Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 09 giugno 2017, n. 14465

Cartella esattoriale - Recupero dei contributi previdenziali per contratti di formazione e lavoro - Aiuti de minimis - Soglia di centomila euro su un periodo di tre anni - Azione di recupero aiuti di Stato incompatibili - Prescrizione decennale

 

Rilevato che

 

la Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata in data 9 marzo 2011, ha rigettato l'appello proposto da S.L. per la Produzione industriale del S. s.p.a. contro la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto - rideterminando l'importo in misura inferiore - l'opposizione proposta dalla stessa appellante contro la cartella di pagamento notificata in data 23/5/2007 nell'interesse dell'Inps per il recupero dei contributi previdenziali relativi a contratti di formazione e lavoro stipulati nel periodo gennaio 1999-2001, ritenuti aiuti di Stato non conformi al Trattato CE con decisione della Commissione europea in data 11 maggio 1999, n. 2000/128/CE, poi confermata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee con sentenza 7 marzo 2002, causa C-310/99 e ribadita dalla medesima Corte con pronunzia del 1 aprile 2004, causa C-99/02;

contro la sentenza la società propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, cui resiste l'Inps con controricorso, anche per conto della Società di cartolarizzazione dei crediti Inps;

il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte, concludendo per il rigetto del ricorso; considerato che:

1. sul primo motivo di ricorso, fondato sulla errata applicazione delle norme in materia di aiuti di importanza minore (art. 87, paragrafo 1, del Trattato Cee) vanno richiamate le argomentazioni già svolte nei precedenti di questa Corte (a partire da Cass. 20/5/2011, n. 11228; Cass. 6671/2012; Cass. n. 6158/2013; 15312/2016; 25269/2016);

la regola de minimis costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, stabilendo «una soglia di aiuto al di sotto della quale l'art. 92, n. 1, del Trattato può considerarsi inapplicabile»;

le specifiche condizioni concretizzanti l'applicabilità della regola de minimis sono elementi costitutivi del diritto a beneficiare dello sgravio contributivo e, come tali, in conformità ai principi in tema di onere probatorio, devono essere provati dal soggetto beneficiario;

per la sussistenza di tali condizioni non basta che l'importo chiesto in recupero ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata dalla Commissione, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto, comprendendovi qualsiasi aiuto pubblico accordato, anche quale aiuto de minimis (v. pure Corte di Giustizia CE, sentenza del 7.3.2002, C-310/99, in cui sono state precisate le esigenze che sottendono la regola);

la Commissione, in applicazione della regola de minimis, non ha fatto distinzione tra la parte giudicata compatibile e la parte giudicata incompatibile del regime di aiuti di cui trattasi, sicché non può ritenersi che la regola de minimis possa essere considerata quale previsione del diritto ad una detrazione da quanto dovuto;

la Corte di Giustizia CE, con la sentenza del 7.3.2002, C-310/99, ha precisato (punti 94 e 95) «... che la regola de minimis risponde ad esigenze di semplificazione amministrativa sia per gli Stati membri sia per i servizi della Commissione, la quale deve poter concentrare le sue risorse sui casi di effettiva importanza a livello comunitario.

pertanto, giustamente la Commissione, in applicazione della regola de minimis, non ha fatto distinzione tra la parte giudicata compatibile e la parte giudicata incompatibile del regime di aiuti di cui trattasi»;

il principio di diritto affermato da questa Corte è pertanto il seguente: «In materia di divieti a tutela della concorrenza nell'ordinamento comunitario, l'esenzione degli aiuti di Stato d'importanza minore il cui importo complessivo non può superare la soglia di centomila euro su un periodo di tre anni, soglia raddoppiata dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, costituisce un'eccezione al divieto generale degli aiuti di Stato, sicché la sussistenza delle relative condizioni è elemento costitutivo del diritto e deve essere provata dal beneficiario; in particolare, il beneficiario deve provare il rispetto del limite della categoria de minimis con riguardo non al singolo aiuto, ma al periodo di tre anni, decorrente dal momento del primo aiuto, comprendendo ogni altro aiuto pubblico accordato quale aiuto de minimis» (Cass. 3/5/2012, n. 6671);

in conclusione, per il rispetto del principio del de minimis, non basta che l'importo chiesto in recupero ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata dalla Commissione, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo (Cass. 25/7/2016 n. 15312);

la Corte territoriale ha dato compiuta applicazione al principio in esame, rilevando che il contributo deve essere recuperato nella sua interezza, non solo per la parte eccedente la quota del de minimis, ed essendo emerso dagli atti di causa che l'appellante ha fruito di aiuti legittimi, per gli sgravi contributivi sui contratti di formazione e lavoro conformi ai parametri stabiliti dalla commissione europea, ben superiori al limite di € 100.000, sicché egli non può invocare la regola del de minimis per quelli non compatibili;

rimangono così assorbite le ulteriori questioni proposte dalla ricorrente nel motivo in esame;

