Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 gennaio 2017, n. 1801

Professionisti - Avvocato - Prestazioni professionali - Onorari - Tariffe

 

Svolgimento del processo

 

L’avv. S.C., con ricorso aI sensi dell’art 28 della legge 794/1942 - come modificato dall’art. 14 del decreto legislativo 150/2011- depositato il 6 agosto 2012 innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, chiese che venissero determinate le spese, i diritti e gli onorari per l’attività svolta in favore di F.V. nell’ambito di un procedimento divisionale che si era svolto, in primo grado, dando come esito la sentenza non definitiva n 348/2002 e quella definitiva n 672/2011 nonché, in secondo grado (contro la sentenza non definitiva ) con la decisione n. 977/2008, prospettando la somma complessivamente dovuta in quella di euro 25,111,04, al netto di acconti per euro 6.291,15.

Il V. contestò sotto vari profili l’ammontare del dovuto e sottolineò di aver corrisposto ulteriori euro 5.000,00 a mezzo di assegni bancari.

L’adito giudicante, pronunciando ordinanza 343/2013, riconobbe in favore del professionista la minor somma di euro 6.185,76, di cui euro 785,76 per esborsi ed euro 5.400,00 per compensi, da un lato ritenendo non provato che l’importo di euro 5.000,00 fosse ulteriore rispetto a quanto portato dalle fatture di acconto; dall’altro giudicando applicabili le nuove tariffe portate dal D.M. 140/2012, con la conseguente unificazione degli importi richiesti per diritti procuratori con gli onorari difensivi e la non applicabilità del principio secondo il quale i primi dovevano andare determinati secondo le tariffe vigenti al momento di ogni singola prestazione professionale, mentre i secondi dovevano essere liquidati secondo le tariffe vigenti al momento dell’esito finale della lite.

Per la cassazione dell’anzidetta ordinanza ha proposto ricorso il C. sulla base di due motivi; il V. ha risposto con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

1 - Con il primo motivo viene denunciata la erronea applicazione del D.M. 140/2012 assumendo che tale nuova normativa avrebbe dovuto trovare applicazione solo ai procedimenti non ancora conclusi al momento della richiesta di liquidazione mentre dalla cronistoria dell’attività prestata in favore del V. sarebbe emerso che alla data dell’agosto 2012 i vari procedimenti si erano conclusi.

1.a - La censura è fondata perché il Collegio, posti gli estremi temporali come esposti nella descrizione degli antecedenti di fatto, non trova ragioni per derogare all’insegnamento di legittimità (Cass. Sez. Un. n.17405/2012 ) a mente del quale "in tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all'art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata".

2 - Il secondo motivo, subordinato al rigetto del precedente, rimane assorbito.

L’ordinanza va cassata con rinvio al Tribunale di Salerno, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa l’impugnata decisione in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Salerno anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.