Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 agosto 2017, n. 20006

Licenziamento per giusta causa - Illegittimità - Mancanza della proporzionalità - Sottoscrizione da parte del lavoratore, dopo la sentenza di primo grado, di verbale di conciliazione in sede sindacale - Cessazione della materia del contendere - Non sussiste - Sul fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva non incide la volontà negoziale.

 

Svolgimento del processo

 

S.O., assumendo di essere stato illegittimamente licenziato dalla B.M.S. S.R.L., si rivolse al giudice del lavoro di L., chiedendo che fosse dichiarato illegittimo il recesso intimato il 12-11-2009, con ogni conseguente statuizione.

Veniva chiamata in causa dalla società convenuta la C.P. S.p.a., quale cessionari del ramo d'azienda, in data primo giugno 2010, del pregresso rapporto di lavoro.

Il giudice adito dichiarava illegittimo licenziamento, in quanto privo di giusta causa sotto il profilo della proporzionalità, risultando più equa e proporzionale la sanzione della mancata retribuzione dalla data del licenziamento ad oggi, condannando per l'effetto la società cessionaria a reintegrare l'attore nel posto di lavoro, in difetto a corrispondergli a titolo di risarcimento le retribuzioni ordinariamente spettanti da tale data, oltre che al pagamento delle spese di lite.

S.O. appellava tale pronuncia, chiedendone la parziale riforma in base a quanto previsto dall'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, ratione temporis vigente, con conseguenti condanne delle società resistenti - appellate, a titolo di risarcimento danni, al pagamento dell'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del recesso sino a quello della effettiva reintegra.

B.M.S. resisteva all'interposto gravame, proponendo sua volta appello incidentale per la riforma della sentenza gravata, al fine di ottenere l'accertamento della legittimità dell'intimato licenziamento verbale.

Si costituiva, altresì, la S.p.A. C.P. L., resistendo ad entrambe le impugnazioni e chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione dell'intervenuta sottoscrizione da parte del lavoratore, dopo la sentenza di primo grado, del verbale di conciliazione in sede sindacale.

Con sentenza n. 6215 in data 26 giugno - 27 settembre 2014, la Corte di Appello di Roma, in riforma della gravata pronuncia, dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese del grado, osservando, tra l'altro, che la società cessionaria, chiamata in causa, aveva tempestivamente ottemperato all'ordine di reintegrazione di cui alla gravata decisione, pubblicata il 3 gennaio 2012, per cui inoltre aveva concluso con il lavoratore un accordo conciliativo, stipulato mediante scrittura privata poi riprodotta in sede sindacale, osservando tra l'altro che tale accordo transattivo-novativo aveva riguardato ogni aspetto del rapporto di lavoro, anche pregresso, con la società cessionaria.

D'altro canto, B.M.S. aveva dichiarato di voler profittare delle rinunce formulate nel verbale di conciliazione, richiamando così l'articolo 1304 del codice civile.

Secondo la Corte capitolina, alla stregua di quanto emergente dal verbale di conciliazione sindacale, andava senza dubbio dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, considerato il tenore delle espressioni impiegate, di modo che tale effetto si estendeva anche alla sentenza appellata, le cui statuizioni risultavano superate definitivo assetto di interessi che le parti avevano inteso dare al complessivo rapporto di lavoro in questione. In tale ambito e per effetto della conciliazione le parti avevano integralmente regolato il rapporto dedotto in giudizio in via autonoma rispetto alla sentenza di primo grado, oggetto di gravame, che aveva costituito soltanto il titolo ed il presupposto per addivenire all'accordo novativo in atti depositato, laddove le stesse, tra cui anche il terzo che vi aveva profittato, si erano date atto dell'intervenuta definitiva risoluzione di ogni controversia.

La conciliazione de qua infatti aveva eliminato la ragione del contendere, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice con riferimento all'azione proposta e dalle difese svolte. Dalla cessazione della materia del contendere derivava la caducazione della sentenza impugnata, tenuto conto del venir meno dell'interesse all'impugnazione, interesse insussistente per le stesse ragioni pure in capo alla B., il cui obbligo di garanzia non era più attuale rispetto alla posizione del lavoratore appellante.

Avverso la pronuncia di appello lo S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui hanno resistito le due società mediante i rispettivi controricorsi.

La sola C.P. L. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. per l'udienza pubblica del 15 febbraio 2017, alla quale sono comparsi invece i difensori delle altre due parti.

