Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 luglio 2017, n. 17533

Inps - Pensione - Rendita vitalizia - Omesso versamento dei contributi previdenziali - Sussistenza del rapporto di lavoro subordinato - Prova

 

Fatti di causa

 

1. P. G. ha adito il Tribunale di Aosta affinché fosse costituita, da parte dell'Inps e in suo favore, una rendita vitalizia ex art. 13 L. 12/8/1962, n. 1338, pari alla pensione o alla quota di pensione che gli sarebbe spettata in relazione ai contributi previdenziali non versati dalla C. s.r.l. nel periodo corrente tra il 31 maggio 1985 e il 21 ottobre 1988.

1.1. Il ricorrente ha assunto di aver intrattenuto con la società un rapporto di lavoro subordinato, svolgendo le mansioni di autista e capo cantiere.

1.2. Il Tribunale ha rigettato la domanda.

2. La Corte d'appello di Torino, con sentenza pubblicata in data 3/3/2011, ha rigettato l'appello proposto dal G.

2.1. A fondamento del decisum, la Corte territoriale ha posto l'inesistenza di una prova documentale volta a dimostrare la natura subordinata del rapporto di lavoro.

2.2. Il giudizio è stato formulato sulla base delle seguenti considerazioni: a) tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato fino al 31/5/1985, per lo svolgimento delle mansioni di autista e capocantiere: b) da tale data in poi e fino al 21/10/1988 il rapporto era proseguito ma non vi era prova documentale della subordinazione, considerato che in quel periodo il G. era socio al 10% e consigliere di amministrazione della C. s.r.l.; c) i documenti addotti a sostegno della sua richiesta erano compatibili con una collaborazione coordinata e continuativa; d) difettava quindi la prova scritta dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, necessario per la costituzione della rendita; e) la prova non poteva essere desunta da presunzioni, con conseguente onere a carico dell'Inps di fornire la prova contraria, ché altrimenti sarebbe rimasto eluso il dato normativo nella formulazione seguita all'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 568 del 1989.

3. Contro la sentenza, il G. propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, cui resiste l'Inps con controricorso. La C. s.r.l. non svolge attività difensiva.

 

Ragioni della decisione

 

A. Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dall'Inps sul presupposto che non sarebbe individuabile la sentenza impugnata.

L'inammissibilità del ricorso per cassazione, comminata dall'art. 366, n. 2 cod.proc.civ., deve essere dichiarata solo quando l'indicazione della sentenza impugnata manchi del tutto ovvero sia così incerta da rendere, in concreto, impossibile la identificazione della sentenza stessa (Cass. 15/12/1981, n. 6635).

Per contro, l'erronea o la mancata indicazione del numero della sentenza impugnata non è causa di inammissibilità ove la parte cui il ricorso è diretto abbia elementi sufficienti per individuare senza possibilità di equivoci la sentenza impugnata (Cass. 24/3/2009, n. 7053; Cass. Sez. Un. 10/12/2001, n. 15603; da ultimo, Cass. 8/1/2016, n. 138).

Nel caso in esame, la sentenza risulta sufficientemente individuata nell'epigrafe del ricorso attraverso l'indicazione dell'autorità che l'ha emessa, della data del suo deposito e della data di notificazione, dei nomi delle parti, nonché attraverso la sua produzione in giudizio, unitamente al ricorso. Del resto, che l'Inps abbia avuto piena contezza di quale fosse la decisione impugnata si desume dalle difese compiutamente svolte nel merito.

1. Con il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 13 L. 12 agosto 1962, n. 1338, e 2094 cod.civ., il ricorrente si duole del giudizio della Corte nella parte in cui ha ritenuto che la documentazione prodotta non fosse sufficiente a comprovare l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e la sua sottoposizione ai poteri direttivi, organizzativi, disciplinari e di controllo della datrice di lavoro, elementi conformanti il rapporto di lavoro subordinato. Al riguardo sottolinea che, per le sue incontestate e, comunque, dimostrate mansioni di autista e di capo cantiere, egli era di fatto inserito nell'organizzazione aziendale; inoltre era pacifico che esercitava un potere gerarchico sui lavoratori a lui sottoposti, e che proprio in ragione di tale posizione la datrice di lavoro era titolare nei suoi confronti di un potere direttivo attenuato, "poco visibile"; la qualità di amministratore, inoltre, era fittizia, nel senso che egli era del tutto privo di deleghe operative, sicché la sua collocazione in azienda non poteva che essere di subordinazione.

2. Con il secondo motivo ripropone le medesime questioni sotto il profilo della omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ribadendo che la prova della subordinazione emergeva tutta dalla documentazione in atti (curriculum lavorativo, tesserino di riconoscimento, fogli di cantiere sottoscritti dal G. per "controllo", richiesta di visita medica per infortunio, ordine di comparizione della pretura di Piombino) e dallo svolgimento di mansioni tipicamente esecutive (peraltro identiche a quelle svolte in precedenza come dipendente) per le quali doveva operare quantomeno una presunzione relativa di subordinazione.

