Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 giugno 2017, n. 14755

Licenziamento - Provvedimenti disciplinari - Impugnazione - Proporzionalità della sanzione espulsiva

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza del 9 ottobre 2013, la Corte d’Appello di Trento, confermava la decisione resa dal Tribunale di Rovereto e rigettava la domanda proposta da M. G. nei confronti del Corpo di Vigilanza Notturna S.r.l. avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatole in esito a precedenti provvedimenti disciplinari, già impugnati innanzi al Collegio di conciliazione e arbitrato ma di cui comunque chiedeva l’annullamento, difettando l’invocata giusta causa e comunque il giustificato motivo soggettivo reclamato in subordina dalla Società, per essere al contrario il licenziamento stesso, come anche i precedenti disciplinari predetti dettati da ragioni discriminatorie, che deduceva essere alla base di un più generale comportamento vessatorio generatore di danni patrimoniali e non, di cui chiedeva il risarcimento.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità del gravame per genericità proposta dalla Società allora appellata; infondata l’eccezione di giudicato proposta sempre dall’appellata in relazione alla cassazione senza rinvio della sentenza d’appello resa inammissibilmente avverso la decisione del Collegio arbitrale sulle impugnate sanzioni disciplinari; infondato il motivo d’appello incidentale proposto sempre dalla Società allora appellata relativamente alla pronunzia ultrapetita sulle sanzioni disciplinari; inammissibile la censura proposta dall’odierna ricorrente in ordine all’inidoneità dei singoli addebiti a fondare l’invocata giusta causa di recesso, viceversa individuata in relazione alla condotta globale della stessa; assorbita, per la medesima ragione, la censura in ordine alla mancata specificazione degli addebiti; proporzionata, sempre in relazione al comportamento globale della ricorrente, la sanzione espulsiva irrogata; non provato, neppure in via presuntiva, il dedotto motivo illecito del licenziamento, con assorbimento della richiesta risarcitoria; non provato l’esercizio in via continuativa delle mansioni superiori e la mancata corresponsione delle richieste indennità.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la G., affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, la Società, che, a sua volta, propone ricorso incidentale articolato su un unico motivo, rispetto al quale la G. è rimasta intimata.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo, la ricorrente principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 329 c.p.c., la conseguente nullità della sentenza ed il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamenta l’erroneità della pronunzia di inammissibilità del gravame in punto di legittimità del licenziamento resa dalla Corte territoriale per non risultare specificamente censurato il nucleo essenziale della pronunzia di prime cure attinente alla condotta globale tenuta dall’odierna ricorrente, deducendo come tale statuizione fosse stata puntualmente impugnata e che, comunque l’impugnazione della medesima ben poteva risultare dalla contestazione delle singole condotte assunte come disciplinarmente rilevanti, valendo ciò a ridimensionare l’addebito complessivo.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 c.c., 7, l. n. 300/1970, 115 e 116 c.p.c. nonché la nullità della sentenza e del procedimento, la ricorrente principale lamenta in ogni caso lo scostamento dai criteri accolti da questa Corte ai fini della valutazione della ricorrenza della giusta causa di licenziamento, in particolare in relazione al giudizio di proporzionalità della sanzione irrogata alla condotta addebitata da ritenersi, se non una mera reazione all’illegittima discriminazione subita, comunque priva di quella gravità tale da legittimare l’adottato provvedimento espulsivo.

Il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 3 Cost, 3 l. n. 108/1990 e della legge 246/2005, degli artt. 7, 15 e 18 L. n. 300/1970, 3 l. n. 108/1990, 3 l. n. 903/1977, 25 del Codice delle Pari Opportunità, 2087 c.c., 115 e 116 c.p.c. nonché alla nullità della sentenza e del procedimento è inteso a censurare il convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine al mancato raggiungimento della prova della discriminazione quale fatto determinante il licenziamento.

Con il quarto motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la nullità della sentenza e del procedimento, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 c.c., la ricorrente principale lamenta l’erroneità della statuizione con cui la Corte territoriale ha dichiarato assorbita la domanda risarcitoria per mobbing, deducendo la configurabilità di comportamenti dei responsabili e dei dipendenti della Società datrice riconducibili all’ipotesi di illecito prospettata.

Il quinto motivo è inteso a censurare la pronunzia di rigetto della domanda relativa al riconoscimento del superiore inquadramento e delle conseguenti differenze retributive deducendo, in relazione al giudizio di comparazione tra le mansioni svolte, quali emerse dalle risultanze istruttorie ed il superiore inquadramento rivendicato, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e la nullità della sentenza e del procedimento.

Dal canto suo, con l’unico motivo, la Società ricorrente incidentale deduce l’erroneità della pronunzia della Corte territoriale di rigetto dell’eccezione di giudicato sollevata con riferimento alla favorevole pronunzia resa dalla Corte d’Appello di Trento in sede di impugnazione della decisione del Tribunale di Trento dichiarativa dell’invalidità del lodo arbitrale che aveva sancito la legittimità delle sanzioni conservative in precedenza irrogate alla lavoratrice e poi dichiarata inammissibile da questa Corte per essere la pronunzia in ordine alla validità del lodo arbitrale ricorribile solo per cassazione.

Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata in udienza dalla Società contro ricorrente in relazione al mancato deposito del ricorso a seguito della prima notifica dello stesso poi rinnovata nei termini con conseguente deposito dell’atto notificato, atteso che la documentazione prodotta a sostegno non è idonea ad attestare che la prima notifica sia riferita al medesimo ricorso successivamente depositato cosicché il potere di impugnazione possa dirsi consumato con il mancato deposito dell’atto a suo tempo notificato.

Venendo pertanto al merito dell’impugnazione principale si deve rilevare l’inammissibilità del primo motivo atteso che la censura ivi sollevata a confutazione della pronunzia della Corte territoriale in ordine alla mancata impugnazione dell’effettiva ratio decidendi espressa dal primo giudice non risulta sorretta dalla necessaria documentazione costituita dalla sentenza di primo grado e dal successivo atto di appello che non risultano riportati almeno nei passi attinenti alla censura formulata né allegati.

Parimenti inammissibili risultano i successivi motivi di impugnazione, dal secondo al quinto, risolvendosi gli stessi, per quanto distintamente in ordine a ciascuno dei profili di illegittimità della condotta del datore denunciati e presi in esame dalla Corte territoriale, dalla violazione del principio di proporzionalità della sanzione irrogata, alla connotazione in senso discriminatorio del licenziamento intimato, alla riconducibilità dei provvedimenti sanzionatori via via irrogati fino al licenziamento ad un complessivo comportamento illecito del datore qualificabile come mobbing, fino al disconoscimento del diritto al rivendicato superiore inquadramento, nella confutazione di valutazioni di merito del giudice del gravame, non più consentita, ove tali valutazioni non siano inficiate dall’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, dalla nuova formulazione dell’art. 360 n. 5.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, restando pertanto assorbito l’unico motivo di impugnazione sollevato con il ricorso incidentale.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con esclusione allo stato del pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato per risultare il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.