CCNL Noleggio Artigianato - Informazioni sulla Parte Normativa

Si riportano alcune informazioni relative alla parte normativa del nuovo CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di noleggio autobus con conducente, settore Artigianato, siglato il 17/6/2019 e in vigore dall’1/7/2019

Periodo di prova
Il periodo di prova è il seguente:

 

Livelli

Periodo di provo

Q1, Q2 e A1 Mesi 5
A2 e B1 Mesi 4
B2, B3 e C1 Mesi 2
C2, C3 e C4 Mesi 1

Permessi
Al lavoratore che ne faccia domanda le aziende possono accordare brevi permessi per giustificati motivi con facoltà di non corrispondere la relativa retribuzione, in ragione di un ventiseiesimo della retribuzione stessa mensile, per ogni giornata di assenza dal lavoro.
In occasione della nascita di un figlio sarà concessa al lavoratore 1 giornata di permesso retribuito che dovrà essere goduta entro i 15 giorni dall'evento. Nel caso in cui le disposizioni della normativa di legge vigente prevedano un numero di giornate superiori la giornata di cui al comma precedente si intenderà assorbita.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000 e successive modificazioni e integrazioni, al lavoratore che ne faccia domanda, le aziende nel caso di decessi (genitori, fratelli, coniuge, figli) accorderanno un permesso retribuito di giorni 3 semprechè tale circostanza non si verifichi in periodi di ferie e malattia del lavoratore; 5 giorni retribuiti, se il decesso si è verificato fuori provincia.
Tali permessi non si computano nell'annuale periodo di ferie.

Aspettativa
Al lavoratore che ne faccia richiesta, per giustificato motivo di carattere privato, l'azienda potrà concedere un periodo di aspettativa fino ad un massimo di 6 mesi, con sospensione del rapporto di lavoro a tutti gli effetti.

Permessi solidali
In attuazione di quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151 e al fine di favorire il benessere organizzativo e la conciliazione di vita e di lavoro, i lavoratori possono cedere volontariamente ai colleghi bisognosi di ferie e permessi per assistere i figli minori, i genitori, il coniuge o il convivente more uxorio e, qualora conviventi, i figli maggiorenni e gli altri familiari, che necessitino per le particolari condizioni di salute di cure costanti, in ordine di priorità:
- quota delle ore accantonate nella banca individuale;
- quota delle giornate di ferie nella propria disponibilità, purché eccedenti la misura minima di quattro settimane annue prevista dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66.

Molestie sessuali
Le aziende provvederanno nelle forme più adeguate possibili a disincentivare le molestie sessuali. Le parti stipulanti il presente CCNL adotteranno un codice nazionale di comportamento per la prevenzione delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro che sarà predisposto entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL.

Congedo per le donne vittime di violenza di genere
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati in forza dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 80/2015, ha il diritto ad u congedo per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi da fruire in un arco temporale di tre anni.
Il congedo può essere fruito su base giornaliera o su base oraria in misura pari a mezza giornata di ferie.

Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:

Livelli

Periodo

Q1, Q2 e A1 4 mesi
A2 e B1 3 mesi
B2, B3 e C1 2 mesi
C2, C3 e C4 15 giorni

Nel caso di dimissioni da parte del lavoratore i termini di cui innanzi sono ridotti al 50%.

Fondo nazionale di previdenza complementare
La contribuzione al Fondo Fon.te con riferimento alla retribuzione tabellare è così determinata:
- TFR nelle misure previste dalla contrattazione collettiva e dalle norme di legge;
- 1% a carico del lavoratore;
- 1% a carico dell'impresa.
A) Contribuzione contrattuale
Le Parti convengono di individuare un contributo mensile a carico dell'azienda, di Euro 6,80, al netto del contributo di solidarietà, per 12 mensilità annue, per ogni lavoratore a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti.
L'erogazione di tale contributo sarà avviata secondo le modalità che saranno individuate da successivi accordi in materia.
B) Disciplina transitoria - Conferimento TFR
Per i soli lavoratori che alla data del 1° luglio 2019 risultavano iscritti ad un fondo pensione contrattuale diverso da FON.TE trova applicazione quanto segue.
La contribuzione è stabilita in percentuale per 12 mensilità sulla base contributiva di computo costituita dalla somma delle seguenti voci contrattuali riferite a ciascun livello di inquadramento:
- Paga base - indennità di contingenza - 1 aumento periodico di anzianità - E.D.R.
Tale contribuzione è dovuta nelle seguenti misure percentuali:
1. a carico dell'azienda 1%
2. a carico del lavoratore 1%.
3. una quota mensile dell'accantonamento del TFR pari al 2% delle voci della retribuzione così come individuate al terzo capoverso del presente punto.
Per i lavoratori di primo impiego, successivo al 28 aprile 1993, è dovuta al Fondo, l'integrale destinazione del T.F.R..
C) Disciplina transitoria- Contribuzione contrattuale
Tutti i lavoratori (a tempo indeterminato compresi gli apprendisti) nei cui confronti, alla data dell’1/7/2019, era destinato un contributo mensile a carico dell'azienda a favore di un fondo di previdenza contrattuale di categoria di Euro 6,80, al netto del contributo di solidarietà, per 12 mensilità annue, conserveranno tale diritto.

