Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 giugno 2017, n. 14062

Controversia in materia di previdenza ed assistenza - Competenza del giudice del lavoro - Circoscrizione di residenza del ricorrente

 

Ragioni della decisione

 

P.P. ha promosso una controversia nei contronti dell’lNPS dinanzi al Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza.

Il Tribunale di Castrovillari si è dichiarato incompetente, ritenendo applicabile il terzo comma dell’art. 444 c.p.c. e ritenendo competente il Tribunale di Taranto.

Il Tribunale di Taranto, dianzi al quale la controversia è stata riassunta, si è a sua volta dichiarato incompetente, rimettendo la controversia dinanzi a questa Corte.

Il PG ha concluso per la competenza del Tribunale di Castrovillari ed il parere deve essere condiviso.

Il giudice del lavoro competente a decidere la controversia in materia di previdenza deve essere individuato in base a quanto disposto dall’art. 444 c.p.c.

La regola generale, dettata dal primo comma, è quella per cui le controversie in materia di previdenza ed assistenza sono di competenza del giudice del lavoro del Tribunale nella cui circoscrizione risiede il ricorrente.

Il terzo comma prevede una regola speciale per le controversie "relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi". Per queste controversie si considera il luogo in cui ha sede l'ufficio dell’ente.

Nel caso in esame la controversia è tra il lavoratore e l’INPS: si è fuori dall’ambito del terzo comma e si rientra nella regola generale prevista dal primo comma.

La competenza, pertanto, è del Tribunale di Castrovillari nella cui circoscrizione risiede l’attore e non del Tribunale di Taranto in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale.

Il collegio ha disposto che il provvedimento sia redatto con motivazione semplificata.

 

P.Q.M.

 

Dichiara la competenza del Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, al quale rimette la controversia. Fissa il termine di tre mesi dalla ricezione della comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente. Nulla sulle spese.