Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 ottobre 2016, n. 19716

Contratto di agenzia - Provvigioni - Vendita della merce fuori dalla zona assegnata all’agente - Diritto di esclusiva

 

Svolgimento del processo

 

Con atto di citazione notificato il 18/7/02 la società C. di C.C. & C. snc, già agente della società F.Ili B. distillerie spa per la provincia di Bologna, conveniva quest'ultima davanti al tribunale di Milano chiedendone la condanna al pagamento di provvigioni maturate su contratti di vendita di merce da lei promossi.

In particolare, per quanto qui ancora interessa, l'attrice lamentava che, con riferimento ai contratti conclusi con il Consorzio I.C.C. a r.l., fornitore di tutte le cooperative la regione Emilia-Romagna, le erano state riconosciute soltanto le provvigioni maturate sui contratti di compravendita aventi ad oggetto merce consegnata nella sua zona, in tal modo violandosi il suo diritto di ottenere le provvigioni su tutti i contratti conclusi con il Consorzio I., giacché tutti tali contratti costituivano il frutto dell'attività di promozione e raccolta di ordini da lei svolta, indipendentemente dalla circostanza che la merce venisse poi consegnata a cooperative aventi sede nella provincia di Bologna o in altre province dell'Emilia-Romagna.

Il tribunale - disattesa l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta F.lli B. spa - rigettò la domanda dell'attrice. La corte d'appello di Milano, adita dall'attrice con appello principale e dalla convenuta con appello incidentale condizionato (sulla statuizione di rigetto dell'eccezione di prescrizione), rigettò l'appello principale e dichiarò assorbito l'appello incidentale condizionato.

La corte ambrosiana, riferendosi al periodo successivo al 22 maggio 1989 (per il periodo precedente la sentenza gravata - con statuizione non impugnata in questa sede ed oramai passata in giudicato - ha ritenuto qualunque pretesa della C. snc preclusa da un accordo transattivo intervenuto tra le parti), ha affermato che l'agente non aveva diritto alle provvigioni sulle vendite relativa alla merce consegnata fuori dalla zona a lei assegnata, essendo stata dimostrata per testi l'intervenuta conclusione di un accordo per la ripartizione di dette provvigioni tra i vari agenti delle zone interessate dalla successiva distribuzione; accordo che peraltro, secondo la sentenza gravata, troverebbe fondamento nel diritto di esclusiva di ciascun agente nella zona a lui assegnata, non derogabile neppure nei casi di fornitura effettuate a favore di una catena commerciale formata da una società capogruppo e da un gruppo di affiliati.

Avverso la sentenza di secondo grado la società C. snc ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, rispettivamente riferiti:

1) alla violazione dell'articolo 1743 c.c. in cui la sentenza gravata sarebbe incorsa assegnando rilevanza, ai fini della diritto dell'agente alla provvigione, al luogo di esecuzione, invece che di conclusione e di promozione, dei contratti;

2) al vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché di violazione dell’articolo 1742 c.c., in cui la sentenza gravata sarebbe incorsa ritenendo provato un accordo in ordine alla distribuzione delle provvigioni tra gli agenti senza precisare quali soggetti farebbero parte di tale accordo e, quindi, senza considerare che il medesimo coinvolgeva anche la proponente e, pertanto, non poteva essere provato per testi ai sensi dell'articolo 1742 c.c.

La F.lli B. spa ha resistito al ricorso, deducendone in limine la tardività, ed proposto a propria volta ricorso incidentale condizionato, con un motivo, ancora sulla questione della prescrizione.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 18.5.16, per la quale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

 

Motivi della decisione

 

Le eccezioni preliminari di tardività del ricorso sollevate dalla società contro ricorrente vanno giudicate infondate perché:

