Federterziario Scuola: firmato il nuovo CCNL

Firmato, tra FEDERTERZIARIO, CONFIMEA, C.F.C. e UGL Scuola, UGL, il CCNL 2017 - 2020 che disciplina il trattamento normativo e economico per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato nelle scuole non statali, enti di formazione, scuole di preparazione, scuole dell’infanzia, asili nido.

L’accordo decorre dal1/9/2017 al 31/8/2020.
La Paga base mensile è la seguente:

Area

Livello

Importo in Euro dall’1/9/2017

Area Prima 1.180
1.193
1.250
Area Seconda 1.193
1.250
4 1.380
1.531
1.560
Area Terza 1.570
1.575

Assistenza Sanitaria Complementare
Le parti sociali si impegnano a costituire sistemi di assistenza sanitaria complementari per i dipendenti a tempo indeterminato a tempo pieno. La quota di euro 120 per anno per dipendente è parte integrante della retribuzione globale lorda. La copertura sanitaria potrà essere estesa, con contratto aziendale alle stesse condizioni economiche ai collaboratori e lavoratori a tempo indeterminato part-time e collaboratori e lavoratori a tempo determinato part - time o a tempo pieno con contratti di durata superiore ai 9 mesi.

Assistenza Contrattuale
Al fine di garantire il funzionamento della concertazione nazionale e di rendere esplicita la rappresentanza a livello territoriale, le aziende aderenti verseranno alle associazioni datoriali firmatarie del contratto, una quota fissa di 36 euro per l'assistenza contrattuale che saranno riscossi attraverso l'INPS ai sensi della L. 311/73.

 

Formazione professionale obbligatoria
Le scuole paritarie, gli asili e gli Enti di Formazione accreditati e non, si impegnano ad erogare 60 ore di formazione aggiornamento professionale annua per personale docente e non docente per un totale di 180 ore nell'arco dei 3 anni di vigenza del CCNL.I collaboratori coordinati continuativi, i lavoratori a tempo determinato con contratti di durata superiore a 9 mesi devono poter usufruire di 60 ore di formazione professionale ogni anno.
I corsi di formazione dovranno essere validati dall'Ente Bilaterale FormaSicuro Scuola e potranno essere svolti anche via formazione a distanza (FAD). II 20% delle ore di formazione possono essere svolte in attività laboratoriali all'interno dell'attività di docenza. Le scuole paritarie, gli asili e gli Enti di Formazione accreditati e non, aderiscono al Fondo Interprofessionale Fonditalia, che non comporta nessun onere a carico delle imprese, ma consente di usufruire del finanziamento per la Formazione finanziato dallo 0.30% dei contributi INPS.
Se le scuole paritarie, gli asili e gli Enti di Formazione accreditati e non, non pianificassero nell'anno la formazione, il lavoratore potrà usufruire di corsi esterni all'Ente, chiedendo il rimborso allo stesso fino a 1000 euro all'anno.

Contratto a tempo determinato
Non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 50% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione,conunarrotondamentodel decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiorea 0,5. La percentuale si calcola sul monte ore complessivo dei lavoratori subordinati presenti nell'impresa.
Il limite può essere elevato al 75% del monte ore complessivo dei docenti ed educatori attraverso la contrattazione aziendale con l'accordo di Federterziario Scuola ed UGL firmatari del contratto. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.
Sono esenti da tale limite nonché da eventuali limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività, per i primi 24 mesi;
b) per sostituzione di lavoratori assenti;
c) con lavoratori di età superiore a 50 anni,
d) per i lavori svolti durante il servizio estivo come: centri estivi, colonie, ludoteche ecc.
e) per l'assistenza a studenti diversamente abili;
In caso di violazione del limite percentuale, restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari:
a) al 20 % della retribuzione,per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno;
b) al 50 % della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno.

Part time
Il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate, retribuito con una maggiorazione del 15 % della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore che accetta le clausole elastiche del lavoro supplementare spetta un compenso del 15% del sua retribuzione oraria, omnicomprensiva della quota parte di ferie, tredicesima e ferie. Le parti possono derogare a tele supplendo compensando le ore supplementari con 5 giorni di permesso retribuiti da concedere entro il 30 giugno successivo l'utilizzo delle ore supplementari

Contratto collaborazione continuativa
Per tutte istituzioni, comprese le scuole paritarie, il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa avviene, per il lavoro autonomo e parasubordinato, nel rispetto di quanto stabilito dal DLgs 81/15, fino al 100% delle prestazioni svolte da:
- Docenti in ogni scuola ed ente di formazione;
- Coordinatori, collaboratori contabili, progettisti, anche esecutivi, certificatori delle competenze per incarichi legati a progetti specificatamente collegati a singoli bandi o all'approvazione da parte di Enti Pubblici o Fondi Interprofessionali;
- tutor;
- orientatori e formatori nei corsi di formazione professionale;
- Analisti di fabbisogni formativi e delle competenze presso le aziende
- educatori di asili nido.

Contratto di somministrazione
Il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 30 % del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.

