Agenzie di stampa e giornali quotidiani: CCNL 19/12/2018

Sottoscritto, il 19/12/2018, tra la FIEG, l’ASIG e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, il CCNL per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e da agenzie di stampa, che decorre dall’1/1/2019 e scadrà il 31/12/2019

Il presente nuovo CCNL, è stato firmato dopo che lo scorso 19/2/2018, venne sottoscritta tra le stesse parti, l’ipotesi di accordo che però non fu approvata dalle assemblee dei lavoratori che si riunirono per le consultazioni di rito.
Il CCNL sottoscritto il 19 dicembre 2018, entra in vigore il 1° gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2019.

Minimi tabellari
I valori dei minimi tabellari saranno incrementati prendendo a riferimento il VII livello professionale e applicando la scala parametrale. Pertanto i nuovi valori dei minimi tabellari sono i seguenti:

Livelli

Parametri

 

Nuovi minimi

Da gennaio 2019

 

Da aprile 2019

10 300 59,21 1.826,72 26,32 1.853,04
9 272 53,68 1.656,22 23,86 1.680,08
8 248 48,95 1.510,09 21,75 1.531,84
7 228 45,00 1.388,31 20,00 1.408,31
6 208 41,05 1.266,52 18,25 1.284,77
5 185 36,51 1.126,47 16,23 1.142,70
4 164 32,37 998,61 14,39 1.013,00
3 145 28,62 882,92 12,72 895,64
2 128 25,26 779,40 11,23 790,63
1 100 19,74 608,91 8,77 617,68
238 46,97 1.449,19 20,88 1470,07

Una tantum
Le Parti riconoscono ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente accordo (1/1/2019), e che abbiano un'anzianità minima lavorativa di un anno, un importo forfettario in cifra fissa una tantum a titolo di integrale copertura economica del periodo di vacanza contrattuale convenzionalmente determinato in euro 300,00.
L'importo forfettario, da corrispondere nel mese di gennaio 2019, non ha alcun effetto riflesso su istituti retributivi diretti o indiretti ed è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Indennità integrativa temporanea
In relazione alla durata ridotta di vigenza del presente rinnovo contrattuale rispetto alle tempistiche ordinarie, finalizzata al progressivo allineamento dei contratti della filiera, le Parti convengono di introdurre una Indennità integrativa temporanea con scadenza al 31/12/2019.
La presente indennità integrativa temporanea, salvo diverso accordo fra le Parti, non sarà prorogata neanche in caso di proroga tacita del presente Contratto. Essa sarà corrisposta per le sole mensilità di novembre e dicembre 2019 nelle seguenti misure mensili:

Livelli

Parametri

Importi in Euro

10 300 32,89
9 272 29,82
8 248 27,19
7 228 25,00
6 208 22,81
5 185 20,29
4 164 17,98
3 145 15,90
2 128 14,04
1 100 10,96
238 26,10

Tale indennità, limitatamente al periodo di erogazione, costituisce base di calcolo per la tredicesima mensilità e per le maggiorazioni orarie legate ai turni di lavoro, ai lavoro festivo e alle flessibilità contrattuali (flessibilità programmata e banca ore), mentre non costituisce base di calcolo per le maggiorazioni relative al lavoro straordinario.
La stessa indennità non produrrà effetti su eventuali trattamenti economici aziendali integrativi rispetto a quelli previsti dal presente CCNL.
Le Parti convengono che, la presente indennità integrativa temporanea potrà divenire parte integrante dei minimi contrattuali a far data dall’1/1/2020, esclusivamente sulla base di uno specifico accordo fra le stesse Parti.

Assistenza sanitaria integrativa
Le aziende provvederanno ad assicurare tutti i lavoratori a tempo indeterminato disciplinati dal presente CCNL alla forma di assistenza sanitaria integrativa che sarà individuata e che opererà dall’entrata in vigore del CCNL.
Il contributo complessivo per ciascun lavoratore sarà pari a 120,00 € annui e sarà interamente a carico delle aziende.
In caso di esistenza di pregressa forma di assistenza sanitaria integrativa stipulata a livello aziendale, la stessa proseguirà sino a sua scadenza per poi confluire in quella di settore, nei tempi utili per garantire continuità di prestazione. In tal caso, nelle more della confluenza nella assistenza sanitaria di settore, l’importo di cui sopra potrà essere finalizzato a forme integrative di assistenza sanitaria o ad altre forme di welfare aziendale.

