Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 marzo 2017, n. 7926

Licenziamento - Dipendente dell’Agenzia delle entrate - Violazione delle norme del buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa - Procedimento disciplinare - Termine

 

Fatti di causa

 

Con sentenza depositata il 29.5.2015 la Corte di appello di Milano, confermando la pronuncia del Tribunale della stessa sede, ha respinto l'appello proposto da R.C., addetto all'area controllo settore registro dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Rho, avverso l'accertamento della legittimità del licenziamento intimato il 3.5.2011.

La Corte, da una parte, ha ritenuto rispettato il termine perentorio di 120 giorni previsto dall'art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, per la conclusione del procedimento disciplinare, dovendo ritenersi acquisita la notizia dell'infrazione solamente a seguito dell'indagine svolta dal servizio Audit e Sicurezza e trasfusa nella relazione del 12.1.2011; dall'altra, ritenute violate le norme poste a presidio dei canoni di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa dettate dal Regolamento per il personale delle Agenzie fiscali (nella specie, art. 4 del d.P.R. 16.1.2002, n. 18), la Corte ha ritenuto grave la condotta tenuta dal C. - consistita nell'aver garantito un trattamento preferenziale allo studio professionale P., nell'aver gestito irregolarmente una seria di pratiche di altri studi, nell'aver effettuato attività di consulenza fiscale a terzi, nell'aver fornito, tramite interrogazione dell'anagrafe tributaria, informazioni allo studio notarile ove svolgeva attività lavorativa il proprio coniuge - e proporzionata la sanzione espulsiva irrogata.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il C. sulla base di quattro motivi di ricorso.

L'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) avendo, la Corte, errato nell'individuazione del dies a quo per verificare il rispetto del termine complessivo per la conclusione del procedimento disciplinare (pari a 120 giorni), dovendo ritenersi acquisita la notizia dell'infrazione disciplinare fin dalla 6/5/2010 (data della perquisizione effettuata presso la postazione di lavoro del C. nell'ufficio di Rho presso cui lavorava) ovvero dal 20/5/2010 (data della segnalazione all'Agenzia delle Entrate da parte della Procura della Repubblica di Milano) o quanto meno dai due audit interni dell'8/10/2010 e del 19/11/2010. In tutti i suddetti casi il termine complessivo di 120 giorni risulta superato rispetto alla data della 3/5/2011 di irrogazione del licenziamento.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 65, 66, 67, c.c.n.I. Agenzie fiscali, nonché degli artt. 1455, 2104, 2106, 2119, cod. civ. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) avendo, la Corte, trascurato - anche alla luce della esemplificazione delle condotte disciplinarmente sanzionabili cui agli artt. 66 e 67 c.c.n.I. di comparto - di verificare se il comportamento del C. avesse pregiudicato il regolare svolgimento dell'attività lavorativa e il buon andamento e l'imparzialità del rapporto di pubblico impiego. In particolare, la Corte non ha considerato: l'arco temporale (tre anni) in cui il C. ha fornito comunicazioni allo studio professionale P., comunicazioni rientranti nella normale operatività del C.; se fosse necessaria o meno la delega, l'istanza, o la procura per lo svolgimento di pratiche per altri studi professionali, a fronte dell'attività di monitoraggio effettuata dal settore Audit per l'arco di anni 2006-2008 che non aveva segnalato alcuna anomalia; che nessun reclamo era mai stato presentato; che nessuna norma imponeva di astenersi dalla trattazione di pratiche riconducibili allo studio notarile di cui era dipendente la moglie o di inoltrare una formale comunicazione scritta al datore di lavoro; che il C. non aveva mai subito procedimenti disciplinari nel biennio precedente, ma anzi aveva sempre ricevuto valutazioni positive e lettere di encomio, nonché era stato assegnatario - per disposizione del direttore dell'ufficio - delle pratiche relative a studi professionali insieme ad altri due colleghi; che anche durante il procedimento disciplinare gli erano stati affidati incarichi di docenza e pratiche delicate. A fronte dell'assenza di precedenti disciplinari e della irreprensibilità del comportamento tenuto dal C., nonché dell'assenza di pregiudizio derivata al datore di lavoro, appare sproporzionata la sanzione espulsiva.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione falsa applicazione dell'art. 6 del codice di comportamento allegato al c.c.n.I. di settore (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) non sussistendo, alla luce di tale disposizione, alcun obbligo di astensione del dipendente o di un familiare alle dipendenze di un soggetto quale, nel caso di specie, uno studio notarile che necessariamente intrattiene rapporti con l'Agenzia delle Entrate. Invero, l'art. 6 del suddetto codice di comportamento prevede che: "il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito debito; di individui od organizzazioni con cui egli stesso sia tutore, curatore, procuratore o agente; gli enti, società azioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza". Non può, altresì, ritenersi che la fattispecie possa essere sussunta nelle ipotesi di "gravi ragioni di convenienza".

