Regime forfettario: le indicazioni di accesso

Con la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul regime forfetario, con aliquota unica al 15% che scende al 5% per le start up, introdotto dalla legge di bilancio 2019, n. 145/2018, per le persone fisiche titolari di partita Iva.

In nuovo regime forfettario

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, all’art. 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti, al fine di superare, progressivamente, le criticità derivanti dalla sovrapposizione di preesistenti regimi agevolativi destinati a soggetti con caratteristiche simili (regime fiscale di vantaggio, regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, regime contabile agevolato).
Successivamente, l’art. 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfetario. In particolare:
- è stata introdotta una soglia unica di ricavi e compensi, più elevata, pari a 65.000 euro, indipendentemente dall’attività esercitata, precisando che in caso di svolgimento di più attività, ai fini dell’applicazione del regime forfetario, il limite di 65.000 euro è riferito alla somma dei ricavi e dei compensi derivanti dalle diverse attività esercitate;
- sono state abrogate le limitazioni stabilite in precedenza con riferimento al costo dei beni strumentali (20.000 euro) e alle spese per prestazioni di lavoro (5.000 euro);
- sono state riformulate le cause ostative all’applicazione del regime forfetario. Nello specifico, non possono avvalersi del regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni o imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti e professioni. Inoltre, le persone fisiche, la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano in corso nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, non possono avvalersi del regime agevolato. Sono esclusi, anche, i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio per l’esercizio di arti o professioni. Ai contribuenti che applicano il regime forfetario non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale istituiti per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.

Ingresso e permanenza

Il regime forfetario si applica sia ai soggetti già in attività sia a coloro che intraprendono una nuova attività e non prevede una scadenza legata a un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica.
I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni applicano il regime forfetario se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi non superiori a euro 65.000. tale regime è applicabile anche alle imprese familiari e all’azienda coniugale non gestita in forma societaria (in tal caso, l’imposta sostitutiva dovuta dal coniuge titolare sarà calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge).
Il nuovo limite di ricavi/compensi di 65.000 euro va verificato con riferimento al limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti nell’anno precedente all’applicazione del regime forfetario. Da ciò consegue che, ad esempio, nel caso in cui il contribuente abbia superato la soglia di 30.000 euro di ricavi/compensi al 31 dicembre 2018, ma abbia conseguito/percepito, nel medesimo periodo d’imposta, ricavi/compensi non superiori alla soglia di 65.000 euro (quindi superiori ai limiti imposti dalla vecchia normativa ma inferiori a quelli indicati dalla nuova previsione della legge di bilancio 2019), può rimanere nel regime forfetario, applicando le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2019.
Per la verifica dell’eventuale superamento del limite, si deve tener conto del regime contabile applicato nell’anno di riferimento; perciò, ad esempio, coloro che hanno operato in contabilità ordinaria devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il principio di competenza e coloro che hanno applicato il regime semplificato devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il regime di cassa.
Il predetto limite deve essere ragguagliato all’anno nel caso di attività iniziata in corso di anno.
Concorrono alla determinazione dell’ammontare conseguito il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore.
I proventi conseguiti a titolo di diritti d’autore dovranno includersi nel calcolo della soglia di 65.000 euro solo se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, circostanza che sarà ritenuta sussistente se, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo.
Quando il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del diritto all’accesso nel regime forfetario, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Pertanto, ad esempio, nel caso in cui la persona fisica eserciti contestualmente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, per l’accesso al regime forfetario si assumerà la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate.
Viceversa, nel caso in cui la persona fisica eserciti contestualmente un’attività agricola che rispetta i limiti previsti dall’articolo 32 del TUIR e una o più attività commerciali ad essa connesse, si assumerà esclusivamente la somma dei ricavi conseguiti nell’esercizio delle attività commerciali esercitate.