Compensazione turni di lavoro
Fermo restando l’applicazione del nuovo regime delle maggiorazioni orarie introdotto dal presente CCNL, ai lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore dello stesso, i cui turni di lavoro, nei periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2018, sulla base delle precedenti previsioni contrattuali hanno determinato in modo strutturale il riconoscimento delle maggiorazioni per i turni promiscui (9%), notturni (18,70%) e supernotturni (25%), a partire dalla data di entrata in vigore del presente CCNL sarà riconosciuto per ogni giornata di effettiva prestazione nella fascia oraria (14.00 - 4.59) un’indennità giornaliera in cifra fissa (EDR Compensazione Turni), non avente riflesso su alcun istituto contrattuale, i cui importi sono riportati nella seguente tabella.

 

Fascia oraria

Liv. 10

Liv. 9

Liv. 8

Liv. 7

Liv. 6

Liv. 5

Liv. 4

Liv. 3

Liv. 2

Liv. 1

1 (14.00-14.59) - (20.00-20.59) 7,00 6,50 6,00 5,50 5,50 5,00 4,50 4,00 4,00 3,50
2 (15.00-15.59) - (21.00-21.59) 5,50 5,00 5,00 4,50 4,00 4,00 3,50 3,50 3,00 2,50
3 (16.00-16.59) - (22.00-22.59) 4,00 4,00 3,50 3,50 3,00 3,00 2,50 2,50 2,50 2,00
4 (17.00-23.00) 3,00 2,50 2,50 2,50 2,00 2,00 2,00 1,50 1,50 1,50
5 (17.01-17.59) - (23.01-23.59) 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,50 4,00
6 (18.00-18.59) - (0.00-0.59) 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,50 4,00
7 (19.00-19.59) - (1.00-1.59) 4,00 4,00 3,50 3,50 3,00 3,00 2,50 2,50 2,00 2,00
8 (20.00-20.59) - (2.00-2.59) - - - - - - - - - -
9 (21.00) - (3.00) - - - - - - - - - -
10 (21.01-21.59) - (3.01-3.59) 5,00 4,50 4,50 4,00 4,00 3,50 3,00 3,00 2,50 2,50
11 (22.00-22.59) - (4.00-4.59) 2,50 2,50 2.00 2,00 2,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,00

Per i lavoratori delle città di Roma e Napoli, stante la diversa regolamentazione delle fasce orarie del lavoro promiscuo e notturno previste dal previgente CCNL, gli importi di cui sopra potranno essere rimodulati a livello aziendale per tener conto di tali peculiarità.

Compensazione incidenza domenicale
Ai lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL che hanno lavorato in modo strutturale nelle giornate di domenica nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2018 ed hanno beneficiato del trattamento economico a titolo di incidenza domenicale previsto dalla previgente disciplina contrattuale, a partire dalla data di entrata in vigore dei presente CCNL sarà riconosciuta la seguente misura compensativa a fronte del superamento dell’istituto dell’incidenza domenicale. Per ciascuna domenica lavorata ogni lavoratore poligrafico riceverà un importo in cifra fissa nelle seguenti misure:

Livelli

Importi in Euro

Livello 10-9 14,00
Livello 8-7 12,00
Livello 6-5 10,00
Livello 4-3 8,00
Livello 2-1 6,00

Fondo di previdenza integrativa
Il nuovo CCNL dispone che:
1. l’aliquota di contribuzione al Fondo Casella è fissata nella misura complessiva del 23,45%, come di seguito composta:
- aliquota di capitalizzazione 1,70%, comprensiva della quota a carico dipendente dello 0,50%;
- aliquota a solidarietà 21,75%;
2. limitatamente ai lavoratori addetti a lavorazioni non attinenti i giornali quotidiani, l’aliquota di contribuzione al Fondo Casella è fissata nella misura complessiva del 4,40%, come di seguito composta:
- aliquota di capitalizzazione 1,20% a carico azienda e 1% a carico lavoratore;
- aliquota a solidarietà 2,20% a carico azienda;