2. con il secondo motivo di ricorso la parte censura la sentenza per la violazione delle norme in tema di prescrizione, nonché per l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione anche con riguardo alla data di notifica della cartella di pagamento rispetto a quelle di insorgenza delle omissioni contributive;

la questione è stata già affrontata e risolta da questa Corte con le pronunce 3/5/2012, nn. 6671, 6672 e 6673 e, da ultimo, con le sentenze 25/7/2016, n. 15312; Cass. 21/11/2016, n. 23654, e 5/12/2016, n. 24808, ai quali il Collegio intende dare continuità, nonostante le pur diffuse argomentazioni esposte nel ricorso;

la giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso che, agli effetti del recupero degli sgravi contributivi integranti aiuti di Stato incompatibili col mercato comune, vale il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod.civ., decorrente dalla notifica alla Repubblica Italiana della decisione comunitaria di recupero, atteso che, ai sensi degli artt. 14 e 15 del Regolamento (CE) n. 659/1999, siccome interpretati dalla giurisprudenza comunitaria, le procedure di recupero sono disciplinate dal diritto nazionale, ex art. 14 cit., nel rispetto del principio di equivalenza fra le discipline, comunitaria e interna, nonché del principio di effettività del rimedio;

per contro, e per le ragioni già esposte nei precedenti citati, non possono ritenersi applicabili né il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione ex art. 2033 cod. civ., né il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, I. n. 335/1995, riguardando tale disposizione le sole contribuzioni di previdenza e assistenza sociale, laddove l'incompatibilità comunitaria può riguardare qualsiasi tipo di aiuto, sicché non è possibile assimilare l'azione di recupero dello sgravio da aiuto di Stato illegittimo e l'azione di pagamento di contributi non versati e applicare analogicamente alla prima il termine di prescrizione proprio della seconda (cfr. in termini Cass. nn. 6671 e 6756 del 2012; V. pure Cass. 16/5/2013, n. 11913);

al riguardo non rileva che l'Inps utilizzi per il recupero dei contributi in esame la procedura di iscrizione a ruolo e della successiva formazione della cartella esattoriale, secondo le previsioni della d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, discendendo tale utilizzazione dal mero fatto che l'attività di recupero ha ad oggetto sgravi di natura contributiva, ma non incide sulla qualificazione giuridica dell'azione;

la rilevata differenziazione tra l’azione diretta al pagamento dei contributi omessi o evasi e quella diretta al recupero degli aiuti di Stato illegittimamente concessi comporta la manifesta infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale in ordine alla corrispondente diversa durata del termine prescrizionale, dovendosi peraltro rilevare, anche con riferimento ai correlati diritti dei lavoratori interessati, che la stessa disciplina di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, non è legislativamente prevista come di esclusiva applicazione in tema di pagamento di contributi omessi od evasi, residuando l'ordinario termine decennale per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, in caso di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente (v. Cass. n. 6158/2013);

argomenti in contrario non possono trarsi dalla sentenza della Corte cost. n. 125 del 2009: la Corte, nel ritenere non plausibile l'individuazione dell'art. 15 del citato regolamento comunitario come norma applicabile nell'ambito dell'azione di recupero proposta dallo Stato membro nei confronti del beneficiario degli aiuti ritenuti incompatibili, ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale, rilevando il difetto di motivazione nella ordinanza di remissione nella parte in cui ha ritenuto applicabile, alla fattispecie oggetto del giudizio principale, il termine di prescrizione quinquennale stabilito dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 per le obbligazioni contributive, senza approfondire la rilevanza, ai fini dell'individuazione della natura dell'obbligazione, della sua finalità di porre rimedio alla violazione del diritto comunitario, in quanto diretta al recupero di aiuti di Stato accertati in via definitiva come illegittimi da una decisione della Commissione e da due sentenze della Corte di giustizia;