3. Con il terzo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 13 della L. 12/8/1962, n. 1338, in relazione all'art. 2094 cod.civ., nella parte in cui la corte ha affermato che tale norma non consente la prova per presunzioni a supporto della prova documentale.

4. I motivi, che si affrontano congiuntamente per l'evidente connessione che li lega, sono infondati.

4.1. L'art. 13 della L. n. 1338/1962, intitolata «Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti», per quanto di interesse in questa sede, così dispone: «Ferme restando le  disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e i superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.».

I successivi commi 4 e 5, prevedono che: «Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di documenti di data certa, dai quali possono evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato. ». «Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.».

4.2. Con sentenza del 13-22 dicembre 1989, n. 568, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, quarto e quinto comma, nella parte in cui, salva la necessità della prova scritta sulla esistenza del rapporto di lavoro da fornirsi dal lavoratore, non consente di provare altrimenti la durata del rapporto e l'ammontare della retribuzione.

La Corte costituzionale ha affermato che, con la norma in esame, il legislatore ha voluto attribuire un trattamento di favore ai lavoratori i quali, per effetto del mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro e della impossibilita del loro tardivo pagamento per intervenuta prescrizione, siano stati privati della pensione, prevedendo la possibilità di costituzione, in luogo della stessa, di una rendita vitalizia reversibile.

Nel medesimo tempo, il legislatore ha voluto impedire che si creassero posizioni assicurative fittizie: di qui la diffidenza per l'ammissibilità di qualunque mezzo di prova. Il necessario contemperamento degli interessi in gioco, e cioè quello del lavoratore al riconoscimento del diritto e quello dell'I.N.P.S. di limitarlo ai casi di esistenza certa e non fittizia del rapporto di lavoro, onde evitare le possibili frodi in danno dello Stato, impone di ritenere che almeno l'esistenza del rapporto di lavoro non debba apparire solo verosimile ma risultare certa, onde la necessità dell'ammissione della sola prova documentale.

Il Giudice delle leggi ha tuttavia precisato che, secondo logica e ragionevolezza, deve escludersi che il legislatore abbia voluto rendere la relativa prova talmente difficoltosa da vanificare detto riconoscimento o quanto meno da farlo diventare inattuabile, sì da porsi in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, oltre che con l'art. 38, risolvendosi la difficoltà di prova nell’impossibilità del soggetto di godere della tutela previdenziale.

4.3. Tali principi sono stati ripresi dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. Un. 18/1/2005, n. 840), le quali, in una fattispecie in cui erano state prospettate due fasi distinte di attività (la prima formalmente qualificata come occasionale e autonoma, e la seconda "regolarizzata" come lavoro subordinato) ha ritenuto che la dimostrazione dell'effettiva esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato fin da prima della formale costituzione del rapporto di lavoro dovesse essere necessariamente fornita con la prova documentale richiesta dall'art. 13 della legge n. 1338/1968, non essendo sufficiente, per il periodo antecedente, la prova scritta di un  qualsiasi rapporto negoziale tra le parti (cfr. Cass. 2/3/2001 n. 3085, 5/11/2003 n. 3085).

4.4. Le affermazioni delle Sezioni unite sono state poi ribadite in altre sentenze delle sezioni semplici (Cass. 19/05/2005, n. 10577; Cass. 3/02/2009, n.2600, richiamata in sentenza; Cass. 20/01/2016, n. 983; Cass., ord. 22/12/2016, n.26666), in cui si è puntualizzata la regola secondo la quale la durata del rapporto di lavoro può essere provata con ogni mezzo ma deve essere circoscritta al caso in cui il documento comprovi l'avvenuta costituzione di un rapporto a partire dalla medesima epoca, a decorrere dalla quale è consentita la prova, con ogni mezzo, della relativa durata e della retribuzione; nel contempo si è precisato che deve escludersi che la prova testimoniale "alternativa" di cui è onerato il datore di lavoro (o il lavoratore, nell'ipotesi di cui all'art. 1, quinto comma, della citata legge n. 1338), possa investire anche i fatti da cui desumere la qualificazione del rapporto e l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, in contrasto con la regola della prova scritta dell'esistenza del rapporto di lavoro (Cass., n. 2600/2009, Cass. n. 983/2016, citt.).

4.5. La giurisprudenza ha dunque circoscritto chiaramente il perimetro entro il quale opera il rigore formale della prova scritta, la quale deve involgere non solo l'esistenza di un rapporto di lavoro ma anche la sua qualificazione in termini di subordinazione, lasciando invece aperto il campo alla prova testimoniale, e quindi anche a quella presuntiva, in ordine alla sua durata e alla retribuzione.