Cause ostative

Non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito. In questo caso l’incompatibilità con il regime forfetario è in re ipsa, ogniqualvolta il regime speciale IVA o di determinazione dei redditi sia un regime obbligatorio ex lege.
Non sono compatibili con il regime in esame i regimi speciali IVA e imposte sui redditi riguardanti le seguenti attività:
- agricoltura e attività connesse e pesca;
- vendita sali e tabacchi;
- commercio dei fiammiferi;
- editoria;
- gestione di servizi di telefonia pubblica;
- rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta;
- intrattenimenti, giochi e altre attività;
- agenzie di viaggi e turismo;
- agriturismo;
- vendite a domicilio;
- rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione;
- agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione.
L’esercizio di un’attività esclusa dal regime forfetario, in quanto soggetta a un regime speciale IVA o espressiva, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito d’impresa o di lavoro autonomo determinato con modalità forfetarie, preclude l’applicazione della disciplina qui in esame per tutte le altre attività anche se non soggette a un regime speciale.
Tuttavia, i produttori agricoli, che rispettano i limiti previsti all’articolo 32 del TUIR, sono titolari di reddito fondiario e, pertanto, non esercitando l’attività d’impresa, possono applicare il regime forfetario per le altre attività che intendono svolgere.
Nel caso in cui il contribuente, avendone facoltà, opti per applicare l’IVA nei modi ordinari, è ammessa l’applicazione del regime forfetario, a condizione che l’opzione sia stata esercitata nell’anno d’imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario.
Nessuna modifica hanno subito le cause ostative che dispongono che:
- non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto, e
- non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili, ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi.
La circolare precisa che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa arti o professioni che contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari o che controllano società a responsabilità limitata che svolgono attività riconducibili a quella da loro svolta in regime forfetario. Tali preclusioni, tuttavia, non esplicano effetti, se nel corso del 2019 la causa inibitoria viene rimossa. Non possono, inoltre, avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ad esclusione degli "ex praticanti" che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

Applicazione e disapplicazione del regime forfetario

I contribuenti possono sempre transitare dal regime semplificato al forfetario se in possesso dei requisiti per la sua applicazione. In tal caso, infatti, il contribuente passa da un regime naturale a un altro regime naturale.
Peraltro, qualora un contribuente nell’anno 2018 era in regime semplificato perché non presentava i requisiti ai fini dell’applicazione del regime forfetario (ricavi/compensi superiori alle soglie previste oppure perché vi erano elementi inibenti – non più previsti dalla nuova normativa – come la presenza di beni strumentali il cui costo complessivo era superiore a 20.000 euro), lo stesso contribuente può applicare il regime forfetario a partire dal 2019, essendo venute meno le cause di esclusione. A tal fine, non occorre alcuna comunicazione preventiva o successiva e non è necessario esercitare una specifica opzione.
I soggetti che nel 2018 erano in regime ordinario possono effettuare il passaggio dalla contabilità ordinaria, scelta per opzione, al regime forfetario, senza attendere il decorso del triennio previsto per gli esercizi delle opzioni IVA.
Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito reddituale ovvero si verifica una delle cause ostative.
A differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio, non è contemplata la cessazione del regime in corso d’anno.
Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno la condizione reddituale ovvero si verifica taluna delle cause ostative.
Ciò significa che la definitività dispiega effetti, ai fini della permanenza nel regime, dall’anno successivo a quello al quale è riferita la violazione. Pertanto, qualora un accertamento relativo all’anno di imposta 2019 dovesse rendersi definitivo nel 2024, il regime forfetario si considererà cessato già a decorrere dal 2020.

Caratteristiche

I contribuenti che aderiscono al regime forfetario non addebitano l’Imposta sul valore aggiunto in fattura, non devono osservare gli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta né gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal Dpr n. 633/1972. Il regime prevede, inoltre, l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica, con l’eccezione delle fatture elettroniche nei confronti della Pa che rimangono obbligatorie. I contribuenti devono comunque assicurare alcuni adempimenti, devono infatti numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali, certificare i corrispettivi e versare l’Iva per le operazioni in cui risultano essere debitori di imposta, dopo aver integrato la fattura indicando l’aliquota e la relativa imposta. Ai fini delle imposte sui redditi, invece, i contribuenti che rientrano in questo regime sono esclusi dagli indicatori sintetici di affidabilità (Isa), non subiscono ritenute d’acconto e sono esonerati dall’applicarle. Questi contribuenti sono inoltre esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. Sono però tenuti a conservare i documenti emessi e ricevuti, a presentare la certificazione unica con le ritenute previdenziali e assistenziali operate.