Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 maggio 2017, n. 12372

Inps - Notifica del dispositivo della sentenza - Ricorso - Tardività

 

Fatti di causa

 

1. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza resa dalla Corte d'appello di Firenze, pubblicata il 21/7/2010, che ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Arezzo.

2. La tardività è stata ravvisata dalla corte territoriale sul rilievo che la sentenza impugnata, ancorché priva di motivazione, era stata notificata all'Inps, nel domicilio eletto presso il suo procuratore, sulla base del solo dispositivo in data 12 luglio 2007, mentre il ricorso in appello era stato depositato il 13 novembre 2007, oltre il termine breve di impugnazione.

3. L'Inps ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un unico articolato motivo. Il Norcini si difende con controricorso, mentre non svolge attività difensiva la CGM Costruzioni Generali M. s.r.l.

 

Ragioni della decisione

 

1. Preliminarmente, deve darsi atto della tardività del controricorso. Il ricorso per cassazione è stato notificato al Norcini, presso il suo difensore e nel domicilio eletto in Firenze a mezzo del servizio postale ed è stato ricevuto in data 27/7/2011. Il controricorso risulta invece avviato per la notifica, mediante consegna all'ufficio postale in data 12/9/2011, oltre il termine previsto dall'art. 370 cod.proc.civ. La tardività del controricorso consente comunque alla parte di partecipare alla discussione orale della causa.

2. Il ricorso dell'Inps è articolato in violazione di legge (artt. 431, comma 2°, 433, comma 2°, 325, 326 e 327 cod.proc.civ.) ed in vizio di motivazione. L'Istituto sostiene che ciò che gli è stato notificato dalla controparte in data 12/7/2007 è solo il dispositivo della sentenza, che nel rito del lavoro non fa sorgere l'onere della parte di impugnarlo salvo che non sia avviata l'esecuzione sulla sua base; solo in data 15 luglio 2007 era stata depositata la sentenza, ancorché  priva di motivazione ma contenente la dichiarazione del presidente del tribunale con cui si attestava la morte del giudice dopo la lettura del dispositivo. Contro questa sentenza esso ricorrente aveva proposto impugnazione, che era tempestiva in difetto di notificazione della sentenza.

3. Il motivo è fondato. Dagli atti di causa risulta che ciò che e stato notificato l'Inps il 12 luglio 2007 è il solo dispositivo reso dal Tribunale di Arezzo in data 19/6/2007. Risulta altresì che in data 15/7/2007 il presidente del tribunale ha attestato che non era stata redatta la motivazione della sentenza in quanto il giudice era deceduto dopo la lettura del dispositivo.

3.1. Deve preliminarmente rilevarsi che, secondo l'orientamento che si ritiene qui di prediligere (Cass. 3/04/2012, n. 5277; Cass. 5/12/2008, n. 28838), nel rito del lavoro, qualora il giudice di primo grado che abbia letto in udienza il dispositivo della sentenza non possa redigerne la motivazione per sopravvenuto impedimento, non si ha inesistenza della sentenza, ma nullità per mancanza di motivazione, vizio che, ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., può essere fatto valere soltanto nei limiti e secondo le regole dei mezzi di impugnazione. In tal caso il giudice di appello, ove abbia rilevato dette nullità, deve decidere la causa nel merito, non ricorrendo alcuna ipotesi di rimessione della causa al primo giudice fra quelle tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., né potendosi egli limitare a dichiarare la nullità medesima.

Sotto tale riguardo, correttamente l'Inps ha impugnato la decisione dinanzi alla Corte d'appello di Firenze.

3.2. La questione controversa è se l'onere dell'impugnazione, e dunque il rispetto dei termini, debba collegarsi al deposito del dispositivo, o meglio alla sua notificazione, oppure al deposito del provvedimento con cui il presidente del tribunale ha dato atto  dell'impedimento del giudice e dell'assenza di motivazione della sentenza.

3.3. Anche qui giova richiamare principi consolidati secondo cui, nel processo del lavoro, l'appello è proponibile prima del deposito della sentenza soltanto nell'ipotesi eccezionale di esecuzione iniziata in base al dispositivo, al solo scopo di investire il giudice del gravame della decisione in ordine all'istanza di sospensione dell'esecuzione; ne consegue che è inammissibile l'appello proposto anteriormente al deposito della sentenza, in difetto d'inizio di esecuzione della medesima in virtù del solo dispositivo (Sez. Un. 8/6/1998, n. 5617; Cass. 22/08/2003, n. 12364; Cass. 22/07/2004, n. 13617).

Ora, coordinando questi principi, posto che la notificazione del solo dispositivo è inidonea a far decorrere il termine breve ex art. 325 cod.proc.civ. (28/10/1983, n. 6400), tant'è che l'eventuale impugnazione proposta dalla parte sulla base del solo dispositivo è inammissibile, deve convenirsi con l'istituto previdenziale e ritenersi che l'onere di impugnazione e il relativo decorso del termine è sorto solo con il deposito della nota del presidente del tribunale. E solo in questo momento che la parte ha avuto cognizione del fatto che non sarebbe stata depositata la motivazione della sentenza per l'impedimento del giudice, sicché è solo da tale momento che può dirsi sorto a carico della parte l'onere di impugnare. Ne consegue l'erroneità della sentenza che ha ritenuto inammissibile il gravame proposto dall'Inps.

Possono dunque affermarsi i seguenti principi di diritto: «la sentenza appellabile ai sensi degli artt. 339, primo comma, e 433, primo comma cod.proc.civ., anche, quindi, quella resa nel rito del lavoro, salva la particolare ipotesi prevista dal secondo comma del medesimo art. 433, è quella che contiene tutti gli elementi elencati nell'art. 132, primo comma, cod.proc.civ. e che è pubblicata a norma del successivo art. 133 cod.proc.civ.; in caso di notificazione del solo del solo dispositivo della sentenza (sempre che non ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 433, comma 2°, cod.proc.civ.), non decorre il termine breve per l'impugnazione; ove, peraltro, il dispositivo non sia seguito dalla motivazione bensì da un atto con cui si attesti il mancato deposito della motivazione per impedimento del giudicante, l'onere di impugnazione, con il conseguente avvio dei termini per impugnare, sorge solo in seguito alla comunicazione da parte della cancelleria del mancato deposito della motivazione».

Il ricorso deve pertanto essere accolto e il provvedimento impugnato cassato, con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, che procederà all'esame dell'impugnazione, regolando altresì le spese di questo giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.