Il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente della Corte in data 14 Settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

 

Motivi della decisione

 

Il ricorrente (cfr. pag. 5 e seg. dell'atto notificato il 27 marzo 2015) ha denunciato <<violazione e falsa applicazione dell'art. 324 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 329 c.p.c. - della acquiescenza parziale risultante da accettazione espressa confermata dall'impugnazione parziale del lavoratore della sentenza di L. di primo grado circa la comandata, ordinata e accertata, nonché eseguita reintegrazione nel posto di lavoro con riferimento alle conseguenti statuizioni implicite del rapporto assicurativo previdenziale con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.>>.

Inoltre (cfr. pag. 11-12 del ricorso), ha lamentato omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che aveva formato oggetto di discussione tra le parti, nonché omesso esame del giudicato maturato sulle statuizioni della reintegrazione e della illegittimità del licenziamento (art. 360 n. 5 c.p.c.). Mai si sarebbe dovuta dichiarare la caducazione della sentenza se non nella parte impugnata dal ricorrente, e cioè quella economica, che non travolgeva quella previdenziale, ferma la reintegrazione coperta da giudicato.

Ha sostenuto il ricorrente che a seguito della transazione sindacale definita in data 26 gennaio 2012 (reintegra con assunzione in data 14-12-2011, periodo lavorato sino al 31-12-2011, con incentivo all'esodo ed indennità sostitutiva del preavviso, giusta la scrittura privata del 22-12-2001; formalizzata mibilità in data 26-01-2012) sarebbe rimasto in vita l'onere contributivo a carico del datore di lavoro dalla data del recesso sino alla sentenza.

Nonostante la precedente sottoscrizione del verbale dì conciliazione (con il quale il lavoratore aveva accettato il licenziamento, rinunciando alla sua impugnazione, a fronte del pagamento di un congruo importo a titolo di incentivo all'esodo), lo S. aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado (in data 13 dicembre 2011 - 3 gennaio 2012), mediante ricorso depositato il 10 aprile 2012.

La Corte di Appello, pur avendo dichiarato la carenza di legittimazione ad agire della B.M.S., non avrebbe considerato che tale carenza di legittimazione avrebbe determinato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, per la parte non impugnata dallo S., ossia limitatamente all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento, che, non essendo stata contestata da C.P., si sarebbe perciò cristallizzato.

Erroneamente, quindi, il giudice del gravame aveva ritenuto che l'intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito dell'anzidetto verbale di conciliazione, che avrebbe travolto anche il giudicato formatosi con la sentenza di primo grado; la cessazione della materia del contendere, infatti, avrebbe dovuto assorbire e sostituirsi alla sentenza di primo grado solo per la parte non ancora passata in giudicato, ossia quella attinente alle rivendicazioni dell'attore circa il mancato pagamento delle retribuzioni dal giorno del licenziamento sino l'effettiva reintegra, che avevano formato oggetto dell'appello, ma non anche in relazione all'accertata illegittimità del licenziamento intimato dalla società cedente. Di conseguenza, la sentenza di appello era contraria alle norme di legge e aveva omesso l'esame del giudicato maturato sulle statuizioni della reintegrazione e della illegittimità del recesso, con l'effetto di precludere al lavoratore la possibilità di ottenere il versamento dei contributi previdenziali per il periodo compreso tra la data della licenziamento e quella dell'effettiva reintegra ("mai doveva pronunciarsi la caducazione della sentenza se non nella sola parte impugnata dal ricorrente e cioè quella economica che non travolge quella previdenziale ...").

In effetti, il ricorso per cassazione tende ad una revisione dell'impugnata pronuncia, finalizzata al versamento dei contributi previdenziali per il periodo compreso dal momento del licenziamento sino alla ripresa del lavoro, ossia dal 12 novembre 2009 sino a 14 dicembre 2011 (nei confronti di entrambe le società, ciascuna secondo le proprie responsabilità, considerato che dal primo giugno 2010 il ramo di azienda rappresentato dallo stabilimento di L., presso cui lavorava il dipendente ceduto alla C.P.).