in tale decisione la Corte costituzionale non ha compiuto alcuna opzione in ordine al termine di prescrizione applicabile alle fattispecie in esame, ma piuttosto ha ribadito che tanto la decisione della commissione europea quanto il regolamento hanno demandato allo Stato la scelta delle modalità per esercitare il recupero, purché fondate sui principi di equivalenza e di effettività (vedi pure Cass. 19/11/2010, n. 23418);

circa il dies a quo della prescrizione, esso va ravvisato nel giorno della notifica della decisione della Commissione allo Stato membro (4/6/1999), poiché solo da tale momento l'aiuto erogato è qualificabile come illegale (Cass. 22/07/2015, n. 15414);

nel caso in esame la prescrizione non è maturata anche a voler ritenere che il primo atto interruttivo della prescrizione sia dato dalla notifica della cartella di pagamento;

ne consegue l'assorbimento delle altre questioni poste nel motivo in esame;

3. il terzo motivo, basato sulla errata applicazione della decisione della Commissione europea dell'11 maggio 1999 e delle sentenze della Corte di giustizia C- 310-1999 e C- 99-2002, riguarda la legittimazione dell'Inps di agire per il recupero dei contributi; esso è pure infondato;

questa Corte ha affermato la legittimità della restituzione degli sgravi indebiti all'INPS e la consequenziale legitimatio ad causam dell'Istituto nelle cause volte al loro recupero, le quali non necessitano di alcuna specifica disposizione normativa ad hoc, essendo l'Istituto il soggetto pubblico che, salva diversa disposizione, è istituzionalmente deputato alla riscossione della contribuzione previdenziale mediante gli strumenti giuridici ordinariamente previsti a tal fine (Cass. nn. 7402/2013 e 15312/2016; da ultimo, Cass. 21/11/2016, n. 23654);

questa interpretazione non si pone in contrasto con le norme del trattato dell'Unione europea di cui la controricorrente assume la violazione, considerato che l'art. 14 del regolamento CE n. 659 del 1999 precisa che il recupero deve essere effettuato senza indugio «secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della commi», (vedi pure sentenza Corte cost. n. 125 del 2009), sicché è lo stesso regolamento a demandare allo Stato membro la individuazione delle forme che, nel rispetto del principio della effettività e della parità di trattamento, assicurino il recupero degli aiuti di Stato;

4. manifestamente infondata è, come si è su accennato, la questione della legittimità costituzionale di un termine di prescrizione prescrizionale (decennale) diverso da quello previsto in materia di omissioni contributive dalla legge n. 335/1995, per violazione degli articoli tre, 53, 97 della costituzione;

è stato infatti rilevato (Cass. n. 6158/2013, cit.) che vi è una rilevante differenza tra l'azione diretta al pagamento dei contributi omessi o evasi e quella diretta al recupero degli aiuti di Stato illegittimamente concessi, che giustifica un diverso regime prescrizionale e comporta la manifesta infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale in ordine alla corrispondente diversa durata del termine prescrizionale;

ugualmente, è manifestamente infondata l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia CE ai sensi dell'art. 267, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

posto infatti che, come già osservato, il recupero dell'aiuto deve essere attuato attraverso i mezzi e le procedure vigenti negli Stati membri, con il rispetto, appunto, del principio di equivalenza (come già reiteratamente affermato dalla Corte di Giustizia CE nelle sentenze più sopra ricordate), compete all'Autorità giudiziaria dello Stato che deve procedere al recupero individuare, sulla base della legislazione interna, la disciplina applicabile alla fattispecie, tenendo conto, fra l'altro, della normativa nazionale regolante i casi in cui è possibile fare ricorso all'analogia, e non potendo quindi ravvisarsi una violazione del suddetto principio di equivalenza nell'applicazione della disciplina generale prevista in tema di prescrizione, ove, come nella specie, non ricorrano, ratione temporis, disposizioni di diritto interno specificamente dettate per l'azione di che trattasi (come già evidenziato essendo in vigore solo dal 19.1.2013 la L. n. 234 del 2012);

anche con riferimento alla esatta interpretazione della regola del de minimis, le ragioni su esposte e l'espresso richiamo alla decisione della Corte di giustizia (punti 93 e seguenti), da cui sono derivati i principi espressi da questa Corte, escludono l'esigenza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia CE ai sensi dell'art. 267, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

la complessità delle questioni e l'esistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali di merito sorreggono la decisione di compensare le spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.