Contributi sindacali
Nei confronti dei lavoratori che ne facciano richiesta con specifica delega sottoscritta e inoltrata all'azienda con lettera dell'Organizzazione Sindacale stipulante il CCNL, ovvero di altra Organizzazione Sindacale eventualmente riconosciuta in azienda, alla quale il lavoratore aderisce, l'azienda stessa provvederà a trattenere l'importo del contributo associativo dalla retribuzione del lavoratore.
L'importo minimo del contributo sindacale, applicato anche alla 13.ma e alla 14.ma mensilità, è pari allo 1% da calcolare sulla somma delle seguenti voci retributive:
- paga base;
- ex indennità di contingenza.

Contratto a termine
L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Le parti convengono che il limite complessivo di durata nella successione dei contratti a termine è quello definito dal comma 2, dell'art. 19 del D.Lgs. 15/6/2015, n. 81 e ss.mm.ii. Un eventuale ulteriore successivo contratto a termine che ecceda detto limite complessivo può essere stipulato per una sola volta tra le stesse parti presso la DTL secondo le modalità previste dalla citata legislazione e per una durata non superiore ai 12 mesi. Ai sensi del comma 2 dell'art. 21, del D.Lgs. 81/2015, le parti convengono di considerare attività stagionali quelle che, per le loro caratteristiche e finalità, si svolgono o sono intensificate in determinate stagioni o periodi dell'anno, tra i quali, limitatamente al periodo compreso tra il 1 settembre e il 30 giugno, i servizi scolastici.
In applicazione dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, le aziende, ove vi sia la necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato nello stesso profilo professionale già attribuito, daranno la precedenza ai lavoratori assunti a termine nella stessa unità produttiva, per un periodo, anche frazionato, superiore a 12 mesi e il cui contratto sia scaduto da non più di 9 mesi e che ne abbiano fatto richiesta scritta entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto. Nel caso di concomitanza tra più aspiranti sarà data priorità ai lavoratori che abbiano cumulato il maggior periodo di lavoro a termine nelle stesse mansioni. Il diritto di precedenza di cui sopra non è esercitabile dai lavoratori a tempo determinato che abbiano concluso il rapporto di lavoro per licenziamento o dimissioni.
I lavoratori stagionali hanno diritto per ogni 27 mesi di servizio effettivamente prestato, che comunque non è utile ai fini dell'anzianità, ad una indennità - denominata "indennità di ripresa" nei seguenti valori a seconda del livello di appartenenza:

Livello

Importi i Euro

Q1, Q2 e A1 33,10
A2 32,19
B1 30,36
B2 29,57
B3 29,39
C1 29,23
C2 27,17
C3 26,61
C4 25,35

La suddetta "indennità di ripresa" decorre dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quelli in cui si compie il 27° mese di servizio.
Tale indennità si intende comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto. La stessa non verrà più erogata nel momento in cui il contratto di lavoro del lavoratore stagionale viene trasformato a tempo indeterminato full-time.
Il conteggio dei 27 mesi di servizio effettivamente prestato utili al riconoscimento "dell'indennità di ripresa", avverrà per tutti i contratti stipulati dopo la sottoscrizione del presente accordo.
Ferma restando la durata massima prevista dalla legge, la durata minima dei contratti a termine è pari a 30 giorni di calendario ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto.

Lavoro a tempo parziale
Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti e dalla seguente disciplina.

Con riferimento all'orario di lavoro effettivo applicato in sede aziendale, il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
- orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
- verticale, quando l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
- misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate.

Nel contratto di lavoro a tempo parziale dovrà essere indicata la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell'orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua).
Per i lavoratori assunti a tempo parziale:
- per il tempo parziale verticale la prestazione non potrà essere, di norma, inferiore al 50% della prestazione media ordinaria settimanale, mensile o annuale;
- per il tempo parziale orizzontale la prestazione settimanale, suddivisa su 5 o 6 giorni lavorativi, non potrà essere, di norma, inferiore al 50% dell'orario normale settimanale come definito ai punti precedenti.
Nel tempo parziale è consentita la prestazione di lavoro supplementare. Il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione d'anno è pari al 20% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno e comunque non inferiore a 100 ore.
Le ore di lavoro eccedenti l’orario normale di lavoro sono retribuite con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario con le percentuali indicate all'art. 22.

