Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 agosto 2017, n. 19272

Lavoro - Condotta antisindacale - Natura nazionale del sindacato - Riconoscimento

 

Svolgimento del processo

 

La S. s.p.a. impugnava la sentenza n.220/09 del Tribunale di Lanciano che, respingendo l'opposizione al decreto emesso ex art. 28 Statuto Lavoratori, ritenne antisindacale la sua condotta, consistita nel non aver accreditato le quote associative alla sigla sindacale SLAI COBAS, come richiesto da alcuni suoi dipendenti. Ribadiva l'appellante la carenza di legittimazione ad agire dello SLAI COBAS, per non essere un sindacato nazionale, giusta l'orientamento di legittimità (Cass. n.1307/06, n. 6429/06, n. 212/08), secondo cui per il riconoscimento del carattere azionale dell'associazione sindacale, assume rilievo più che la diffusione dell'articolazione territoriale delle strutture dell'associazione, la capacità di contrattare con la parte datoriale accordi o contratti collettivi, che trovino applicazione su tutto il territorio nazionale, circostanza di cui il sindacato non aveva fornito prova; insisteva nel merito sulla onerosità di accreditare una parte della retribuzione al sindacato prescelto, atteso che non si tratta della duplicazione della medesima operazione, bensì della moltiplicazione delle operazioni e dei relativi tempi e costi, da valutarsi in relazione al fatto che i lavoratori interessati non sono solo quelli della controparte. Riteneva inoltre che la materia era disciplinata dall'art. 1, comma 137, della legge 311/04, a sua volta modificato dall'art. 13 bis legge n. 80/05, in forza del quale i crediti retributivi degli impiegati di aziende private non possono più essere ceduti, salvo le eccezioni previste per legge. E poiché la materia dei contributi sindacali non era più soggetta a disposizioni di legge, a seguito dell'abrogazione del 2° e 3° comma dell'art. 26 dello Statuto dei Lavoratori, non si rinveniva nell'ordinamento nessun'altra norma che consentisse la cessione.

Si costituiva lo SLAI COBAS, eccependo che la natura nazionale del sindacato può essere riscontrata nella finalità statutaria di tutela degli interessi dei lavoratori e nella diffusione nazionale dell'associazione.

Sosteneva altresì che, a fronte della parziale abrogazione dell'art. 26 dello statuto, sono utilizzabili specifici istituti legali e contrattali che il nostro ordinamento riconosce in via generale, tra cui appunto la cessione di credito, per la cui realizzazione non necessita il consenso del debitore.

Rilevava infine come nessun valore avesse sulla materia, oggetto del contendere, la nuova disciplina richiamata a da controparte.

Con sentenza depositata il 7 marzo 2011, la Corte d'appello di L'Aquila rigettava il gravame, condannando l'appellante al pagamento delle spese.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società S., affidato sei a motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste lo SLAI COBAS con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

1. I primi due motivi, con i quali si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 28 L. n. 300/70 nonché difetto di motivazione in ordine al requisito della "nazionalità" dell'organizzazione sindacale ricorrente, riconosciuto dai giudici del merito, sono congiuntamente esaminabili per connessione, e risultano infondati.

In continuità con un orientamento già espresso da questa Corte (v., tra le altre, Cass. n. 12855 del 2014 e Cass. n. 21941 del 2012), ai fini della legittimazione a promuovere l'azione prevista dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, per "associazioni sindacali nazionali" devono intendersi le associazioni che abbiano una struttura organizzativa articolata a livello nazionale e che svolgano attività sindacale su tutto o su ampia parte del territorio nazionale, mentre non è necessaria la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali (Cass. n. 6206 del 2012; Cass. n. 16787 del 2011; Cass. n. 13240 del 2009; Cass. S.U. n. 28269 del 2005) che rimane, comunque, un indice tipico - ma non l'unico - rilevante ai fini della individuazione del requisito della "nazionalità". Non deve confondersi, anche a seguito della sentenza n. 231 del 2013 della Corte Costituzionale, la legittimazione ai fini dell'art. 28, con i requisiti richiesti dall'art. 19 della medesima legge per la costituzione di rappresentanze sindacali titolari dei diritti di cui al titolo terzo: l'art. 19, a questo specifico fine, richiede la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali (o anche provinciali o aziendali, purché applicati in azienda); l'art. 28 non prevede analogo requisito, implicante il consenso della controparte datoriale, ma richiede esclusivamente che l'associazione sia nazionale (Cass. n. 16787 del 2011; Cass. n. 5209 del 2010; Cass. n. 13240 del 2009; Cass. n. 29257 del 2008). L'accertamento di fatto relativo al requisito di rappresentatività necessario per l'accesso alla tutela prevista dall'art. 28 dello Statuto costituisce indagine demandata al giudice di merito e, pertanto, è incensurabile, in sede di legittimità, ove assistita da sufficiente motivazione (Cass. n. 21941 del 2012; Cass. n. 3545 del 2012; Cass. n. 3544 del 2012; Cass. n. 16787 del 2011; Cass. n. 15262 del 2002).

