Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 10 gennaio 2017, n. 299

Inps - Riscossione mediante ruolo - Cartella di pagamento per crediti contributivi - Intimazione a pagare

 

Svolgimento del processo

 

1. Con sentenza depositata in data 10/12/2010, la Corte d'appello di Ancona, in accoglimento dell'impugnazione proposta dall'Inps contro la sentenza resa dal Tribunale di Ancona tra l'Istituto e D.B., ha rigettato l'opposizione proposta dal B., quale erede di M. B., contro la cartella di pagamento per crediti contributivi notificata in data 19/6/2007.

2. La Corte ha infatti rilevato che, nel caso in esame, ossia di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e del compimento delle formalità previste dall'art. 498 codice civile per la liquidazione dell'eredità nell'interesse di tutti i creditori e i legatari, l'ente previdenziale non può promuovere procedure esecutive individuali dovendosi procedere alla liquidazione dei beni ereditari nei modi previsti dall'art. 499 e ss. cod.civ., ma non gli è preclusa la possibilità di notificare il titolo esecutivo volto ad ottenere l'accertamento della incontestabilità della sua pretesa.

3. Contro la sentenza, il B. propone ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo, cui resistono con controricorso l'Inps e Equitalia Marche s.p.a. L'Inps deposita memoria.

 

Motivi della decisione

 

1. L'unico motivo è incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 506 c.c. cod.proc.civ.: si assume che, accettata l'eredità con beneficio d'inventario e instaurata la procedura concorsuale di liquidazione dei debiti ereditari, il divieto di promuovere procedure esecutive ad istanza dei creditori previsto dall'art. 506, comma 1° cod.civ., preclude all'istituto di previdenza il potere di notificare la cartella esattoriale agli eredi beneficiati.

2. Il motivo è infondato.

3. È infatti opinione consolidata in dottrina e giurisprudenza che, nell'ambito della disciplina della riscossione mediante ruolo, la cartella di pagamento svolge una funzione analoga a quella del precetto, di cui all'art. 480 cod. proc. civ.: essa invero, al pari di quest'ultimo atto, contiene una intimazione a pagare il credito portato dal titolo esecutivo, che, nel caso della cartella di pagamento, è rappresentato dal ruolo, come espressamente previsto dall'art. 49, primo comma, del d.p.r. n. 602 del 1973 (v. Corte Cost. 4 aprile 2007, n. 111).

4. La cartella esattoriale non è un atto esecutivo ma preannuncia l'esercizio dell'azione esecutiva ed è, pertanto, parificabile al precetto (Cass. ord. 29 luglio 2016, n. 15966, con cui si è esclusa l'applicabilità dell'art. 2304 c.c. che disciplina il "beneficium excussionis" relativamente alla sola fase esecutiva; v. pure Cass. 13 gennaio 2016, n. 384; Cass. ord. 15 aprile 2011, n. 8704, nonché Cass., S.U., 18 marzo 2010, n. 6539, secondo cui la cartella esattoriale costituisce uno strumento in cui viene enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale e non possiede alcuna autonomia).

5. L'assimilabilità della cartella di pagamento al precetto, ponendola al di fuori e prima dell'esecuzione forzata, esclude che la sua notificazione possa rientrare nel divieto previsto dall'art. 506 c.p.c., il quale colpisce gli atti di esecuzione veri e propri e non anche gli atti diretti all'accertamento del credito.

6. Il divieto di promuovere procedure individuali, posto dall'art. 506 c.c. in pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata, si riferisce alle sole procedure esecutive e, pertanto, non esclude che i creditori, potendo avere sempre interesse a procurarsi un titolo giudiziale accertativo o esecutivo, possano promuovere nei confronti dell'erede le opportune azioni di accertamento e di condanna, con la conseguenza che, qualora una simile evenienza si verifichi, il titolo giudiziale così ottenuto può essere fatto valere nella procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata e il relativo credito può trovare soddisfazione nell'ambito della stessa sull'eventuale residuo ex artt. 502 e 506 cod.civ. (Cass. 21 aprile 2016, n. 8104; Cass. 3 dicembre 2008 n. 28749; Cass. 14 marzo 2003 n. 3791 e Cass. 30 marzo 2001 n. 4704).

7. È stato così affermato il principio secondo cui, in pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell’eredità beneficiata, i creditori dei "de cuius" possono proporre contro l'erede (sia in sede ordinaria che monitoria) azioni di condanna od anche di mero accertamento dell'esistenza ed entità del loro credito, ancorché abbiano presentato la dichiarazione di credito di cui all'art. 498 cod. civ., stante l’autonomia e quindi la possibilità di coesistenza dei due procedimenti, poiché detta procedura di liquidazione vieta soltanto l'inizio di procedure esecutive individuali e la distribuzione del ricavato delle procedure in corso (Cass. del 27 gennaio 2011, n. 1948; Cass. 3 dicembre 2008, n. 28749).

8. E poi onere del soggetto chiamato all'eredità e nei cui confronti la notificazione avvenuta opporsi per resistere alla pretesa dell'ente (cfr. Cass. 3 settembre 2007, n. 18534).

9. Il ricorso deve pertanto essere rigettato alla luce del seguente principio di diritto: "la cartella di pagamento con la quale l'ente previdenziale fa valere un credito contributivo non è un atto esecutivo ma preannuncia l'esercizio dell’azione esecutiva ed è, pertanto, parificatile ai precetto; ne consegue che la sua notificazione all'erede in pendenza della procedura di liquidazione dell'eredità con beneficio d'inventario non cade nel divieto previsto dall'art. 506 c.c. che vieta le procedure esecutive dopo la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell'articolo 498 c.c."

10. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. In applicazione del principio della soccombenza, le spese del presente giudizio devono essere poste a carico del ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno del controricorrente, delle spese del presente giudizio liquidate in € 1300,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali e altri accessori di legge.