Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 ottobre 2016, n. 21561

IRAP - Attività professionale senza struttura organizzativa propria - Rimborso

 

Fatto e diritto

 

Costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti del contribuente C.P. che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 122/24/2015, depositata il 27 gennaio 2015, con la quale, confermando la sentenza di primo grado, è stato accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio sull’istanza di rimborso dell’Irap relativa agli anni 2006, 2007 e 2008.

La CTR, in particolare, dato atto che il contribuente aveva sufficientemente provato di aver esercitato l’attività professionale di medico radiologo senza struttura organizzativa propria ma presso strutture di terzi, affermava la carenza dell’autonoma organizzazione. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione degli artt. 2, 3, 8, 27 e 36 Dlgs. 446/1997, in relazione all’art. 360 n.3) cpc, lamentando che la CTR abbia escluso la sussistenza dell’autonoma organizzazione nonostante la partecipazione del contribuente allo studio medico associato "Nasca".

Il motivo appare inammissibile, in quanto non coglie la ratio della pronunzia impugnata.

Sia la CTP che la CTR hanno infatti ritenuto, con accertamento di fatto che non appare censurabile nel presente giudizio, che l’attività di medico radiologo svolta individualmente dal contribuente presso strutture di terzi, cui si riferiva l’istanza di rimborso Irap, andava tenuta distinta dalla partecipazione allo studio professionale "N.", in relazione alla quale egli percepiva un distinto reddito da partecipazione. Ha quindi escluso la sussistenza del presupposto impositivo in relazione all’attività di radiologo in quanto veniva esercitata senza autonoma organizzazione da parte del professionista in diverse strutture.

Tale statuizione appare conforme al consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui, in base all'art.2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446 (come modificato dall'art.1 del d.lgs. 10 aprile 1998, n. 137), ai fini della soggezione ad Irap dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista) non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia "autonoma", cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto il profilo organizzativo.

Non sono, pertanto, soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all'interno di una struttura da altri organizzata (Cass. 9692/2012), sicché non sono soggetti ad IRAP i compensi che un medico percepisca per le attività da lui svolte "extra moenia" presso strutture sanitarie (Cass. 14878/2015).

Considerato che il ricorso è stato proposto prima delle recenti pronunce delle Ss.Uu. che hanno consolidato l’orientamento richiamato in motivazione (Cass. Ss.Uu. 7291, 7371, 9451 del 2016), sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Spese compensate.