Orbene, premesso che con i motivi d'impugnazione, consentiti nei rigidi limiti fissati dall'art. 360 c.p.c., non è ammissibile alcuna rivisitazione in punto di fatto di quanto accertato e di conseguenza motivatamente apprezzato dal giudice di merito, il ricorso de quo (che tra l'altro non contiene neppure un completo e dettagliato indice dei documenti previsti dall'art. 369, comma II, n. 4 c.p.c.) risulta ad ogni modo irritualmente formulato in quanto omette di confutare in modo pertinente le argomentazioni svolte dalla impugnata pronuncia e soprattutto, inoltre, per omessa compiuta riproduzione (art. 366, co. 1, c.p.c. - in part. nn. 4 e 6) della conciliazione - transazione in relazione alla quale lo S. fonda essenzialmente le sue rimostranze per dissentire da quanto, invece, diversamente deciso dai giudici di appello.

Ed invero, come già accennato nella precedente narrativa, la Corte di merito ha in primo luogo accertato l'intervenuta tempestiva reintegrazione da parte della C.P. e la successiva conciliazione nel cui verbale, inoltre, la B.M.S. aveva dichiarato di volere profittare delle rinunce, richiamando l'art. 1304 c.c.. Pertanto, secondo la Corte capitolina, risultava assorbente, rispetto alle questioni poste dalle due società, il contenuto dell'accordo, successivo alla pronuncia appellata, laddove al punto 8 veniva formalizzata la dichiarazione (evidentemente del lavoratore) di null'altro a chiedere o pretendere da C.P. L. e dalla dante causa B. .... Quindi, secondo il collegio, avuto riguardo la verbale di conciliazione sindacale, poteva indubbiamente essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, considerato il tenore dell'accordo, il cui effetto si estendeva anche alla gravata sentenza, superata dal nuovo e definitivo assetto d'interessi che le parti avevano inteso dare al complessivo rapporto di lavoro in questione. Per effetto della conciliazione in sede sindacale le parti avevano integralmente regolato il dedotto rapporto contrattuale, in via autonoma rispetto al decisum della sentenza appellata, che aveva costituto soltanto il titolo ed il presupposto per addivenire all'accordo novativo, in coerenza del quale evidentemente andavano definite le fasi giudiziali ancora aperte (cfr. tra l'altro Cass. lav. in data 18/05 - 24/07/2006, secondo cui erroneamente si parla di "efficacia riflessa del giudicata" a proposito di sentenze di merito pronunciate nei confronti di soggetti diversi da quelli attualmente in lite, giacché a norma dell'art. 2909 cod. civ. la regiudicata vale solo nei confronti delle parti, degli eredi o degli aventi causa, e che ad ogni modo pur divenuta definitiva la decisione impugnata, <<il giudicato rimane nella disponibilità delle parti, le quali restano libere di concordare un diverso assetto dei loro interessi>>).

Premesso, inoltre, che nella specie non è ravvisabile comunque alcun giudicato implicito sulla decisione di primo grado, visto che la stessa risultava appellata anche da B. M.S., perché fosse accertata la legittimità del recesso a suo tempo intimato allo S., va comunque evidenziata soprattutto l'incompletezza del ricorso del lavoratore, laddove ha omesso di riportare i termini dell'accordo - conciliazione, sulla cui scorta è stata invece dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto venir meno dell'interesse sottostante ad agire ed a contraddire. Ne deriva che, ad ogni modo, questa Corte di legittimità, cui è precluso l'accesso diretto agli atti di causa, se non previa rituale allegazione - enunciazione degli stessi ai sensi dell'art. 366 n. 6 cit., è impossibilitata anche a verificare la fondatezza nel merito delle doglianze mosse al riguardo da parte ricorrente [v., tra le altre, Cass. Sez. 6-3, n. 19048 del 28/09/2016, secondo cui il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell'omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere - imposto dall'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

V. altresì, nelle more della pubblicazione di questa sentenza, Cass. V civile, ordinanza n. 14107 del 7/6/2017, secondo cui il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci l'omessa od inesatta valutazione di atti o documenti prodotti in giudizio, anche ove intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, è onerato, a pena di inammissibilità del ricorso, non solo della specifica indicazione del documento e della chiara indicazione del nesso eziologico tra l'errore denunciato e la pronuncia emessa in concreto, ma anche della completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti e dei documenti così da rendere immediatamente apprezzabile il vizio dedotto.

