Legislazione - MINISTERO INTERNO - Decreto ministeriale 22 dicembre 2018, n. 151

Regolamento di attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impegnano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

 

Art. 1

Criteri per la determinazione e l'aggiornamento del costo medio del rimpatrio

 

1. Il costo medio del rimpatrio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, avuto riguardo all'anno in cui è pronunciata la sentenza di condanna, è dato dalla media nel triennio che precede l'anno anteriore a quello cui il costo medio si riferisce dei valori risultanti dal rapporto tra il totale degli oneri sostenuti annualmente per il rimpatrio dei cittadini stranieri e il numero complessivo dei rimpatri eseguiti nel medesimo anno. Il costo medio del rimpatrio è aumentato nella misura del 30% in ragione all'incidenza degli oneri economici connessi ai servizi di accompagnamento e scorta, con arrotondamento dell'unità di euro, per eccesso o per difetto, a seconda che le cifre decimali del calcolo siano superiori o inferiori a 50.

2. Al costo medio del rimpatrio, calcolato secondo i criteri di cui al comma 1, si applica la variazione media, relativa all'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, elaborata dall'Istituto nazionale di statistica.

 

Art. 2

Modalità di pagamento e riassegnazione dei proventi

 

1. La sanzione amministrativa accessoria di cui all'articolo 22, comma 12-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è versata in unica soluzione sul capitolo n. 3648 del capo XIV dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

2. I proventi derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa accessoria di cui all'articolo 22, comma 12-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, nella misura e per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 3

Determinazione del costo medio del rimpatrio

 

1. Il costo medio del rimpatrio per ogni lavoratore straniero assunto illegalmente, complessivamente determinato secondo tutti i criteri di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, è fissato, per l'anno 2018 in euro 1398,00. (1)

2. Con decreto del Capo della Polizia direttore generale della Pubblica Sicurezza, su proposta del Direttore Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, il costo medio del rimpatrio è determinato in aggiornamento entro il 30 gennaio di ogni anno, sulla base dei medesimi criteri richiamati al comma 1.

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(1) Ai sensi dell’art. 1, comma 1, D.M. 22 febbraio 2019, il costo medio del rimpatrio, di cui al presente comma, a decorrere dal 12 aprile 2019, è determinato in aggiornamento, per l'anno 2019, in euro 2.052,00; ai sensi dell’art. 1, comma 1, D.M. 31 gennaio 2020, il costo medio del rimpatrio, di cui al presente comma, fissato per l'anno 2018 in euro 1.398,00, a decorrere dal 18 marzo 2020, è determinato in aggiornamento, per l'anno 2020, in euro 1.971,00; ai sensi dell’art. 1, comma 1, D.M. 26 gennaio 2021, il costo medio del rimpatrio, di cui al presente comma, fissato per l'anno 2018 in euro 1.398,00, a decorrere dal 21 marzo 2021, è determinato in aggiornamento, per l'anno 2021, in euro 1.905,00; ai sensi dell’art. 1, comma 1, D.M. 7 maggio 2022, il costo medio del rimpatrio, di cui al presente comma, fissato per l’anno 2021 in euro 1905,00, a decorrere dal 30 giugno 2022, è determinato in aggiornamento, per l’anno 2022, in euro 1798,00; ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.M. 3 febbraio 2023, il costo medio del rimpatrio, di cui al presente comma, fissato per l'anno 2022 in euro 1.798,00, a decorrere dal 30 giugno 2023, è determinato in aggiornamento, per l'anno 2023, in euro 2.365,23.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 15 febbraio 2019, n. 39.