Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 31 gennaio 2017, n. 2512

Rapporto di lavoro - Mansioni - Inquadramento superiore - Dirigente - Elevato grado di professionalità

 

Svolgimento del processo

 

La Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata il 16 settembre 2010, ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda proposta da E. G. nei confronti dell'Istituto per il Credito Sportivo (di seguito: Istituto), volta ad ottenere l'inquadramento nel superiore livello dirigenziale.

La Corte anzidetta, premesso che la G. aveva svolto le mansioni di responsabile del Servizio Ispettorato e della Funzione di Controllo Interno dell'Istituto, ha ritenuto che dette mansioni erano proprie della qualifica di quadro direttivo rivestita dalla medesima, quali delineate dall'art. 66 del CCNL, mentre quelle previste per i dirigenti (art. 2 CCNL) richiedevano un elevato grado di autonomia e potere decisionale da esplicarsi in funzione di promozione, coordinamento e gestione generale per la realizzazione degli obiettivi dell'azienda, requisiti questi non ricorrenti nelle mansioni svolte dalla ricorrente.

Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso la G. sulla base di otto motivi. Resiste con controricorso l'Istituto del Credito Sportivo. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ.

 

Motivi della decisione

 

1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 420, commi 1, 4 e 5, e dell'art. 437 cod. proc. civ., deduce che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto corretta la decisione del giudice di primo grado che ha rigettato la richiesta di prova testimoniale formulata da essa ricorrente con il ricorso introduttivo.

Aggiunge, dopo aver riportato i capitoli di prova indicati in tale ricorso, che la Corte anzidetta ha omesso di considerare taluni di tali capitoli, ed in particolare quelli di cui ai punti 9 e 10, in cui erano descritte le mansioni di fatto svolte dalla ricorrente, corrispondenti all'inquadramento dirigenziale richiesto.

2. Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ., deduce che erroneamente la Corte di merito ha considerato prova sufficiente quella desunta dall'interrogatorio libero reso delle parti.

3. Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamenta che i giudici di merito hanno dato rilevanza, ai fini della decisione, alle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo relativo ad altro giudizio pendente tra le stesse parti, promosso da essa ricorrente ed avente ad oggetto la dequalificazione professionale.

4. Con il quarto motivo la ricorrente, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rileva che il giudice d'appello ha ritenuto corretto l'inquadramento di essa ricorrente nella categoria di quadro direttivo sulla base di un accordo aziendale firmato dall'Istituto con la UGL Credito, senza considerare che tale accordo era stato firmato in epoca successiva ai fatti per cui è controversia; che la ricorrente non faceva parte di tale organizzazione sindacale; che la UGL è una organizzazione sindacale assolutamente minoritaria nel comparto creditizio.

5. Con il quinto motivo la ricorrente, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, deduce che l'inquadramento nel livello dirigenziale è stato riconosciuto dall'Istituto a tutti coloro che avevano svolto le mansioni di responsabile del Servizio Ispettorato. Tale circostanza, diversamente da quanto affermato dalla Corte di merito, è stata dedotta non già ai fini dell'applicazione del principio di parità di trattamento, ma per dimostrare che il Servizio suddetto richiedeva

una responsabilità e una autonomia tali da giustificare l'inquadramento nel livello dirigenziale.

6. Con il sesto motivo la ricorrente, denunciando violazione dell'art. 2103 cod. civ., sostiene che, ai fini del superiore inquadramento, il giudice d'appello avrebbe dovuto verificare le mansioni in concreto svolte da essa ricorrente ed in particolare quelle di cui punti 9 e 10 del ricorso introduttivo, sopra citati. Tale omesso esame ha comportato un vizio logico nel percorso argomentativo della sentenza impugnata.

7. Con il settimo motivo la ricorrente lamenta l'errata interpretazione ed applicazione del CCNL dei dirigenti delle aziende di credito del 1 dicembre 2000, rilevando che tale contratto non considera dirigente soltanto chi sia preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale ovvero ad un settore autonomo di essa, ma anche chi sia stato investito - come essa ricorrente - di attribuzioni e poteri caratterizzati da un elevato grado di professionalità, di autonomia e potere decisionale, con funzioni di promozione, coordinamento e gestione generale al fine di realizzare gli obiettivi dell'impresa.

8. Con l'ottavo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 437, comma 2, cod. proc. civ., rileva che erroneamente la Corte territoriale ha respinto la richiesta di esibizione dei verbali del Consiglio di amministrazione dell'Istituto e di produzione documentale formulate con l'atto di appello, non tenendo conto che tali richieste erano conseguenti alle difese svolte dallo stesso Istituto con la memoria di costituzione del giudizio di primo grado e all'interrogatorio libero delle parti.

