Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 febbraio 2017, n. 4664

Contributi indebitamente versati - Impresa danneggiata dagli eventi alluvionali - Sgravio contributivo

Svolgimento del processo

 

Con sentenza n. 573/2010, la Corte d'Appello di Torino respingeva l'appello proposto dall'INPS avverso la sentenza con cui il giudice di prime cure lo aveva condannato a pagare ad A. s.r.l. la somma di euro 290.580,87 pari al 90% dei contributi indebitamente versati in eccedenza nel quadriennio 1994-1997, in quanto impresa danneggiata dagli eventi alluvionali del 1994 ed in ossequio alla legge 350/2003 art. 4 comma 90.

La Corte territoriale, per quanto qui rileva, riteneva che l'art. 3-quater, d.l. n. 300/2006 (conv. con I. n. 17/2007), nel prorogare al 31.7.2007 il termine di presentazione delle domande di cui all'art. 4, comma 90, I. n. 350/2003 - che a sua volta aveva esteso ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e destinatari di provvedimenti agevolativi in materia di versamento di somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi, i benefici di cui all'art. 9, comma 17, I. n. 289/2002 - avesse fugato ogni dubbio in ordine all'applicabilità delle disposizioni recate dalla norma ult. cit. anche ai contributi previdenziali e, sotto altro ma connesso profilo, considerava che non potevano distinguersi, ai fini dell'accesso ai benefici in questione, la posizione di coloro che a tale data non avessero ancora provveduto al pagamento dei contributi e quella di coloro che, come l'azienda in epigrafe, vi avessero già provveduto, dovendo in tale caso riconoscersi il loro diritto a ripetere quanto versato in eccesso rispetto al dovuto.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre l'INPS con tre motivi. Il F. A. s.r.l. resiste con controricorso illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.

 

Motivi della decisione

 

1. Con il primo motivo di ricorso l'Istituto ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 81, 4 Costituzione e dell'art. 3-quater della I. 26 febbraio 2007, n. 17 di conv.ne con mod. del decreto legge 28.12.2006 n. 30 (art. 360 n. 3 c.p.c.) per non aver riconosciuto preclusivo ai fini del riconoscimento del diritto l'eccepito esaurimento dello stanziamento fissato dal legislatore.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.107 e 108 T.F.U.E. nonché delle regole di diritto comunitario in tema di divieto di erogazione dei benefici prima della valutazione della Commissione europea e in connessione con queste dell'art. 9, comma 17, l. 289/2002, art.4 comma 90 l. 350/2003, art. 3-quater, d.l. n. 300/2006, e sotto il profilo processuale in connessione con la disciplina comunitaria cennata dell'art. 437 c.p.c. Vizio di motivazione; in quanto lo sgravio contributivo riconosciuto all'impresa dalla Corte territoriale era da considerare quale aiuto di Stato non ammissibile per ristorare i danni patiti dall'imprese in conseguenza dell'alluvione del 1994, come riconosciuto dalla Commissione Europea con la decisione 18.12.2012.

3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.) avendo la Corte omesso la propria pronuncia in relazione al motivo di appello relativo alla corretta decorrenza degli interessi legali.

4. L'esame della censura contenuta nel secondo motivo richiede una breve ricognizione della normativa interna sul tema, dei precedenti di questa Corte di legittimità al riguardo e degli effetti derivanti dalla decisione resa in subiecta materia dalla Commissione dell'Unione Europea in data 14.8.2015, n. 195/2016.

Com'è noto, l'art. 4, comma 90, I. n. 350/2003, ha esteso ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e già destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi, di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 7-bis, d.l. n. 646/1994 (conv. con I. n. 22/1995), le disposizioni sulla regolarizzazione automatica delle imposte previste dall'art. 9, comma 17, I. n. 289/2002, in favore delle imprese colpite dal sisma del 1990 in Sicilia orientale, prevedendo che tali soggetti potessero regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997 versando il 10% dell'importo dovuto entro il 31.7.2004 (termine successivamente differito al 31.7.2007 dall'art. 3-quater, comma 1, d.l. n. 300/2006, conv. con I. n. 17/2007).

