Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 giugno 2017, n. 15381

Lavoro - Servizio di trasporto individuale per persone handicappate - Inadempimento - Risarcimento

Fatti di causa

La Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 2599/2010 accoglieva parzialmente l'appello incidentale proposto da A. avverso la sentenza di primo grado che l'aveva condannato al risarcimento del danno in favore di P.D. dell'importo di € 14.000 oltre accessori per l'inadempimento dell'obbligo di mettergli a disposizione, per il periodo dal febbraio 1998 al marzo 2006, il servizio di trasposto riservato ai disabili.

Respingeva invece l'appello principale proposto dallo stesso P.D. In riforma della sentenza la Corte rideterminava il risarcimento nella somma di € 4309,00 sostenendo che il quantum della condanna dovesse essere ridotto avuto riguardo al più circoscritto periodo tempo dell'inadempimento (durato dal 2.4.2004 al 23.1.2005) e tenuto conto del prezzo di € 21,00 che il Comune avrebbe pagato in favore di T.s spa per ciascuno dei passeggeri beneficiari del servizio di trasporto e dei giorni di presenza in servizio del P. pari a 205.

Per la cassazione della sentenza di appello ricorre P.D. con tre motivi di impugnazione. L'A. SPA ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale con due motivi di censura cui ha resistito P.D. con controricorso a ricorso incidentale. Anche Roma Capitale ha resistito al ricorso principale con controricorso. A. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

 

Ragioni della decisione

 

1.- Con il primo motivo di ricorso si denuncia omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360, 1 c. n. 5 c.p.c. in relazione alla determinazione iniziale dell'inadempimento posto in essere dalla società A. nei confronti del sig. P.; lamenta in proposito il ricorrente che allo scopo la Corte abbia fatto erroneo riferimento alla comunicazione del 2004 con la quale il Comune di Roma forniva i dati completi relativi al servizio da fornire al ricorrente; mentre avrebbe dovuto far riferimento ad altra comunicazione di identico tenore avvenuta due anni prima, ritenuta però incomprensibile.

1.1. Il primo motivo è inammissibile e comunque infondato. Va rilevato infatti anzitutto che il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non riproduce nel corpo del ricorso, né indica e produce tra gli allegati, la analoga comunicazione "di identico tenore" ritenuta esistente già due anni prima. In ogni caso, il motivo è anche infondato perché la sentenza ai fini dell'individuazione del momento a partire dal quale poteva farsi risalire la responsabilità di A. per inadempimento ha fatto corretto riferimento alla data in cui il Comune di Roma comunicò in maniera dettagliata i dati completi relativi al servizio da fornire con identificazione del beneficiario. Mentre non rispetta i necessari requisiti di decisività, per poter essere ritenuta probante e rilevante nell'ottica del vizio sollevato, il riferimento contenuto nella medesima nota (e richiamato in sentenza) "a quanto comunicato per le vie brevi nell'incontro del giorno 31 ottobre 2002" (ritenuto incomprensibile in parte qua dalla Corte territoriale).

2.- Con il secondo motivo di ricorso si denuncia omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360, 1 c. n. 5 c.p.c. in relazione alla determinazione del quantum del risarcimento attribuito al sig. P. essendo stato ridotto anche l'ammontare giornaliero del risarcimento commisurato in 21 euro pari alla somma che il Comune avrebbe pagato in favore di T. spa per ciascuno dei passeggeri beneficiari del servizio di trasporto, senza alcuna motivazione.

La Corte non avrebbe motivato su tutti i rilievi mossi nell'appello e sulle risultanze probatorie ed in particolare sulla spesa documentata per euro 40 giornalieri per il viaggio di andata e ritorno.

Il motivo è inammissibile e comunque infondato perché la Corte per indennizzare il danno patrimoniale ha fatto riferimento al parametro del costo del servizio tra Comune e A., e non a quello del taxi che aveva pagato l'utente, avendo ritenuto che fosse incompleta la prova incombente sull'attore "quanto all'ammontare degli esborsi effettuati dal P. per recarsi sul luogo di lavoro e rientrare presso la propria abitazione con il mezzo di trasposto privato". Si tratta di una tipica valutazione di merito che risultando scevra da vizi logici e giuridici non può essere sottoposta a sindacato in questa sede di legittimità.

