Prassi - INPS - Circolare 14 luglio 2016, n. 130

Convenzione fra l’INPS e il sindacato Associazione Nazionale Imprenditori Artigiani e Commercianti (ANIAC) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.311. Istruzioni operative e contabili.

 

SOMMARIO: Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento al sindacato Associazione Nazionale Imprenditori Artigiani e Commercianti (ANIAC) dei contributi associativi dovuti dagli iscritti.

 

In data 15 aprile 2016 tra l’INPS e il sindacato Associazione Nazionale Imprenditori Artigiani e Commercianti (ANIAC) è stata stipulata una convenzione (all. n.1), approvata con determinazione presidenziale n.180 del 22 dicembre 2015, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 4 giugno 1973, n.311.

Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all’applicazione della convenzione.

 

Modalità di riscossione

La riscossione del contributo associativo sarà effettuata dall’INPS, a favore delle Associazioni in regola con gli obblighi contributivi, congiuntamente alla riscossione dei contributi in cifra fissa trimestrale, con le modalità e con la stessa periodicità previste dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990 n. 233, e successive modificazioni o integrazioni. Sull’avviso di pagamento, che l’Istituto rende disponibile ai contribuenti, sarà evidenziato l’ammontare della quota associativa e l’Associazione destinataria dello stessa.

Tali dati saranno consultabili dal contribuente nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione Assicurativa - Dati del modello F24 e alla sezione Comunicazione bidirezionale - Modelli F24.

La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo ed è pertanto escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.

 

Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa

L’Associazione sindacale farà pervenire all’INPS - Direzione Generale - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, che ne rilascerà ricevuta, i flussi telematici contenenti i dati identificativi dei nuovi associati per i quali, in base alle deleghe ricevute, chiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi di coloro per i quali sia intervenuta revoca della delega alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell’anno precedente e del 18 gennaio e del 12 febbraio dell’anno stesso.

L’Associazione presenterà inoltre alla Struttura dell'INPS territorialmente competente, le deleghe alla riscossione delle quote associative, ciascuna sottoscritta dal singolo associato e corredata di copia di un valido documento d’identità, alle scadenze del 15 ottobre e 30 novembre dell'anno precedente e del 28 gennaio e del 19 febbraio dell'anno stesso.

La delega presentata dopo il 19 febbraio produrrà effetti per l'INPS a partire dall'anno successivo.

Nell’ipotesi in cui, nel corso di ciascun anno, pervengano all’INPS due o più deleghe alla riscossione per due o più Associazioni sindacali distinte, l’Istituto stesso non prenderà in considerazione nessuna di esse ai fini della riscossione.

La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici renderà disponibile, per le Strutture INPS territorialmente competenti, il contenuto dei flussi telematici, affinché queste provvedano alla convalida delle deleghe dei singoli associati.

L’INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i flussi telematici o le deleghe, di cui ai precedenti commi, non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.

 

Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

Le Parti riconoscono che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l'associato e l’Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Associazione competente.

Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dal singolo associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l’Istituto procede all’acquisizione in procedura della revoca stessa, dandone contestualmente comunicazione all’Associazione interessata, a mezzo posta elettronica certificata. La revoca è efficace dalla prima tariffazione utile, fatta salva l’ipotesi in cui, prima di tale tariffazione, pervenga all’Istituto, da parte dello stesso associato, una comunicazione di revoca della revoca precedentemente presentata. Dell’eventuale revoca della revoca l’INPS dà tempestiva comunicazione all’Associazione interessata.

 

Costi

I costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti sono stati attualizzati, per l’anno 2015, con Determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014.

Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:

Gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale) € 2,20

Gestione revoca deleghe sindacali € 1,99

Gestione singolo modello F24 € 0,17

Riscossione quote associative e contributi di assistenza contrattuale per le aziende che versano con il sistema UNIEMENS € 0,17

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della quale l’Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni.

 

Clausola di salvaguardia

L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione.

Nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione, che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, dovrà rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

L’Associazione sindacale stipulante inoltre si impegna, in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’associazione alla quale essi sono iscritti, a ristorare l’INPS per le spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione sindacale;

sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell’Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione.

L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da parte dell’Associazione.

 

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

 

Durata e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire all’Istituto a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 90 giorni prima della scadenza. In mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

L’associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e i poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l’eventuale documentazione a supporto.

Si comunica che la sede del sindacato Associazione Nazionale Imprenditori Artigiani e Commercianti (ANIAC) è in Viale Europa n. 300 Roma (RM).

 

Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti, versati congiuntamente ai contributi obbligatori, mediante F24, per conto del sindacato Associazione Nazionale Imprenditori Artigiani e Commercianti (ANIAC) si istituisce il seguente conto:

GPA25542 - Contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per conto del sindacato Associazione Nazionale Imprenditori Artigiani e Commercianti (ANIAC).

Il conto è movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici delle riscossioni.

Contestualmente sono istituiti i nuovi conti:

GPA35542 - Accreditamento dei contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per conto del sindacato Associazione Nazionale Imprenditori Artigiani e Commercianti (ANIAC)

GPA11542 - Debito per contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per conto del sindacato Associazione Nazionale Imprenditori Artigiani e Commercianti (ANIAC)

I citati conti sono movimentabili, come di consueto, dalla Direzione Generale che curerà direttamente i rapporti finanziari con l’associazione sindacale.

 

Allegato 1

Convenzione tra Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e l’associazione Nazionale imprenditori artigiani e commercianti (ANIAC), per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi dell’articolo unico della legge 4 giugno 1973 n. 311

 

Articolo 1

Oggetto

 

Ai sensi della legge 4 giugno 1973 n. 311, l'associazione sindacale a carattere nazionale affida all'INPS l'esazione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle imprese iscritte all'associazione.

 

Articolo 2

Modalità di riscossione

 

La riscossione dei contributi, di cui al precedente ARTICOLO 1, sarà effettuata dall'INPS, a favore delle associazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all'INPS, così come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni e sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità.

 

Articolo 3

Procedura di versamento

 

Ai fini previsti nei precedenti articoli 1 e 2, l'associazione provvederà a comunicare, alle imprese aderenti, le opportune modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.

In occasione di modifiche alle procedure per il versamento dei contributi obbligatori, sarà cura dell'INPS precisare, nelle istruzioni per le imprese, anche le eventuali variazioni relative alle modalità di evidenziazione del contributo predetto.

 

Articolo 4

Misura del contributo

 

L’INPS considererà versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale, di cui alla presente convenzione, il solo importo che verrà indicato dai datori di lavoro nell’UNIEMENS.

Qualora il datore di lavoro non versi per intero l'importo dei contributi obbligatori dovuti, entro le scadenze previste dalla normativa vigente, la quota versata a titolo di contributo di assistenza contrattuale sarà attribuita innanzitutto a scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali oneri accessori, mentre l'eventuale eccedenza verrà considerata come versata per contributo di assistenza contrattuale.

Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda versare il contributo di assistenza contrattuale, non deve indicare nelI'UNIEMENS l'importo della quota stessa.

E' escluso, per l'INPS, qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei predetti contributi.

L'INPS non effettuerà alcun intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro, relativamente al versamento dei contributi oggetto della presente convenzione.

 

Articolo 5

Costi

 

L'associazione si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione.

Per il servizio di riscossione dei contributi per assistenza contrattuale, gli importi sono stati stabiliti per l'anno 2015 con Determinazione n. 48 in data 23 dicembre 2014.

Per la convenzione di cui trattasi è previsto il seguente importo:

- riscossione contributi di assistenza contrattuale per le aziende che versano con il sistema UNIEMENS Euro 0,17

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta a seguito della quale l'associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

Sono a carico dell'associazione, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.

