Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 giugno 2017, n. 14971

Cartella di pagamento - Riduzione dell’importo - Versamenti effettuati dal contribuente - Provvedimento di sgravio - Estinzione del giudizio

 

In fatto

 

M.M. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (che si costituisce al solo fine di partecipare all'udienza di discussione), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 6865/22/2015, depositata in data 18/12/2015, con la quale - in controversia concernente l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per IRPEF ed altro, in relazione all'anno d'imposta 2008,- è stata in parte riformata la decisione di primo grado, che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente, tenuto conto dello sgravio parziale già disposto dall'Ufficio in relazione a riconosciuti versamenti effettuati dal contribuente, per € 18.593,12.

In particolare, i giudici d'appello, nell'accogliere solo in parte gravame del contribuente, hanno sostenuto che, essendo in contestazione non la debenza della pretesa impositiva ma soltanto la questione dell'estinzione della stessa per effetto dei versamenti nel frattempo effettuati dal contribuente, l'importo portato dalla cartella doveva essere ulteriormente ridotto per sole € 5.193,21, avendo il contribuente fornito prova documentale al riguardo, non oggetto di specifiche contestazioni.

A seguito di deposito di proposta ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; la ricorrente ha depositato memoria ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

 

Ragioni della decisione

 

1. La ricorrente, avendo l'Agenzia delle Entrate emesso in suo favore, nel marzo 2017, un provvedimento di "sgravio" proprio in relazione alla cartella impugnata nel presente giudizio, ha depositato, nell'aprile 2017, essendo venuto meno l'interesse alla prosecuzione del presente giudizio, atto di rinuncia al ricorso.

Ne consegue l'estinzione del giudizio.

Ricorrono giusti motivi, considerate tutte le peculiarità della vicenda processuale, per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, si dà atto della non ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, trattandosi di estinzione per rinuncia, a fronte di sopravvenuta carenza d'interesse al ricorso (Cass. 3542/2017; Cass.13636/2015).

 

P.Q.M.

 

Dichiara estinto il giudizio; dichiara le spese dei presente giudizio integralmente compensate tra le parti.