5. Orbene, tenuto conto di tali specifici precedenti non può condividersi la tesi centrale dei motivi di ricorso secondo cui, incontestata l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro, la prova della subordinazione possa essere desunta anche in forza di un ragionamento presuntivo, in ragione dell'estrema difficoltà di provare in modo diretto tutti gli elementi tipici della subordinazione.

5.1. E ciò per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo perché, quando per legge o per volontà delle parti sia prevista, per un certo atto o contratto, la forma scritta, sia essa ad substantiam o ad probationem, tanto la prova testimoniale quanto quella per presunzioni che abbiano ad oggetto, implicitamente o esplicitamente, l'esistenza dell'atto o del contratto sono inammissibili, salvo che la detta prova non sia volta a dimostrare la perdita incolpevole del documento (Cass. 16/3/2015, n. 5165; Cass. 14/8/2014, n. 17986). Il secondo comma dell'art. 2729 cod. civ., esclude l'ammissibilità delle presunzioni «nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni», con la conseguenza che diventa difficilmente sostenibile che, pur in assenza di una prova scritta da cui desumere la subordinazione, la stessa possa essere provata attraverso presunzioni.

5.2. In secondo luogo perché la Corte territoriale, che ha correttamente richiamato i principi su espressi, ha esaminato tutta la documentazione prodotta dal ricorrente a sostegno del suo assunto, traendone la convinzione della sua inidoneità a dimostrare l'assoggettamento del lavoratore ai poteri direttivi, organizzativi, disciplinari e di controllo della C. s.r.l., e, per converso, della sua compatibilità con lo svolgimento di un'attività di collaborazione autonoma.

Con la stessa compiutezza di analisi, la Corte ha escluso che il lavoratore fosse stabilmente inserito nell'organizzazione aziendale -la quale suppone lo svolgimento di un'attività alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore, che si estrinseca nel potere di emettere ordini dettagliati e specifici, si da escludere una qualsivoglia autonomia del lavoratore nella scelta dei tempi, dei modi e dei luoghi di svolgimento della sua attività - e che fosse sottoposto al potere di controllo dell'imprenditore sull'esecuzione dei compiti assegnati ed al potere disciplinare; nello stesso modo, ha correttamente negato ogni rilievo all'attività precedentemente svolta dal lavoratore, non potendosi escludere, tra il periodo antecedente e quello successivo al 31/5/1985, modificazioni nella sua posizione aziendale, tali da configurare un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato.

Infine, ha valorizzato elementi istruttori deponenti per la natura autonoma dell'attività, in particolare il curriculum professionale (in cui si dà atto che l'attività lavorativa era stata svolta «sia alle dipendenze che in qualità di socio») e la dichiarazione dei redditi relativa agli anni di causa in cui il G. ha denunciato redditi da lavoro autonomo derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione.

6. In conclusione, la corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell'art. 13 I. n. 1338/1962, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, sicché non si ravvisa la violazione o falsa applicazione di legge denunciata.

Neppure è configurabile la violazione dell'art. 2094 cod.civ., la quale ricorre soltanto quando l'errore del giudice cade sulla determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, ovvero quando ritenga che un singolo elemento sintomatico possa fondare la riconduzione del rapporto in contestazione all'uno o all'altro tipo contrattuale (Cass. Sez. Un. 30/6/1999, n. 379), dovendo invece essere praticata una valutazione globale dei medesimi, quali «concordanti, gravi e precisi indici rivelatori» dell'effettività della sussistenza della subordinazione.

6.1. Costituisce invece accertamento di fatto - come tale incensurabile in questa sede se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice di merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (in tal senso, Cass. 10/7/2015, n.14434; Cass. 4/3/2015, n. 4346; Cass., 9 marzo 2009, n. 5645; Cass. 27 luglio 2009, n. 17455; Cass. 11 febbraio 2004, n. 2622; Cass. 27/5/2016, n.11015).

Il giudice del merito si è attenuto a questi principi, procedendo ad una valutazione globale e unitaria degli elementi in suo possesso per escludere, attraverso un giudizio di sintesi, che essi siano espressione di un rapporto di lavoro subordinato.

6.2. In realtà, i motivi di ricorso si sostanziano in una critica della valutazione effettuata dalla Corte territoriale circa la inidoneità degli elementi probatori acquisiti a ricondurre il rapporto in esame all'area della subordinazione e nella contrapposizione di un diverso convincimento, valorizzando circostanze che invece la Corte ha ritenuto scarsamente significative. Si tratta di censure che involgono direttamente gli accertamenti fattuali condotti dal giudice del merito, il quale ha invece espresso una motivazione adeguata e sufficiente, nonché priva di errori logici.

7. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, in applicazione del principio della soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 3.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e altri accessori di legge. Nulla nei confronti della parte rimasta intimata.