Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 07 agosto 2018, n. 60/E

Aliquota IVA applicabile alla cessione di alimenti per cani e gatti

 

Con un’istanza di interpello sulla materia specificata in oggetto, concernente l'interpretazione del n. 112) della Tabella A, Parte III art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

La società ALFA (di seguito anche "ALFA" o "società istante") ha chiesto chiarimenti in merito all’individuazione della corretta aliquota IVA da applicare a due prodotti "N" e "C" che dichiara di commercializzare nell’ambito della propria attività di fabbricazione di prodotti parafarmaceutici per la salute e il benessere degli animali d'affezione (cani e gatti).

I suddetti prodotti integrano l'alimentazione per garantire una dieta completa all’animale e sono classificati dalla normativa europea come "mangimi (o alimenti) dietetici complementari per cani e gatti".

L’istante rappresenta il caso di prodotti di società terze, cui viene applicata l’aliquota agevolata del 10 per cento e chiede di conseguenza se tale agevolazione sia estensibile anche ai propri prodotti, attualmente venduti applicando l’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

La società istante ritiene che i prodotti "N" e "C" possano essere ricompresi tra quelli di cui al n. 112) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, rubricata "Principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi" la cui cessione è soggetta ad IVA agevolata al 10 per cento.

In particolare, ritiene che tutti i prodotti descritti siano classificabili come "integratori per mangimi" poiché hanno la funzione di integrare l'alimentazione dei cani e dei gatti e sono composti, tra gli altri, da additivi per la nutrizione degli stessi (n. 113, della Tabella A, parte III, d.P.R. n. 633 del 1972).

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Per le ragioni di seguito esposte, si ritiene non condivisibile la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente e si conferma l’applicabilità dell’aliquota IVA in misura ordinaria ai prodotti "N" e "C" commercializzati dalla società istante.

Al riguardo, in considerazione del fatto che il trattamento IVA da riservare a un qualsiasi bene, ivi compresi i prodotti in questione, è strettamente collegato alla classificazione doganale degli stessi in uno dei Capitoli della TARIC, con l’istanza di documentazione integrativa è stato richiesto di fornire il parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che il contribuente non aveva originariamente allegato all’interpello.

Si tratta, come noto, di un parere finalizzato ad acclarare la composizione e la qualificazione merceologica dei beni ai fini doganali, quale documento che l’Agenzia delle Entrate ritiene opportuno acquisire, in via preliminare, al fine di facilitare l’individuazione e la verifica dei requisiti e delle condizioni richieste dalla Tabella A, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, per l’applicazione delle aliquote IVA ridotte, secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 32/E del 14 giugno 2010.

Con riferimento al caso in esame, come risulta dalla nota allegata alla documentazione integrativa presentata l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con parere della Direzione Centrale legislazione e procedure doganali, Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli, acquisita la valutazione tecnica dei Laboratori Chimici, ha ritenuto di classificare entrambi i prodotti in questione, nel rispetto delle Regole Generali per l’Interpretazione della Nomenclatura Combinata, nell’ambito del Capitolo 23 della Tariffa Doganale "Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali", alla voce 2309: "Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali" ed in particolare alla sottovoce 230910 quali "Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto".

A supporto di detta classificazione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel medesimo parere, ha inteso richiamare "quanto specificato nelle Note Esplicative del Sistema Armonizzato relative alla voce 2309, che indicano come comprese in questa voce, tra l’altro, anche prodotti analoghi a quelli in esame come le preparazioni per l’alimentazione degli animali consistenti in un miscuglio di più elementi nutritivi, destinati a completare gli alimenti prodotti nella fattoria con l’apporto di alcune sostanze organiche e inorganiche (alimenti complementari)".

La formale classificazione doganale nella "sottovoce 230910", come sopra esplicitata, non consente l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata, poiché sulla base della descrizione contenuta nel punto n. 91 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, relativa alle "preparazioni del genere di quelle utilizzate nell’alimentazione degli animali", i prodotti classificati nella suddetta sottovoce e consistenti in "alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto", stante l’attuale formulazione letterale della disposizione normativa, risultano espressamente esclusi dall’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10 per cento.

 

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.