L'associazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

 

Articolo 6

Modalità di versamento delle quote di assistenza contrattuale

 

L'INPS corrisponderà all'associazione - Sede nazionale - senza onere di interessi né a qualsiasi altro titolo, somme pari agli importi riscossi per contributi di assistenza contrattuale risultanti dall'UNIEMENS, di cui al precedente ARTICOLO 4, al netto del rimborso spese, di cui al precedente ARTICOLO 5.

Il versamento avverrà entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell'UNIEMENS.

Unitamente al versamento di cui al primo comma, le Strutture periferiche dell'INPS metteranno a disposizione dell'associazione, con riferimento agli UNIEMENS elaborati in ciascun mese, i dati relativi alle imprese che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale, con l'indicazione del periodo contributivo e dell'ammontare del versamento.

Qualora l'importo dell'acconto periodico dovuto all'associazione risulti inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00), l'Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00.

L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

 

Articolo 7

Fornitura dati

 

Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello al quale si riferiscono le elaborazioni dell'UNIEMENS, le Strutture territoriali INPS trasmetteranno all'associazione un apposito rendiconto dal quale risulterà:

- l'ammontare dei contributi risultanti dall'UNIEMENS nell'anno di riferimento;

- l'ammontare delle somme versate di cui al punto precedente;

- l'ammontare dei rimborso spese.

 

Articolo 8

Clausola di salvaguardia

 

L'INPS è esonerato - e l'associazione lo riconosce esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità, nei confronti delle imprese aderenti alla stessa associazione e, comunque, di tutti i soggetti di cui all'ARTICOLO 1 e verso i terzi e verso chicchessia, derivante dall'applicazione della presente convenzione. In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'ARTICOLO 1 e l'associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Pertanto l'associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti, ivi compresi quelli relativi all'eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese per contributi di assistenza contrattuale.

L'associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'art. 1 e l'associazione alla quale essi sono iscritti.

Le spese di cui sopra saranno

quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

L'INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella presente convenzione.

L'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Associazione Sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell'associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano opportuna e/o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo che regoli il negozio giuridico.

L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto da parte dell'associazione.

 

Articolo 9

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

 

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Le stesse Parti assicurano che i dati trattati nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione non siano utilizzati per fini diversi da quelli in essa previsti e si impegnano affinché le informazioni non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi né in alcun modo riprodotte; a tal fine provvedono ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di loro "Incaricati", avranno accesso ai dati, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.

 

Articolo 10

Entrata in vigore, durata e recesso

 

La presente convenzione entrerà in vigore al termine degli adempimenti amministrativi necessari e comunque, non oltre trenta giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione, ed ha validità fino al 31 dicembre 2015.

Essa previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, è rinnovabile a decorrere dal giorno 1 gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016 e così, di anno in anno, in caso di richiesta di rinnovo da parte dell'associazione. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire all'Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al primo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi a mezzo comunicazione da far pervenire all'altra con un preavviso di almeno 60 giorni, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

L'associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e i poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

 

Articolo 11

Foro competente

 

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

 

Articolo 12

Rinvio alla normativa vigente

 

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle Parti e sottoscritto.

 

Allegato 2

Tipo variazione I
Codice conto GPA25542
Denominazione completa Contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali riscossi per conto della Associazione Nazionale Imprenditori e Commercianti (ANIAC)
Denominazione abbreviata CTR. ASSOCIATIVI DEGLI ARTIG. E COMM. RISC C/ ANIAC
Tipo variazione I
Codice conto GPA35542
Denominazione completa Accreditamento alla Associazione Nazionale Imprenditori e Commercianti (ANIAC), di contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali riscossi per suo conto
Denominazione abbreviata ACCR.CTR. ASS. ARTIG. E COMM. RISC C/ ANIAC
Tipo variazione I
Codice conto GPA11542
Denominazione completa Debito verso la Associazione Nazionale Imprenditori e Commercianti (ANIAC)per contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali riscossi per suo conto
Denominazione abbreviata DEB/ ANIAC CTR. ASS.DEGLI  ARTIG. E COMM