Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 luglio 2017, n. 18096

Ici - Avvisi di accertamento per maggiore imposta - Terreni fabbricabili

 

Rilevato che

 

Par. 1. Il Comune di Santa Teresa di Gallura propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 42/8/12 del 15 giugno 2012 con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimi il diniego di rimborso Ici e gli avvisi di accertamento per maggiore imposta e sanzioni da esso notificati a S. srl in relazione a terreni fabbricabili da quest'ultima posseduti (annualità di imposta dal 2002 al 2004).

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: - i terreni in questione dovessero effettivamente considerarsi edificabili, in quanto inseriti in un piano generale comunale di fabbricazione; a nulla rilevando la mancanza di strumenti particolari attuativi; - la valutazione al metro quadro determinata dall'ufficio (euro 31,50 per il 2002, ed euro 33,25 per il 2003) dovesse ritenersi eccessiva in ragione del valore al metro quadro (euro 12,50% ridotto del 25%) già concordato nel 2004 tra le parti nel procedimento di accertamento con adesione relativo all'annualità 1998; - quest'ultima valutazione, in particolare, non trovasse valida smentita nei fattori di incremento del valore venale dell'area offerti dal Comune.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, da S. srl.

Par. 2.1 Con il primo motivo di ricorso il Comune lamenta - ex art. 360, 1° co. n. 3 cod.proc.civ. - violazione del principio di cui all'articolo 345 cod.proc.civ. "e delle altre norme in tema di impugnazioni, valide anche per il processo tributario". Per avere la sentenza impugnata accolto l'appello proposto dalla società contribuente in relazione a due avvisi di accertamento (nn. 26514 e 28425, per gli anni 2002 e 2003) dal Comune emessi successivamente alla sentenza di primo grado (che aveva avuto ad oggetto esclusivamente il diniego di rimborso della minor imposta versata sulle annualità dal 2002 al 2004) ed impugnati per la prima volta dalla società proprio con l'atto di appello.

Par. 2.2 II motivo non può trovare accoglimento.

Esso non è in grado di confutare, con la dovuta specificità ed autosufficienza, quanto in più "passaggi" emerge dalla sentenza impugnata, secondo la quale l'oggetto della originaria impugnazione della società contribuente verteva non soltanto sul diniego di rimborso ma anche, ed in primo luogo, sugli avvisi di accertamento Ici nn. 26514 e 28425 "emessi dal Comune di Santa Teresa di Gallura in data 3 maggio 2006 per parziale versamento dell'imposta Ici dovuta ed infedele denuncia per gli anni 2002 e 2003 (...), per complessivi euro 20.496,28 oltre sanzioni ed interessi" (sent.pag.l). Dalla sentenza impugnata si evince inoltre che gli avvisi di accertamento in questione erano stati opposti ab initio sotto il profilo della affermata non-edificabilità dei terreni, di cui si assumeva la natura agricola, per mancata ricomprensione dei medesimi in uno strumento urbanistico di tipo attuativo; si evince altresì che la stessa richiesta di rimborso delle somme versate assumeva carattere meramente secondario e consequenziale alla affermata inconsistenza della pretesa dell'amministrazione comunale, così come esternata in tutti i suoi elementi costitutivi negli accertamenti medesimi (precipuo oggetto di contestazione fin dal ricorso introduttivo). Su tali presupposti, risultano coerenti le conclusioni prese in appello dalla società, e riportate in sentenza; volte ad ottenere l'annullamento "degli avvisi di accertamento e di irrogazione sanzioni impugnati in primo grado".

Il motivo di ricorso per cassazione qui in esame - che non riporta, quantomeno nei punti salienti, né il ricorso introduttivo né l'atto di appello della società contribuente - non fornisce elementi idonei a disattendere quanto così affermato dal giudice regionale in ordine alla precisa ricostruzione dell'oggetto del contendere ed alla interpretazione della domanda della parte ricorrente.

Attività, queste ultime, che hanno indotto il giudice di appello - nell'espletamento di una tipica prerogativa di merito - ad argomentatamente ravvisare, fin dal ricorso introduttivo, la volontà della contribuente di ottenere l'annullamento della pretesa impositiva in quanto tale, così come evincibile proprio dai menzionati avvisi di accertamento ed irrogazione di sanzioni.

Altro sarebbe a dire qualora il convincimento del giudice di merito si fosse basato su una erronea "lettura" degli atti di causa, determinata da una svista di ordine percettivo nella esatta identificazione degli avvisi di accertamento opposti e, segnatamente, della data della loro emissione; si tratta però di evenienza neppure dedotta in questi termini dall'amministrazione comunale e, comunque, astrattamente rilevante non come motivo di ricorso per cassazione, bensì - nel concorso di tutti gli altri requisiti - quale ipotesi di revocazione per errore.