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione(in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) avendo, la Corte, trascurato che il C. non ha subito procedimenti disciplinari e tantomeno sanzioni disciplinari nel biennio precedente l'intimazione del licenziamento e gli sono state affidate attività di docenza in corsi relativi alle sue materie di competenza.

5. Il primo motivo del ricorso non è fondato.

Va rammentato che l'accertamento in fatto del momento in cui l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari acquisisce la notizia dell'illecito è riservato al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità nei limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c., applicabile alla fattispecie nel testo riformulato dall'art. 54 del d.l. 22.6.2012 n. 83 (cfr. Cass. nn. 19183 e 17034 del 2016).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la disposizione sopra richiamata ha introdotto "nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie." (Cass. S.U. 7.4.2014 n. 8053).

Ebbene, la Corte di merito ha ritenuto che "è pacifico che la segnalazione disciplinare sia pervenuta all'UPD competente in data 12 gennaio 2011" (pag. 7), quando il settore Audit e Sicurezza della Direzione generale dell'agenzia ha comunicato all'Ufficio procedimenti disciplinari i risultati di un'indagine conoscitiva avviata a seguito di segnalazione della Procura della Repubblica di Milano.

La censura, peraltro priva dei necessari requisiti di specificità dettati dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (non essendo stati trascritti né la segnalazione del 20.5.2010 né i due "audit interni" di ottobre e novembre 2010), denuncia un vizio di ricostruzione dei fatti quale operata dal giudice del merito nell'esercizio del potere di libero e prudente apprezzamento delle prove a lui demandato dall'art. 116 cod. proc. civ. e si risolve altresì nella prospettazione del risultato interpretativo degli elementi probatori acquisiti, ritenuto dallo stesso ricorrente corretto ed aderente alle suddette risultanze, con involgimento, così, di un sindacato nel merito della causa non consentito in sede di legittimità.

6. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili.

Deve rilevarsi che la Corte territoriale ha valutato, alla luce dei parametri dell'intensità dell'elemento intenzionale, del grado di affidamento richiesto dalle mansioni affidate al lavoratore ed al numero e gravità delle condotte e all'intensità dell'elemento intenzionale, la proporzionalità della sanzione espulsiva adottata nei confronti del ricorrente ed è pervenuta alla conclusione della sussistenza di tale proporzionalità. In particolare, la Corte ha esaminato la gravità del trattamento preferenziale riservato dal C. allo studio professionale P. (evidenziato dalla quantità e dal tenore delle comunicazioni), la irregolare gestione di una serie di pratiche di altri studi professionali, la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per una serie di soggetti, la trattazione di pratiche riconducibili allo studio notarile ove prestava attività il coniuge (pagg. 8-10). Si tratta di una valutazione di merito che in quanto basata su valutazione sufficiente ed esente da vizi logici è insindacabile in sede di legittimità.

7. In definitiva, il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese in assenza del controricorrente.

8. Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: "Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso". Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso, nulla sulle spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.