9. Il primo motivo non è fondato.

La Corte di merito ha ampiamente spiegato le ragioni per cui ha ritenuto di non ammettere la prova testimoniale dedotta dalla ricorrente, rilevando che le mansioni indicate al punto 7 del ricorso avevano formato oggetto di esame da parte del Tribunale; che le circostanze di cui ai punti 5 e 6 dello stesso ricorso contenevano valutazioni da parte dei testi (e quindi la prova era inammissibile) o avevano ad oggetto la capacità professionale della ricorrente (circostanza questa irrilevante ai fini della decisione), anziché le mansioni di fatto svolte dalla medesima.

Quanto alla circostanza di cui al punto 9 (responsabilità e direzione, da parte della ricorrente, del Servizio Ispettorato e della Funzione Controllo Interno dell'Istituto), la Corte territoriale, pur non richiamando espressamente tale punto, ha dato atto che le mansioni in esso indicate erano state esaminate dal giudice di primo grado, il quale aveva ritenuto che esse rientravano nella qualifica di appartenenza della G.

Correttamente quindi il giudice d'appello non ha ammesso la prova orale, rilevandosi per ultimo, quanto alla circostanza di cui al punto 10 del ricorso introduttivo, che la ricorrente non precisa la rilevanza, ai fini per cui è controversia, della sua nomina quale "componente di vari gruppi di lavoro: "Basilea 2" "trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari", "privacy".

10. Infondato è altresì il sesto motivo, correlato al primo, con il quale la ricorrente lamenta la mancata verifica delle mansioni svolte in concreto dalla medesima, quali descritte ai punti 9 e 10 dianzi indicati.

La Corte di merito ha infatti preso in esame le mansioni di fatto svolte dalla G. (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), rilevando che risultava documentalmente provato che l'Ufficio Ispettorato ed Internai Audit di cui la medesima era stata nominata responsabile era stato affidato nel dicembre 2002 ad una società esterna in conformità alle indicazioni della Banca d'Italia.

Ha aggiunto che la ricorrente svolgeva funzioni di collegamento tra l'Istituto e la società di revisione, nonché funzioni di supporto alla Direzione generale, "e ciò proprio perché l'attività di audit era esternalizzata e, quindi, essenzialmente di competenza della società terza". Inoltre la ricorrente non aveva poteri decisionali. L'ufficio, poi, al quale la G. era preposta "era formato essenzialmente dalla sola ricorrente, oltre ad un primo breve periodo in cui vi era un altro dipendente".

Ha quindi concluso, ponendo a raffronto le declaratorie contrattuali di quadro direttivo e di dirigente, che le funzioni espletate dalla ricorrente erano proprie della qualifica apicale di quadro direttivo a lei attribuita, mentre doveva escludersi il chiesto livello dirigenziale, atteso che ciò che caratterizza la figura del dirigente "è, non tanto, l'elevato grado di professionalità, ma l'elevato grado di autonomia e potere decisionale da esplicarsi in funzione di promozione, coordinamento e gestione generale per la realizzazione degli obiettivi dell'azienda".

11. Privi di fondamento sono altresì il secondo, il terzo, il quinto e l'ottavo motivo.

Il secondo perché, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ., il giudice può desumere argomenti di prova dalle dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio libero.

Il terzo perché il richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, al distinto giudizio promosso dalla ricorrente nei confronti dell'Istituto resistente - in cui la medesima, lamentando di essere stata sostanzialmente privata delle mansioni di quadro direttivo, non aveva fatto alcun cenno alla natura dirigenziale di tali mansioni - non ha assunto rilevanza decisiva, essendo la sentenza impugnata sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata (cfr. Cass. 11 febbraio 2011 n. 3386; Cass. 3 novembre 2011 n. 22753; Cass. 29 marzo 2013 n. 7931).

Il quinto perché la Corte di merito, nel l'afferma re che nel nostro ordinamento non vige in materia di lavoro il principio di parità di trattamento, ha precisato che in ogni caso le mansioni svolte dal dr. Manca (il quale ebbe a rivestire la carica di responsabile del Servizio Ispettorato) erano diverse da quelle disimpegnate dalla ricorrente, essendo il medesimo responsabile anche del Servizio Finanziamenti, mentre, quanto al dr. Z. (anch'egli responsabile per un breve periodo del Servizio Ispettorato), la qualifica di quadro direttivo a lui attribuita venne ritenuta adeguata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

L'ottavo perché la Corte di merito ha respinto la richiesta di esibizione formulata dalla ricorrente perché irrilevante, oltre che inammissibile per tardività, ritenendo altresì implicitamente, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, che essa non fosse giustificata dall'evolversi della vicenda processuale.

12. Improcedibili sono, infine, il quarto e il settimo motivo, atteso che la ricorrente, in violazione dell'art. 369, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non ha prodotto, unitamente al ricorso, il contratto collettivo e l'accordo sindacale sui quali tali motivi sono fondati.

13. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 100,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.