Par. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso il Comune lamenta - ex art. 360, 1° co. n. 3 cod.proc.civ. - violazione dell'articolo 5, 5° comma, d.lgs. 504/92. Per avere la commissione tributaria regionale ritenuto che gli avvisi di accertamento in questione contenessero una valutazione dei terreni edificabili insufficientemente motivata e comunque incongrua; nonostante che essi facessero riferimento ai parametri generali di determinazione dell'Ici sulle aree fabbricabili stabiliti con delibera comunale e, inoltre, ad una relazione tecnica specifica. Né il valore di mercato delle aree poteva essere determinato senza tenere conto dell'incremento registrato dal mercato immobiliare negli ultimi anni e, inoltre, dell'incremento di edificabilità derivante dall'entrata in vigore (gennaio 2002) del PUC.

Con il terzo motivo di ricorso il Comune deduce - ex art. 360, 1° co. n. 3 cod.proc.civ. - violazione e falsa applicazione delle norme di determinazione del valore al metro quadro dell'area edificabile. Per avere la commissione tributaria regionale stabilito detto valore con riguardo ad una procedura di accertamento con adesione relativa ad una diversa annualità di imposta (1998), concernente un diverso contenzioso.

Par. 3.2 Questi due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria per la loro intima connessione, sono infondati.

Va intanto osservato come la decisione impugnata risulti corretta nella parte in cui - recependo, in ciò, l'impostazione dell'amministrazione comunale - conferma il carattere edificabile dei terreni in questione; in quanto inseriti con tale destinazione in uno strumento urbanistico generale (PRG), a nulla rilevando la mancata adozione di strumenti particolareggiati o attuativi. Tale conclusione è infatti conforme all'orientamento di legittimità in materia, così come consolidatosi a seguito dell'entrata in vigore degli artt. 11 quaterdecies, comma 16, del d.l. n. 203 del 2005, convertito nella I. n. 248 del 2005, e 36, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006, convertito nella I. n. 248 del 2006, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992 (tra le altre, Cass. 12377/16, ord.; Cass. 5161/14; SSUU 25506/06).

Ciò posto, le censure in esame mirano - sebbene attraverso la deduzione di vizi di applicazione normativa - ad inammissibilmente ottenere, nella presente sede di legittimità, la rivisitazione di un tipico elemento fattuale ed estimativo della fattispecie; come tale riservato al giudice di merito.

La commissione tributaria regionale ha ritenuto di confermare quanto già stabilito con riguardo ad altri contenziosi tra le parti, concernenti le annualità d'imposta dal 1999 al 2001; e ciò ha fatto, non solo in maniera sufficientemente argomentata così da andare esente da sindacato di legittimità, ma anche in assenza di violazioni normative.

Da un lato, essa ha preso a riferimento il valore al metro quadro che l'amministrazione comunale aveva già ritenuto congruo (euro 9,37, risultante dal valore di mercato di euro 12,50 ridotto del 25 %) nell'ambito di una procedura di accertamento con adesione relativa ad annualità pregressa (1998).

Dall'altro, ha ritenuto che tale valore al metro quadro risultasse valido anche per le annualità dedotte nel presente contenzioso; e ciò ha fatto, per quanto più conta, confutando puntualmente i fattori di incremento di valore dedotti dall'amministrazione comunale nel giudizio di merito (ribaditi anche nella presente sede di legittimità).

In particolare, la commissione tributaria regionale ha ritenuto che né l'incremento medio dei valori di mercato né la sopravvenuta approvazione del PUC (non modificativa del pregresso status di "area fabbricabile") fossero elementi tali da giustificare l'incremento di valore ("di oltre 250%") preteso dal Comune negli avvisi di accertamento opposti; tenuto anche conto del fatto che il valore-base di euro 12,50 al metro quadro era quello indicato nella tabella di valori per terreni fabbricabili di quella tipologia, approvata dal consiglio comunale.

Non può dunque dirsi che la sentenza impugnata sia censurabile sol perché essa avrebbe ritenuto di non discostarsi da un valore di mercato desunto da un diverso contenzioso, per giunta avente carattere conciliativo e di adesione. Va infatti considerato che quest'ultimo valore è stato correttamente assunto dalla commissione tributaria regionale in termini non vincolanti né preclusivi, bensì puramente indiziari. Tanto da essere nuovamente vagliato alla luce, sia del tempo trascorso dalla annualità di imposta oggetto di quella valutazione, sia dei fattori di asserito incremento sostenuti dall'amministrazione comunale.

Sicché la decisione finale, ancorché pienamente confermativa del valore in questione, appare comunque l'esito di un vaglio critico di tutti gli elementi della fattispecie; la cui effettiva congruità non può essere qui rivista.

Quanto finora osservato priva di fondamento anche la censura concernente l'asserito difetto di motivazione degli avvisi di accertamento opposti; dal momento che la commissione tributaria regionale non ha affatto annullato questi ultimi per vizio di mancata o insufficiente motivazione, limitandosi a rivederne - ferma dunque restando la loro intrinseca validità formale - l'esito estimativo alla luce dei parametri di cui all'articolo 5, 5^ comma, d.lgs. 504/92.

In definitiva, il ragionamento seguito dal giudice di merito non si pone in contrasto con la normativa di riferimento, risolvendosi piuttosto nella estrinsecazione della discrezionalità connaturata alla quantificazione della base imponibile.

Ne segue il rigetto del ricorso; senza che si provveda sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio della società intimata.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso;

- v.to l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.