prestazioni non espressamente autorizzate dal dirigente.

Al riguardo la Corte territoriale ha evidenziato che non fosse sufficiente a fornire la prova della preventiva autorizzazione quanto riferito dai testi in merito alla generica assicurazione del pagamento che sarebbe stata data dal Dirigente Provinciale in occasione di un incontro svoltosi nell'anno 2002, e detta conclusione è conforme a quanto sopra si è evidenziato sulle finalità che l'autorizzazione persegue, sugli elementi che devono essere valutati e sulla conseguente irrilevanza di una autorizzazione generalizzata, che non tenga conto delle esigenze che nei singoli casi il ricorso al lavoro straordinario mira ad assicurare.

3.3 - Il ricorso è infondato nella parte in cui sostiene che, in assenza di uno specifico motivo di appello, doveva ritenersi formato giudicato sul capo della sentenza di primo grado che aveva ritenuto provata, sulla base delle risultanze della prova testimoniale, la autorizzazione, esclusa, invece, dalla Corte territoriale.

Questa Corte ha già affermato che "ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale 'minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico. Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione" ( Cass. 4.2.2016 n. 2217 e negli stessi termini in motivazione Cass. 9 giugno 2016 n. 11868).

Nel caso di specie risulta dalla trascrizione dell'atto di appello riportata nel ricorso che l'INPS aveva proposto uno specifico motivo di gravame avverso il capo della sentenza che aveva riconosciuto il diritto del M. al pagamento del lavoro straordinario, sostenendo la necessità di una autorizzazione espressa non ravvisabile nella fattispecie, sicché la Corte territoriale era senz'altro legittimata, una volta escluso che il diritto potesse essere riconosciuto a prescindere dalla autorizzazione medesima, a valutare le risultanze processuali, anche in assenza di una specifica doglianza sulla valutazione della prova testimoniale effettuata dal primo Giudice.

3.4 - Il quarto motivo è, poi, inammissibile nella parte in cui insiste nel sostenere che, in realtà, le deposizioni testimoniali dovevano indurre a ritenere provata la preventiva autorizzazione.

Occorre innanzitutto qui ribadire che il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 22.6.2012 n. 83, non applicabile alla fattispecie ratione temporis (la sentenza impugnata è stata pubblicata il 18.11.2010), sussiste solo qualora le deposizioni affermino o neghino obiettivamente fatti costitutivi dei diritti controversi e siano state ignorate o esaminate in modo assolutamente insufficiente dal giudice di merito (Cass. 3.7.2014 n. 15205).

La citata disposizione, infatti, non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, poiché il controllo di logicità del giudizio di fatto "non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità" (fra le più recenti Cass. 9.1.2014 n. 91 e Cass. 28.11.2014 n. 25332).

Restano, quindi, riservate al giudice di merito la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione.

Questa Corte ha, poi, costantemente affermato che il giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 7.1.2009 n. 42 e fra le più recenti Cass. 23.5.2014 n. 11511).

La sentenza impugnata ha dato ampio conto delle ragioni per le quali doveva escludersi che le prestazioni di lavoro straordinario oggetto di causa fossero state autorizzate e le censure formulate sul punto dal ricorrente sollecitano una diversa valutazione delle dichiarazioni testimoniali, non consentita in sede di legittimità.

4 - E', invece, parzialmente fondato il quinto motivo, formulato in relazione alla domanda di ingiustificato arricchimento che il ricorrente aveva proposto in via subordinata.

Occorre premettere che, allorquando il ricorrente prospetti un error in procedendo, la Corte di cassazione è giudice del "fatto processuale" ed è legittimata all'esame diretto degli atti del giudizio di merito, a condizione che la parte abbia specificato il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, abbia indicato in modo egualmente specifico i fatti processuali alla base dell'errore denunciato ed abbia trascritto nel ricorso gli atti rilevanti, diversi dalla sentenza impugnata.

Nel caso di specie il ricorrente ha correttamente formulato la censura, poiché alle pagine da 13 a 15 e da 19 a 20 del ricorso ha riportato il contenuto dell'atto di appello nonché il passo della sentenza di primo grado che, ponendo a fondamento del decisum una duplice ratio, aveva ritenuto che, in ogni caso, le somme pretese dal M. dovevano essere riconosciute ex art. 2041 c.c., poiché l'INPS aveva "tratto vantaggio patrimoniale dalle prestazioni rese in plusorario dal ricorrente".

Anche detta seconda ratio era stata oggetto di specifico motivo di impugnazione, poiché l'ente aveva contestato nell'atto di gravame che ricorressero i presupposti dell'azione di ingiustificato arricchimento (pag. 15 del ricorso).

La Corte territoriale, pertanto, una volta esclusa la fondatezza della domanda principale, avrebbe dovuto pronunciare anche sulla subordinata, sulla quale, sia pure impropriamente, il Tribunale di Chieti aveva statuito ritenendola fondata, esonerando in tal modo il M. dalla espressa riproposizione ex art. 346 c.p.c., applicabile nella sola ipotesi di domande ed eccezioni non accolte.

Il capo della sentenza era stato oggetto di specifico motivo censura, per cui il giudice di appello, per pervenire al rigetto integrale del ricorso quanto al pagamento del lavoro straordinario, avrebbe dovuto pronunciare su entrambe le azioni proposte.

Nella sentenza impugnata manca, invece, ogni statuizione, sicché sussistono il vizio di omessa pronuncia e la nullità in parte qua della decisione, denunciati nel quinto motivo.

Va rilevato al riguardo che nei casi in cui il giudice del merito non pronunci su una delle domande può parlarsi di rigetto implicito solo qualora la domanda non espressamente esaminata sia indissolubilmente avvinta ad altra, che ne costituisce il presupposto e il necessario antecedente logico - giuridico, decisa e rigettata dal giudice (in tal senso fra le più recenti 4.8.2014 n. 17580).

Detta ipotesi non è ravvisabile nella fattispecie in considerazione della natura stessa della azione di ingiustificato arricchimento, che ha natura sussidiaria ed è esperibile solo qualora l'arricchimento e correlativamente la diminuzione patrimoniale siano entrambi mancanti di causa giustificatrice.

La ritenuta omessa pronuncia assorbe il sesto motivo, con il quale il ricorrente ha insistito sulla fondatezza della domanda subordinata per l'ipotesi in cui la stessa fosse stata ritenuta dal Collegio implicitamente respinta dalla Corte territoriale.

5 - In sintesi vanno parzialmente accolti il primo ed il quinto motivo di ricorso, limitatamente alla pensione integrativa ed alla denuncia di omessa pronuncia, che assorbe il sesto motivo, mentre devono essere rigettate le ulteriori censure.

Nei limiti sopra indicati la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di L'Aquila, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame, attenendosi, quanto alla pensione integrativa, al principio di diritto enunciato al punto 2.1, e statuendo sulla domanda proposta ex art. 2041 c.c.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo di ricorso, limitatamente alla pensione integrativa, ed il quinto motivo, quanto alla denuncia di omessa pronuncia. Rigetta per il resto il ricorso, dichiarando assorbito il sesto motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di L'Aquila, in diversa composizione.