- il nuovo testo dell'articolo 327 c.p.c. è stato introdotto dall'articolo 46 (e non 47, come erroneamente riportato nel controricorso) della legge 69/09, cosicché non trova applicazione il quinto comma dell'articolo 58 della stessa legge 69/09, bensì il primo comma del medesimo articolo, alla cui stregua "Fatto salvo guanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore - nel presente procedimento trova applicazione la sospensione feriale dei termini, in quanto il giudizio di merito è stato trattato con il rito civile e non con il rito del lavoro (cfr. Cass. 2948/15: "L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte e quindi in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato in relazione alla qualificazione dell’azione (giusta od errata che sia) effettuata dal giudice");

- ai fini della tempestività della notifica effettuata dall’avvocato ai sensi della legge 53/94 non rileva la data della consegna dell'atto destinatario ma la data della relata redatta dall'avvocato stesso (nella specie, 23/2/12, tempestive rispetto alla data di deposito della sentenza gravata, 13/1/11); cfr., in termini, Cass. 15234/14: "Il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario, previsto daII'art. 149 cod. proc. civ., è applicabile anche alla notificazione effettuata dall'avvocato, munito della procura alle liti e dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine cui è iscritto, a norma dell'art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 53. Ne consegue che, per stabilire la tempestività o la tardività della notifica, rileva unicamente la data di consegna del plico all'agente postale incaricato del recapito secondo le modalità stabilite dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.

Passando all'esame del ricorso principale, va preliminarmente rilevato che la sentenza gravata si regge sulla seguente costruzione argomentativa;

a) in primo luogo, si afferma l’esistenza di un accordo per la ripartizione delle provvigioni tra i vari agenti, in relazione ai quale, come si legge a pag. 9 della sentenza, sarebbe "del tutto irrilevante che il criterio di ripartizione possa essere stato imposto dalla F.lli B., piuttosto che concordato con ogni singolo agente" (frase da cui si desume che, secondo l'accertamento di fatto operato dalla corte d'appello, la F.lli B. spa era parte di tale accordo);

b) d'altro lato, si afferma (ancora pag. 9 della sentenza) che il suddetto accordo risponderebbe "ad un preciso criterio legale che non risulta, lo si ribadisce, essere stato nel concreto derogato" ; criterio consistente nel diritto di esclusiva di ciascun agente nella propria zona, "non derogabile neppure nei casi di fornitura effettuate a favore di una catena commerciale formata da una società capogruppo e da un gruppo di affiliati".

Il ricorrente censura il passaggio argomentativo sub a) con il secondo motivo e il passaggio argomentativo sub b) con il primo motivo.

I motivi possono essere esaminati contestualmente e appaiono fondati. Secondo la sentenza gravata, in sostanza, il diritto della società C. alla provvigione sarebbe stato validamente posto nel nulla da un accordo - concluso tra la stessa C. snc e gli altri agenti della F.lli B. spa, assegnatari di zone diverse da Bologna, ed al quale avrebbe preso parte la stessa società F.lli B. spa - tendente ad assegnare le provvigioni maturate sugli acquisti effettuati dalla società capofila di una catena di punti di vendita presenti sull'intero territorio regionale all'agente nella cui zona si trova la singola unità commerciale della catena destinataria della merce oggetto dell’acquisto; tale accordo, secondo la corte distrettuale, sarebbe stato funzionale a garantire il diritto di esclusiva di ciascun agente ("non derogabile neppure nei casi di fornitura effettuate a favore di una catena commerciale formata da una società capogruppo e da un gruppo di affiliati") in relazione alle provvigioni concernenti l'acquisto di merci destinate a punti vendita aventi sede nella sua zona.

II ragionamento della corte distrettuale risulta fondato sull'accertamento di un fatto (la conclusione di un accordo di ripartizione delle provvigioni tra gli agenti della F.lli B. spa) la cui dimostrazione processuale è stata fornita, secondo la sentenza gravata, da una prova testimoniale. La prova testimoniale, tuttavia, non poteva essere ammessa (come dedotto dalla ricorrente nel secondo mezzo di ricorso), giacché, risultando dalla stessa sentenza gravata che al suddetto accordo aveva partecipato anche la proponente F.lli B. spa, il medesimo doveva essere provato per iscritto sia ai sensi del disposto dell'articolo 1742 c.c. (nel testo novellato dal decreto legislativo n. 309/91), sia ai sensi della previgente disciplina di fonte collettiva (cfr. Cass. n. 1777/04: "Per il contratto di agenzia, pur se stipulato prima dell'entrata in vigore della modifica dell’art. 1742 c.c. introdotta col decreto legislativo 10 settembre 1991 n. 303, di attuazione della direttiva CEE n. 86/653, è richiesta la forma scritta, in quanto prevista dalla relativa contrattazione collettiva.").

