Prorogate le agevolazioni fiscali per zona franca della Lombardia

Le imprese presenti nella Zona franca della Lombardia, istituita nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, già beneficiarie delle agevolazioni fiscali per il 2016 potranno usufruirne fino al 31 dicembre 2017 (MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Circolare 15 novembre 2017, n. 171549).

 

La misura prevede inoltre un incremento delle agevolazioni fino al 100%, nei limiti del massimale "de minimis", a seguito del rifinanziamento della proroga contenuto nel decreto-legge n. 50/2017.
Per beneficiare della proroga dell’agevolazione le imprese dovranno presentare a partire dal 20 novembre 2017 un’apposita comunicazione esclusivamente per via telematica.
Le comunicazioni, firmate digitalmente, devono essere presentate in via esclusivamente telematica tramite la procedura informatica accessibile dalla sezione "Zona Franca Lombardia" del sito Internet del Ministero (www.mise.gov.it).
L’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite il codice fiscale dell’impresa beneficiaria dell’agevolazione. L’identità dell’impresa viene accertata in modalità telematica dal Registro delle imprese presso le Camere di commercio. Pertanto, si invitano le imprese interessate a verificare tempestivamente la propria posizione, con particolare riferimento all’iscrizione al Registro delle imprese di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva.
L’accesso alla procedura è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell’impresa o ad altro soggetto delegato di potere di rappresentanza.
La comunicazione deve essere firmata digitalmente dal soggetto che la compila e presenta. In caso di presentazione da parte di un soggetto delegato, deve essere trasmesso anche il documento di delega sottoscritto con firma digitale o in modalità autografa con copia del documento di identità.
Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, che prevede per ciascun soggetto un’agevolazione fino al limite massimo di euro 200.000,00.
L’importo dell’agevolazione è riconosciuto a ciascun soggetto beneficiario nella misura massima pari all’importo già concesso ai sensi del citato decreto direttoriale 31 maggio 2016, tenuto conto dei massimali di aiuto previsti dal predetto regolamento de minimis n. 1407/2013 e al netto degli eventuali aiuti a titolo di de minimis ottenuti dall’ "impresa unica", nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.
I limiti di aiuto sopra riportati devono essere riferiti al soggetto beneficiario, tenuto conto delle relazioni che intercorrono tra questo e altre imprese e che qualificano la cosiddetta "impresa unica".
Per "impresa unica" si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate una "impresa unica".
Nel modulo di comunicazione, il soggetto richiedente deve indicare gli importi delle eventuali agevolazioni già ottenute, alla data di presentazione della comunicazione, a titolo di de minimis in termini di "impresa unica" nel predetto periodo temporale di riferimento.
A tali fini, l’esercizio finanziario dovrà coincidere con quello di riferimento dell’impresa, così come indicato dalla stessa impresa nel modulo di comunicazione, nell’ambito dell’apposita sezione relativa ai "dati identificativi dell’impresa richiedente". L’esercizio finanziario corrisponde, dunque, al periodo contabile di riferimento dell’impresa, che, per talune attività, può non coincidere con l’anno solare.