D'altra parte va rammentato che in relazione alla quaestio facti è denunciabile in Cassazione non già ogni aporia logica della decisione, ma soltanto il vizio di motivazione che ai sensi dell'art. 360, 1 comma n. 5 c.p.c. applicabile ratione temporis sia tale da determinare la logica insostenibilità della motivazione in relazione ad un "fatto controverso e decisivo per il giudizio".

3.- Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione di norma di diritto con riferimento alle delibere del Consiglio Comunale di Roma istitutive prima dell'azienda speciale A. e successivamente in attuazione della normativa nazionale delle società per azioni T. SPA e A. SPA; si sostiene a fondamento della censura che il Comune di Roma fosse obbligato ad assicurare il servizio di trasporto individuale per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici (ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 , art. 26) e che in forza delle predette delibere istitutive, l'inadempimento avrebbe dovuto farsi risalire al 1998 anno della domanda presentata dal P. volta ad ottenere l'erogazione servizio bus navetta della T., avendo il Comune provveduto ad istituire con delibera del Consiglio comunale n. 325 del 10 dicembre 1992 l'Azienda Speciale A. ai sensi dell'art. 22 co. 3 lett. c della I. 8 giugno 1990 n. 142.

Anche il terzo motivo è inammissibile e comunque infondato perché - oltre a non riprodurre in ricorso e ad indicare e produrre tra gli allegati le delibere comunali istitutive e la domanda presentata dal 1988 - non spiega dove, come e quando le stesse questioni - le quali implicano accertamenti di fatto - fossero state sollevate nel giudizio di merito, trattandosi di questioni di cui la sentenza di appello non fa cenno alcuno. E' noto in proposito che (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8206 del 22/04/2016) "qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata né indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l' onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa".

In ogni caso non si intuisce perché A. dovesse esser responsabile nei confronti del ricorrente fin dalla sua istituzione, per il mero fatto di essere stata istituita e sulla scorta di quali parametri normativi.

4. Col primo motivo del ricorso incidentale si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 e segg. c.c. e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il diritto (360 n. 3 e 5 c.p.c.) per avere la Corte affermato che la responsabilità di A. derivasse dalla comunicazione ad essa inviata dal Comune di Roma del 2.4.2004.

5. Col secondo motivo il ricorso incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 e segg. c.c., art. 2697 c.c.; e insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il diritto (360 n. 3 e 5 c.p.c.) nella parte in cui ha riconosciuto il risarcimento del danno al ricorrente in mancanza di prova e sulla base di un criterio inidoneo.

6. I due motivi di ricorso incidentale sono del pari inammissibili perché mirano ad un mero riesame della valutazione di merito correttamente operata, senza violazione di canoni logici o normativi, dalla Corte capitolina individuando, prima, nella dettagliata comunicazione inviata dal Comune ad A. il momento di decorrenza dell'inadempimento imputabile allo stesso A. nell'obbligo di fornire il servizio al P.; e procedendo, poi, alla quantificazione del relativo danno che, in mancanza di altri precisi elementi probatori, i giudici hanno calcolato - riducendo l'importo già  riconosciuto in primo grado - sulla base del costo del servizio, che è minore di quello relativo al taxi utilizzato in concreto dal ricorrente (parametro che tuttavia la Corte  ha ritenuto di non poter impiegare avendo ritenuta la relativa prova "incompleta").

Si tratta di valutazioni scevre da vizi, inerenti l'identificazione della responsabilità ed il quantum del danno, che il giudice di merito aveva il potere di effettuare secondo il proprio prudente apprezzamento, anche in via indiziaria ed equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., considerata altresì la portata generale di quest'ultima disposizione estensibile anche al "preciso ammontare" del danno patrimoniale.

7. In conclusione, sulla scorta delle motivazioni che precedono, sia il ricorso principale che quello incidentale devono essere rigettati. Le spese devono essere compensate tenuto conto dell'esito del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Rigetta entrambi i ricorsi e dispone la compensazione delle spese processuali.