Le ore supplementari saranno compensate con la maggiorazione del 10% della retribuzione oraria individuale.
Su accordo scritto tra azienda e lavoratore, il quale potrà farsi assistere dalla struttura territoriale di una delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità elastiche, che consentano la variazione della collocazione della prestazione lavorativa ovvero la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. Le variazioni in aumento della prestazione lavorativa non possono eccedere il 20% della prestazione concordata su base annua.
La variazione di cui sopra 15 è preannunciata con un preavviso di 7 giorni, ridotto a 2 giorni in caso di oggettive esigenze di servizio, ed è compensata con una maggiorazione del 5%, calcolata sulla base della quota oraria della retribuzione globale di cui all'art. 40 del presente CCNL.

Percentuali di utilizzo
Le forme contrattuali a tempo determinato, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, comma 13, del presente accordo, sono attivabili entro la misura massima del 35% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all'atto dell'assunzione, fatto comunque salvo il minimo di 5 unità assumibili.

Se dall'applicazione delle percentuali di cui sopra risultassero frazioni di unità, il numero dei lavoratori da assumere è elevato all'unità superiore.
Le limitazioni di cui ai punti precedenti non trovano applicazione per i contratti a tempo determinato individuati dall'art. 22, comma 2 del D.Lgs. 15/6/2015, n. 81 e s.m.i, e per i contratti part-time la cui trasformazione sia stata determinata da richiesta del lavoratore.
Rientrano invece nelle percentuali di cui al comma 1 del presente articolo, i contratti part-time verticali (a tempo determinato) la cui prestazione sia compresa fra il 35% ed il 50% della durata media dell'orario di lavoro normale contrattuale, che sono attivabili nel limite del 5% dei lavoratori a tempo pieno in forza all'atto dell'assunzione, con arrotondamento all'unità superiore di eventuali frazioni, fatto comunque salvo il minimo di 5 unità assumibili.

Contratto di apprendistato professionalizzante
La durata del contratto di apprendistato professionalizzante è compresa tra un minimo di sei mesi fino al periodo massimo previsto dall'art. 44, c. 2, D.Lgs. 81/2015 e s.m.i.
La durata del periodo di prova è pari a 6 settimane di prestazione effettiva.
Ai fini della durata dell'apprendistato, il periodo di apprendistato professionalizzante svolto presso altri datori di lavoro, debitamente documentato, deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempreché riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi.
Con le stesse modalità saranno inoltre computati i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto dovere di istruzione e formazione.
L'assunzione dell'apprendista avviene al livello di accesso del profilo professionale al quale è finalizzata l'attività formativa.
Agli apprendisti spettano gli istituti previsti dal presente contratto, in quanto applicabili, nonché, per quanto concerne il trattamento economico, paga base, l’ex indennità di contingenza + e.d.r., e i seguenti elementi retributivi: indennità per lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo, domenicale, indennità di trasferta ed il buono pasto. Sono altresì attribuiti gli eventuali servizi aziendali di mensa, vestiario e trasporti ovvero le relative indennità sostitutive. Per quanto concerne la eventuale retribuzione aziendale la stessa sarà erogata con le seguenti modalità:

a. dal 19° al 24° mese: 20%
b. dal 25° al 30° mese: 30%
c. dal 31° al 36° al periodo massimo previsto dall'art. 44, c. 2, D.Lgs. 81/2015 e s.m.i.: 50%
L'eventuale attribuzione agli apprendisti nonché le specifiche modalità di erogazione del premio di risultato sono stabilite al secondo livello negoziale.
La retribuzione dell’apprendista non potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello; la stessa regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla conferma in servizio al termine dell'apprendistato.
Al termine del contratto di apprendistato, in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro, l'intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio, nonché ai fini degli aumenti periodici di anzianità.
In caso di malattia e di infortunio non sul lavoro l’apprendista ha diritto ad un trattamento assistenziale a carico del datore di lavoro pari al 50% della retribuzione individuale per i primi 3 giorni e al 100% della retribuzione individuale dal 4° giorno al 180° giorno. Il periodo di comporto è pari a 180 giorni nell'anno solare e sarà proporzionalmente ridotto nel caso in cui il contratto abbia una durata minore. In caso di assenza ingiustificata alla visita di controllo sullo stato di malattia del lavoratore con contratto di apprendistato sarà ridotto della metà, per tutto il periodo certificato, il trattamento economico di cui al presente comma.