Apprendistato
La durata di erogazione della formazione varia da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 36 mesi.
Il piano individuale formativo ha la durata complessiva di 120 ore nell'arco dei 36 mesi e va rapportata e riproporzionata in caso di contratti di apprendistato di durata inferiore a 36 mesi.
La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 60 giorni.
L'apprendista ha diritto, per l'intera durata del periodo di apprendistato, compresi gli eventuali periodi di formazione esterna all'azienda, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente CCNL per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio ed allo stesso trattamento retributivo così parametrato:
- primo anno: 75% della retribuzione tabellare del livello di inquadramento;
- secondo anno: 80% della retribuzione tabellare
- terzo anno: 90% della retribuzione tabellare.

Compensi aggiuntivi
Per i docenti di scuola sono da integrare i seguenti gettoni di presenza per le attività collaterali all'insegnamento indipendentemente dalla durata dell'attività, dal numero di materie insegnate, dal numero di classi/corsi in cui si opera:
- consiglio d'istituto: 15 Euro ad incontro
- collegio docenti: 10 Euro ad incontro
- riunione ufficiale tra docenti: 10  Euro ad incontro
- consiglio di classe: 5 Euro ad incontro

- scrutini: 5 Euro ad incontro
- esame integrativo: 5 Euro ad incontro
- esame di recupero debiti: 5 Euro ad incontro
- udienza per consegna pagellini intermedi ai genitori: 10 Euro ad incontro
- udienza per consegna pagella ai genitori: 10 Euro ad incontro
- commissioni esami d'idoneità: 35  Euro a giornata
- incontro di formazione promossa dalla scuola:10 Euro a giornata
- ore di lezione per corsi pomeridiani o estivi: importo orario come lezione standard scolastica

Indennità di mensa
Per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno è prevista un'indennità di mensa pari a 7 euro per ogni giorno di lavoro presso l'Ente.

Orario di lavoro
-
Per il personale non docente Area I (livelli I - II - III) e Area III Dirigenza(livelli VII - VIII dirigenza), per il solo Personale Area Formazione Area III livello con qualifica di tutor, progettisti, certificatori delle competenze, orientatori, analisti di fabbisogni formativi e delle competenzel'orario settimanale è di 40 ore di lavoro effettivo estensibili a 48 ore;
- Per gli assistenti asili nido, assistenti scuola dell'infanzia, educatrici micro nido, comprensive delle attività connesse alla funzione l'orario settimanale è di 38 ore di lavoro effettivo estensibili a 40 ore;
- Per educatrici Asili Nido,docenti scuola infanzia,addetti al pre e post scuola degli asili nido, assistenti di Colonie e Convitti; addetti al Tempo Libero, guide e Addetti alle Attività Integrative, istruttori in Attività Parascolastiche; tutor di sede corsi di formazione; puericultori, logopedisti, fisioterapisti; psicologi e psicoterapeuti l'orario settimanale è di 36 ore di lavoro effettivo estendibili a 40 ore;
- Per docenti scuola dell'infanzia, insegnanti di sostegno scuola dell'infanzia e modelli viventi: l'orario settimanale è di 36 ore di lavoro effettivo estendibili a 38 ore;
- Per il personale docente scuole primarie e secondarie l'orario settimanale è 27 ore di lavoro effettivo estensibili a 35 ore;
- Per i docenti per corsi di formazione professionale accreditati presso le Regioni in obbligo scolastico; Docenti in Corsi di Preparazione agli Esami; Docenti in Corsi liberi d'Arte e di Cultura varia;Docenti in Corsi di Istruzione Professionale;Docenti In Corsi di Lingue;Docenti per enti di formazione professionale accreditati presso le Regioni; Docenti delle Accademie;Docenti in Corsi di Formazione Insegnanti; Docenti delle Scuole Superiori per Interpreti e Traduttori; Docenti dei Corsi di Specializzazione Post-diploma; Docenti in Scuole e Corsi Post - secondari; Docenti in Istituti Para-Universitari; Docenti degli Istituti Superiori di Cultura e Formazione l'orario settimanale è di 29 ore di lavoro effettivo estendibili a 35 ore;

Lavoro straordinario
Il ricorso è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali e deve essere computato come segue:
- Feriale diurno con una maggiorazione del 20%;
- Feriale notturno con una maggiorazione del 25%.
- Festivo diurno con una maggiorazione del 25%
- Festivo notturno con una maggiorazione del 30%.

Assenze per malattia
Per i primi 3 giorni di malattia (carenza) non è previsto indennizzo, tranne nel caso di ricaduta della stessa malattia verificatasi entro 30 giorni.

 

Tutela della maternità e della paternità
A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste dal DLgs 151/01 e DLgs 80/15, a cui si fa espressamente riferimento per quanto non previsto nel presente CCNL e stabilito nel presente articolo. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro spetta l'intera retribuzione mensile nonché le indennità fisse e ricorrenti.

 

Preavviso
Il datore di lavoro in caso di licenziamento ed il lavoratore in caso di dimissioni è tenuto a dare un preavviso minimo di:
- 1° e 2° livello: 15 giorni;
- 3° livello: 30 giorni;
- 4°, 5°, 6° e 7° livello: 2 mesi