Bonus Mezzogiorno: cessione in affitto del punto vendita

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non costituisce causa di decadenza o di rideterminazione del credito d’imposta riconosciuto in relazione agli investimenti effettuati nel Mezzogiorno la cessione in affitto dell’intera unità locale (punto vendita) ad un soggetto terzo economicamente indipendente per la gestione dell’attività (Risposta a interpello n. 75/2019)

Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda le cause di decadenza e rideterminazione del Bonus Mezzogiorno approvato con la Legge di Bilancio 2016.
La società istante, in particolare, intende realizzare una nuova unità locale (supermercato), effettuando investimenti in impianti, macchinari e attrezzature in relazione ai quali beneficiare del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno; successivamente il punto vendita è concesso in gestione ad un soggetto terzo economicamente indipendente, mediante un contratto di affitto di ramo d’azienda e la stipula un contratto di affiliazione per la fornitura delle merci destinate alla rivendita.
Si pone allora il quesito se l’operazione di cessione in gestione del punto vendita, possa determinare la decadenza o la rideterminazione del beneficio, cd. "Bonus Mezzogiorno".
In base alla disciplina agevolativa, "se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti".
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’ipotesi esaminata non rientra tra quelle che determinano la decadenza o la rideterminazione del beneficio in quanto: "i beni oggetto di agevolazione non sono singolarmente dismessi o ceduti a terzi, ma circolano insieme all’azienda che verrà condotta dall’affittuario nell’ambito dell’esercizio di un’attività imprenditoriale. Gli stessi, inoltre, non sono destinati a strutture produttive diverse da quelle che darebbero diritto all'agevolazione, dal momento che la società beneficiaria, contestualmente all’acquisto di tali beni agevolati, concede in affitto a soggetti terzi economicamente indipendenti il nuovo punto vendita, che continuerà a essere ubicato nei territori agevolabili."
Peraltro, l’operazione rientra in un processo di integrazione verticale, in base al quale, una volta effettuato l’investimento agevolato, il supermercato è trasferito al gestore, col quale il concedente instaura un rapporto di affiliazione per la fornitura delle merci destinate alla rivendita. In ogni caso, al fine di rendere inoperante la rideterminazione del credito d’imposta, l’affittuario deve comunque far entrare in funzione i beni nell’ambito del compendio aziendale e non dismetterli per i cinque periodi d’imposta successivi.
Viceversa, integra la causa di rideterminazione del "Bonus Mezzogiorno" la differente ipotesi in cui il trasferimento dei beni sia qualificabile come locazione degli stessi. In tal caso, il credito d’imposta dovrà essere rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.