Né, sotto altro aspetto, la decisione impugnata potrebbe reggersi sulla base del secondo passaggio argomentativo della sentenza gravata, per il quale detto accordo costituirebbe mera attuazione del diritto degli agenti operanti in province diverse da Bologna di percepire la provvigione sugli acquisti di merci inviate In punti vendita presenti nella loro zona. Detto argomento, infatti, si fonda sull'assunto che il diritto alla provvigione sorga in capo all'agente nella cui zona il contratto sia stato eseguito, ma tale assunto è giuridicamente errato. La censura al riguardo proposta nel primo motivo del ricorso per cassazione va infatti condivisa, avendo questa Corte già chiarito, con la sentenza n. 401/80 che, ai fini del diritto alla provvigione spettante all'agente non rileva il luogo in cui il contratto sia stato formalmente concluso od eseguito bensì quello in cui il contratto sta stato promosso o avrebbe potuto essere promosso per essere ivi la sede del cliente, a meno che il preponente non dimostri l’inesistenza in concreto per l’agente della possibilità di promuovere la conclusione di contratti con il cliente avente la sua sede nella zona assegnata in esclusiva all'agente, per essersi il cliente spogliato della possibilità di tale conclusione per averla delegata, a causa di reali e sostanziali ragioni organizzative, a persone preposte alle articolazioni territoriali esistenti fuori zona, avvenendo nella sede dell'impresa o del cliente la mera registrazione dei contratti, altrove promossi.

In sostanza il diritto della C. snc alle provvigione sulle vendite da lei promosse al Consorzio I.C.C. a r.l. Non contrasta con il diritto di esclusiva degli agenti nella cui zona si trovano le cooperative a cui detto Consorzio faceva spedire la merce acquistata, perché tale diritto di esclusiva dava a questi agenti il diritto alla provvigione sulle vendite promosse o concluse (non su quelle meramente eseguite) nelle loro rispettive zone; né, d'altra parte, è stata ritualmente acquisita la prova di un patto con cui la società C. abbia rinunciato a percepire le provvigioni per i contratti da lei conclusi con il Consorzio I.C.C. a r.l., pacificamente avente sede nella zona a lei assegnata.

Il ricorso principale va dunque in definitiva accolto in relazione ad entrambi mezzi in cui esso si articola.

Il ricorso incidentale della F.Ili B. spa va invece giudicato inammissibile per carenza di interesse, in quanto la sentenza gravata non contiene alcuna statuizione sulla questione della prescrizione del credito dell'agente, avendo la corte territoriale dichiarato tale questione assorbita dal rigetto della domanda della C. snc per ragioni di merito. La questione della prescrizione è dunque riproponile dalla odierna contro ricorrente in sede di rinvio (cfr. Cass. n. 574/16: "È inammissibile il ricorso incidentale, sia pure condizionato, con il quale la parte vittoriosa in sede di merito riproponga questioni su cui i giudici di appello non si sono pronunciati, avendole ritenute assorbite dalla statuizione adottata, in quanto tali questioni, nel caso di cassazione della sentenza, rimangono impregiudicate e possono essere dedotte davanti al giudice di rinvio.")

In definitiva il ricorso principale va accolto, quello incidentale va dichiarato inammissibile e la sentenza gravata va cassata con rinvio alla corte territoriale, che si atterrà ai principi sopra espressi.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale, cassa la sentenza gravata e rinvia ad altra sezione della corte d'appello di Milano, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.