Previdenza integrativa per le nuove assunzioni
Per le assunzioni a tempo determinato o indeterminato e/o le trasformazioni di preesistenti rapporti di lavoro che non siano stati regolamentati dal CCNL Poligrafico negli ultimi 2 anni, che verranno effettuate a partire dall’entrata in vigore del presente CCNL e fino alla scadenza dello stesso, la misura del contributo per il trattamento di pensionamento integrativo dovuto al Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani "Fondo Casella" è fissato nella misura complessiva del 4,20% della retribuzione assunta a base di calcolo per la contribuzione Inps.
Il contributo è ripartito nella seguente misura:
- a carico azienda 1,20% per capitalizzazione e 2 % per solidarietà;
- a carico lavoratore 1% per capitalizzazione.
Tale regime contributivo trova applicazione per la durata di anni 10 e sarà soggetto a verifiche intermedie finalizzate al monitoraggio delle condizioni indicate nei documento attuariale allegato.

A) Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato
E’ disciplinato dal D.Lgs. 15/6/2015, n. 81 e successive integrazioni e modificazioni. I limiti quantitativi della somministrazione a tempo determinato sono fissati nella misura del 25% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell'anno precedente, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera C).

B) Contratto a termine
I contratti a termine sono disciplinati dal D.Lgs. 15/6/2015, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.
La durata massima dei contratti di lavoro a termine è fissata a 36 mesi.
Fermo restando quanto sopra, trascorso il periodo complessivo di 36 mesi, ricorrendone i presupposti, è possibile, anche al fine di favorire prospettive di trasformazione dei rapporti di lavoro a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, stipulare un ulteriore contratto a termine, in regime di deroga assistita ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. 15/6/2015, n. 81, per una durata massima di 12 mesi, il limite di 6 mesi previsto dall’art. 24, comma 1 del richiamato D.Lgs. è elevato a 12 mesi.
Fatto salvo quanto disposto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 15/6/2015, n. 81, e quanto previsto alla successiva lettera C), il numero complessivo dei contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente, conteggiando tra questi i lavoratori part-time, secondo le disposizioni di cui all’art. 9 del D.Lgs. 15/6/2015 n. 81, i dirigenti a tempo indeterminato e gli apprendisti; per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
Gli intervalli tra un contratto a termine e il successivo sono stabiliti in 10 e 20 giorni rispettivamente per i contratti con durata iniziale fino a 6 mesi e per i contratti con durata iniziale superiore a 6 mesi.
In caso di malattia e infortunio non sul lavoro la conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a termine è limitata ad un periodo massimo pari ad 1/4 della durata del contratto e comunque non si estende oltre la scadenza del termine apposto al contratto. L’integrazione economica a carico dell'azienda cessa con l’esaurimento del periodo di conservazione del posto ai sensi del comma precedente e/o con il cessare dell'indennità economica da parte dell’INPS.

C) Sommatoria
I lavoratori assunti con i contratti di cui alle precedenti lettere A) e B) non potranno contemporaneamente superare il 35% dei contratti a tempo indeterminato in atto nell’impresa al 31 dicembre dell’anno precedente.
L’azienda potrà però fare ricorso anche ad una percentuale superiore a quella espressamente stabilita nel presente articolo per ciascuna tipologia di contratto (tempi determinati o somministrati) fino alla misura massima del 35%, detraendola dalia percentuale prevista per l’altra tipologia di contratto. In ogni caso la suddetta percentuale massima del 35% non potrà essere superata nelle singole aree omogenee così come delineate nelle specifiche realtà aziendali.

D) Contratto di apprendistato professionalizzante
La durata del contratto di apprendistato professionalizzante, in conformità al D.Lgs. 15/6/2015 n. 81, non può essere superiore a 3 anni.
Per l’assunzione in prova e per la regolamentazione del periodo di prova si applicano le norme contrattuali previste per gli operai e gli impiegati.
Al lavoratore assunto con contratto di apprendistato è attribuito il livello/profilo professionale da conseguire. La retribuzione dell’apprendista viene determinata dalle percentuali di seguito riportate calcolate sul minimo salariale del livello di inquadramento:
- 1° anno: 70%;
- 2° anno: 80%;
- 3° anno: 90%.