Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 19 gennaio 2017, n. 1322

Rapporti di agenzia - Precedente mandato esercitato in forma societaria - Sostanziale unicità del rapporto - Irrilevanza della formalizzazione di distinti contratti e della diversa titolarità degli stessi

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza del 21 gennaio 2011, la Corte d’Appello di Trento, confermava la decisione resa dal Tribunale di Rovereto ed accoglieva la domanda proposta da A. B., in proprio e quale legale rappresentante della T. s.a.s. nei confronti della O. S.r.l. e della N. S.r.l., avente ad oggetto, il pagamento degli importi maturati a titolo di indennità di fine mandato e sostitutiva del preavviso, FIRR, compenso provvisionale relativo al mese di ottobre 2007 e premi nell’ambito ed in relazione alla cessazione dei successivi rapporti di mandato intrattenuti dal B. quale persona fisica ed in forma societaria dapprima con la N. S.r.l. in qualità di agente di vendita di prodotti farmaceutici e successivamente, per lo svolgimento della medesima attività di promozione commerciale ma in qualità di subagente, con la O. S.r.l. che, costituita dalla N., operava quale mandatario esclusivo di questa; accoglimento solo parziale in quanto limitato al riconoscimento negli importi liquidati in prime cure dell’indennità di fine mandato e di quella sostitutiva del preavviso.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa - rigettate le eccezioni preliminari di improcedibilità del ricorso per essere stato il tentativo obbligatorio di conciliazione espletato solo dalla T. s.a.s., di incompetenza funzionale del giudice del lavoro relativamente al mandato di agenzia esercitato in forma societarie e di difetto di legittimazione passiva della N. S.r.l. e di intervenuta decadenza del diritto vantato dal B. all’indennità sostitutiva del preavviso e ciò per aver ritenuto nel merito la sostanziale unicità del rapporto al di là della formalizzazione di distinti contratti e della diversa titolarità degli stessi - dichiarato l’insussistenza dell’invocata giusta causa di recesso, conseguentemente dovuta e nella misura liquidata in prime cure l’indennità di preavviso, stante la coerenza del computo con la ritenuta unitarietà del rapporto, nonché dovuta, sempre nell’importo liquidato in prime cure, con conseguente rigetto anche dell’appello incidentale sul punto proposto dal B., l’indennità di fine mandato, insussistenti i crediti reciproci azionati in prime cure, in via principale (compenso provvigionale per il mese di ottobre 2007) ed in via riconvenzionale (conguaglio provvigioni all’atto della cessazione del rapporto) per difetto di prova, ed, infine infondata la pretesa della Società al risarcimento dei danni conseguenti agli inadempimenti addotti a fondamento dell’invocata giusta causa di recesso, valutati insussistenti.

Per la cassazione di tale decisione ricorrono le Società affidando l’impugnazione a cinque motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste, con controricorso, il B..

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo, la Società ricorrente nel denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di legge in una con il vizio di motivazione, lamenta l’incongruità logicogiuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine all’unicità del rapporto facendo leva sulla distinta imputabilità soggettiva della prestazione quale formalizzata nelle intese negoziali intervenute tra le parti, da riconoscersi rilevante a prescindere dall’identità dell’oggetto della medesima.

Nel secondo motivo il rilievo circa la distinta imputabilità soggettiva del rapporto, con specifico riferimento all’esercizio del mandato in forma societaria da parte del B., è posto a base della ribadita eccezione di incompetenza funzionale del giudice del lavoro. L’identico rilievo è nel terzo motivo posto a base della dedotta erroneità del convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine all’irrilevanza della pluralità delle intese negoziali nel tempo intervenute tra le parti.

A sua volta, l’asserita diversità delle intese intercorse vale a fondare la censura di cui al quarto motivo relativa al contrasto con l’art. 1750 c.c. della statuizione della Corte territoriale concernete il riconoscimento in favore del B. dell’indennità di preavviso con riferimento all’intero periodo di durata del rapporto.

Su analoghi presupposti si fonda la censura di cui al quinto motivo, con la quale, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1751 c.c., si deduce l’erroneità del computo dell’indennità di fine mandato con riferimento all’intero periodo di durata del rapporto.

Come è immediatamente percepibile da quanto sopra, l’impugnazione in esame ruota sostanzialmente intorno ad un'unica fondamentale censura, per la quale erroneamente la Corte territoriale non avrebbe dato rilievo alcuno al profilo formale della complessa vicenda negoziale sottoposta al suo vaglio, in particolare considerando le distinte soggettività che vi figurano, da un lato e dall’altro, come contraenti, facendo, al contrario, riferimento ad una pretesa realtà sostanziale del rapporto intercorso, in virtù della quale lo stesso si sarebbe identicamente sviluppato per tutta la sua durata in conformità all’assetto risultante dall’intesa negoziale originaria per la quale la N. S.r.l. ed il B. personalmente figuravano, nel ruolo rispettivo di mandante e agente, come parti di un rapporto di agenzia.

Così inquadrata l’impugnazione proposta, i cinque motivi su cui la stessa si articola, che essendo per quanto detto strettamente connessi, possono qui essere trattati congiuntamente, risultano infondati.

Il convincimento espresso dalla Corte territoriale per cui, aldilà della veste societaria che, da un lato, il B. ha inteso attribuire alla propria attività di agente e attraverso la quale, dall’altro, la N. S.r.l. ha conferito soggettività alla propria divisione commerciale, conferendole in esclusiva il mandato di agenzia, da questa poi gestito per il tramite dello società cui faceva capo l’attività del B. in qualità di subagente, "il rapporto è in realtà proseguito con le medesime modalità, con prestazione esclusiva di attività lavorativa personale di agente da parte del B. in favore della medesima mandante" è frutto di un accertamento di fatto che, in relazione alla motivazione addotta, si rivela immune da vizi logici e giuridici, risultando per ciò stesso insindacabile in questa sede, e che, a ben vedere, non risulta neppure adeguatamente contestato, essendosi la Società ricorrente limitata a censurare la decisione della Corte territoriale esclusivamente sotto il profilo della sua incongruità rispetto agli aspetti meramente formali, connessi alla distinta soggettività delle parti stipulanti le diverse intese negoziali sulla base delle quali si è sviluppato il rapporto, che hanno connotato il rapporto medesimo.

Ciò posto, ne consegue l’infondatezza delle ulteriori censure relative all’incompetenza funzionale del giudice del lavoro, alla frazionabilità del rapporto in considerazione della stipula di successivi contratti (in relazione alla quale, riproponendo la giurisprudenza di questa Corte già richiamata in sede di gravame, neppure si confuta quanto rilevato in motivazione dalla Corte territoriale circa l’inconferenza dell’invocata sentenza), alla non spettanza nella misura riconosciuta dalla Corte territoriale e riferita all’intera durata del rapporto delle indennità di cui agli artt. 1750 e 1751 c.c.

Il ricorso va, dunque, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.