Lo stesso dicasi eventuali errori in procedendo: v. infatti Cass. lav. sent. n. 8008 del 4/4/2014, secondo cui in caso di denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., del vizio di pretesa violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. da parte del giudice di merito, per avere pronunciato su di una domanda non proposta, il giudice di legittimità è investito del potere di esaminare direttamente il ricorso introduttivo del giudizio, purché ritualmente indicato ed allegato nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., al fine di verificare contenuto e limiti della domanda azionata.

In senso analogo, Cass. lav. n. 25482 del 2/12/2014: Il principio di autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione trova applicazione anche con riferimento alla violazione di norme processuali.

V. parimenti Cass. sez. un. civ. n. 8077 del 22/05/2012, secondo cui quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito, quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.).

Va infine appena osservato che le doglianze di parte ricorrente, riguardo ai riflessi previdenziali della decisione impugnata, appaiono del tutto inconferenti, tenuto conto da un lato che lo stesso lavoratore ha dedotto comunque la sua reintegrazione in forza della sentenza a suo tempo appellata (provvisoriamente esecutiva, con ogni conseguente effetto di legge), reintegrazione che non risulta caducata invero caducata, almeno de jure, in virtù della pronuncia di appello, ma in forza dell'anzidetto accordo novativo, con lo scioglimento consensuale del rapporto al 31-12-2011. Inoltre, la pronuncia de qua mai potrebbe pregiudicare le questioni previdenziali, segnatamente dell’INPS, titolare dell'obbligo contributivo, essendo l'Istituto rimasto del tutto estraneo al giudizio (cfr. tra le altre Cass. lav. n. 6001 del 17/04/2012: in ragione dell'autonomia del rapporto previdenziale e dell'indisponibilità dei diritti sociali fondamentali, l'ente previdenziale è legittimato a richiedere la contribuzione correlata alla retribuzione dovuta per le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore, a prescindere dalla qualifica attribuita dal datore di lavoro e non contestata dal lavoratore, atteso che, nell'ordinamento del lavoro, sussiste un principio di corrispondenza fra mansioni e qualifica, che conferisce al lavoratore il diritto soggettivo alla retribuzione corrispondente alle superiori mansioni esercitate, indipendentemente dalla definitiva acquisizione della relativa qualifica.

V. pure Cass. lav. n. 3685 del 17/02/2014, secondo cui in materia di contributi previdenziali, sul fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva non può in alcun modo incidere la volontà negoziale, che regoli diversamente l'obbligazione stessa o risolva con un contratto di transazione la controversia relativa al rapporto di lavoro, precludendo alle parti il relativo accertamento giudiziale. Ne consegue che la somma ricevuta dal singolo lavoratore, dopo che lo stesso ha impugnato il licenziamento, sulla base di transazione intervenuta con il datore di lavoro, non integra un incentivo all'esodo - ai sensi dell'art. 12, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'art. 6, comma 1, d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314 - ma ha natura retributiva, con conseguente assoggettabilità a contribuzione previdenziale.

Cfr. ancora Cass. lav. n. 2642 del 5/2/2014, secondo cui in materia di obbligo contributivo del datore di lavoro, la transazione intervenuta tra questi ed il lavoratore è inopponibile all'istituto previdenziale, in quanto la retribuzione imponibile di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, deve intendersi come tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere dal datore di lavoro poiché il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurazione del rapporto di lavoro ma sono del tutto autonomi e distinti, sussistendo l'obbligo del datore di lavoro nei confronti dell'Istituto previdenziale indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano adempiuti, in tutto o in parte, o che il lavoratore abbia rinunciato ai propri diritti. Cass. lav. n. 6221 del 13/03/2009: gli atti di disposizione, ai quali si applica la disciplina dell'art. 2113 cod. civ., debbono attenere alle conseguenze patrimoniali del mancato o irregolare versamento dei contributi e non già all'obbligo del datore di lavoro di corrispondere i contributi all'INPS, perché quest'obbligo non può mai venir meno per effetto di pattuizioni intercorse tra il datore di lavoro ed il lavoratore all'inizio o durante lo svolgimento del rapporto, essendo queste espressamente travolte dalla nullità ex art. 2115 cod. civ. ed inoperanti nei confronti dell'ente previdenziale. Conforme n. 2483 del 1971).

Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del soccombente alle spese, dovendosi altresì dar atto dei presupposti di legge per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna controricorrente, delle spese, che liquida in euro 2500,00 (duemilacinquecento/00) per compensi ed in euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.