Al riguardo, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che l'art. 4, comma 90, I. n. 350/2003, nell'estendere l'applicazione delle disposizioni dell'art. 9, comma 17, I. n. 289/2002, ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, si riferisce espressamente ai provvedimenti agevolativi concernenti i versamenti di quanto dovuto "a titolo di tributi, contributi e premi", restando privo di rilievo il mancato rinvio, nel testo della norma, anche alla disposizione di cui all'art. 7, d.l. n. 646 del 1994, in quanto il richiamo dell'art. 6, commi 2, 3 e 7-bis, d.l. ult. cit., da parte dell'art. 4, comma 90, I. n. 350/2003, è funzionale esclusivamente all'individuazione della categoria dei destinatari del beneficio e non già all'individuazione della tipologia dei tributi a cui riferire l'agevolazione, e ha precisato che tale interpretazione trova espressa e letterale conferma nell'art. 3-quater, d.l. n. 300/2006 (conv. con I. n. 17/2007), che ha esplicitamente stabilito l'operatività dell'agevolazione "per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese relativi all'alluvione del Piemonte del 1994", fugando altresì ogni dubbio sulla legittimità costituzionale della norma ult. cit., sulla scorta dell'insegnamento di Corte cost. n. 274 del 2006, in considerazione della piena legittimità in materia civile di leggi retroattive non solo interpretative ma anche innovative con efficacia retroattiva, quando la disposizione trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza (come nel caso in cui l'interpretazione della disciplina richiamata rappresenti una delle possibili letture del dato normativo) e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti (Cass. nn. 11133 e 11247 del 2010).

Ha inoltre chiarito questa Corte che la definizione automatica della posizione previdenziale può avvenire, per chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento del solo 10% del dovuto e, per chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato, dovendo ritenersi, nel silenzio del legislatore circa la posizione di coloro che, all'entrata in vigore della normativa recante il beneficio, avessero già ottemperato al pagamento dell'obbligazione contributiva, che un'interpretazione che escludesse costoro dalla possibilità di richiedere la restituzione di quanto versato in eccesso si porrebbe in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte costituzionale circa l'irragionevolezza di disposizioni legislative che sopprimano o riducano la prestazione dovuta per obbligazioni pubbliche già perfezionatesi, prevedendo al contempo l'irripetibilità delle somme già versate in esecuzione del rapporto obbligatorio siccome conformato in precedenza (Cass. n. 11247 del 2010, cit.).

Nessun rilievo presentando, ai fini qui in discorso, la successiva norma di interpretazione autentica dell'art. 4, comma 90, I. n. 350/2003, contenuta nell'art. 12, comma 12, d.l. n. 78/2010, trattandosi di disposizione soppressa dalla legge di conversione, rileva invece la decisione n. 195/2016 che, in subiecta materia, ha adottato la Commissione Europea in data 14.8.2015: questa Corte, infatti, ha già fissato il principio secondo cui le agevolazioni previste ex art. 4, comma 90, I. n. 350/2003, pur realizzando, secondo la citata decisione della Commissione Europea, aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, TFUE, possono essere ugualmente concesse qualora l'aiuto individuale rientri nei limiti del regolamento UE de minimis applicabile oppure possa beneficiare della deroga prevista dall'art. 107, paragrafo 2, TFUE (Cass. n. 13458 del 2016; più di recente, nello stesso senso, Cass. n. 21897 del 2016); ed è appena il caso di ricordare che, superando il precedente e più restrittivo orientamento, la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha affermato che la decisione della Commissione circa la compatibilità dell'aiuto non ne inibisce la concessione ancorché l'aiuto medesimo sia stato (come nella specie) istituito in violazione degli obblighi di comunicazione preventiva e di c.d. standstill, solo dovendo ordinarsi al beneficiario dell'aiuto il pagamento degli interessi per il periodo della illegalità (CGUE, 12.2.2008 n. 199, C-199/06).

Tanto premesso e rilevato che la citata decisione della Commissione europea costituisce ius superveniens che impone di accertare in fatto se l'azienda possieda o meno i requisiti per accedere al beneficio (cfr. ancora Cass. n. 13458 del 2016, cit.), la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per il consequenziale esame alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Restano assorbiti le censure esposte nel primo e nel terzo motivo.

 

P.Q.M.

 

Provvedendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.