Come esattamente notato da Cass. n. 2375/15, l'art. 28 Stat. riconosce la legittimazione ad agire per la repressione della condotta antisindacale non già a tutte le associazioni sindacali, ma solo agli "organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse". La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha ripetutamente affermato (v., fra le altre, Cass. n. 1307/06) che con tale disposizione il legislatore ha dettato una disciplina differenziata, operando una distinzione tra associazioni sindacali che hanno accesso anche a questo strumento processuale di tutela rafforzata dell'attività sindacale e altre associazioni sindacali che hanno accesso solo alla tutela ordinaria attivabile ex art. 414 c.p.c. e segg. La Corte cost. (v. sentenza n. 89/95) ha riconosciuto la legittimità di questa scelta, rimarcando che il procedimento di repressione della condotta antisindacale si aggiunge alle tutele già assicurate alle associazioni sindacali e rappresenta un mezzo ulteriore per garantire in modo particolarmente rapido ed efficace i diritti del sindacato. La stessa Corte cost. ha quindi affermato che l'opzione di un livello rappresentativo nazionale, oltre a corrispondere al ruolo tradizionalmente svolto dal movimento sindacale italiano, si uniforma al principio solidaristico nel quale va inserito anche l'art. 39 Cost. Gli interessi che la procedura dell'art. 28 cit. intende proteggere, quindi, trascendono sia quelli soggettivi dei singoli lavoratori sia quelli localistici e coincidono con quelli di un'associazione sindacale che si proponga di operare e operi a livello nazionale per tutelare gli interessi di una o più categorie di lavoratori (cfr. Cass. n. 5209/10). Si è pure precisato, in dottrina e in giurisprudenza (cfr. Cass. n. 5209/10 cit; Cass. n. 13240/09), che non devono confondersi i requisiti di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 19 per la costituzione di rappresentanze sindacali, titolari dei diritti di cui al titolo 3, con la legittimazione prevista ai fini dell'art. 28 stessa legge. Mentre l'art. 19 richiede la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali (o anche provinciali o aziendali, purché applicati in azienda), oppure, a seguito dell'intervento additivo della Corte Costituzionale con sentenza n. 231/13, la partecipazione del sindacato alla negoziazione relativa agli stessi contratti, quali rappresentanti del lavoratori, l'art. 28 richiede, invece, solo che l'associazione sia nazionale.

Anche il requisito della nazionalità è stato oggetto di numerose pronunce di questa Corte che, pur statuendo che esso non può desumersi da dati meramente formali e da una dimensione statica, puramente organizzativa e strutturale, dell'associazione, essendo necessaria anche un'azione diffusa a livello nazionale, nondimeno hanno puntualizzato che non necessariamente essa deve coincidere con la stipula di contratti collettivi di livello nazionale (cfr., ex aliis, Cass. n. 16637/14; Cass. n. 29257/08; cfr., in fattispecie riguardanti proprio la legittimazione ex art. 28 dello SLAI COBAS, Cass. n. 21931/14, Cass. n. 6206/12 e Cass. n. 2314/12; cfr., ancora, Cass. n. 16787/11; Cass. n. 16383/06). In breve, ciò che rileva è la diffusione del sindacato sul territorio nazionale, a tal fine essendo necessario e sufficiente lo svolgimento di un'effettiva azione sindacale non su tutto, ma su gran parte del territorio nazionale, senza che in proposito sia indispensabile cha l'associazione faccia parte di una confederazione né che sia maggiormente rappresentativa (così Cass. S.U. n. 28269/05). Le S.U. hanno ribadito che, in presenza di tale requisito, devono intendersi legittimate anche le associazioni sindacali intercategoriali per le quali, peraltro, i limiti minimi di presenza sul territorio nazionale devono ritenersi più elevati di quelli di una associazione di categoria.

Orbene, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati in quanto ha ritenuto sussistente il requisito della "nazionalità" nel sindacato istante sulla scorta di una serie di elementi quali l'aver sottoscritto numerosi accordi a tutti i livelli con società di rilievo e diffusione nazionale, l'aver condotto una campagna ed una raccolta firme per l'estensione delle tutele di cui all'art. 18 L. n. 300/70 ai dipendenti delle piccole aziende, l'aver visto riconosciuto anche in sede giudiziale la sussistenza del requisito della nazionalità.

Il ricorso per cassazione nella sostanza propone una diversa valutazione del quadro probatorio che non è consentita in sede di legittimità, quando, come nel caso in esame, la motivazione sia adeguata (cfr. Cass. n. 11057 del 2015, tra le stesse parti).

2. Parimenti infondati sono il terzo motivo (violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 26, in riferimento all'art. 1260 c.c. e segg., circa l'affermazione di una condotta antisindacale costituita dall'omessa trattenuta datoriale di quote associative di dipendenti aderenti al sindacato ricorrente); il quinto (violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1182, 1374 e 1375 c.c., per non avere la sentenza impugnata considerato la maggior onerosità dell'adempimento della prestazione datoriale conseguente le cessioni di credito in questione, non esigibile dal datore di lavoro); il sesto (vizio di motivazione, in relazione alla gravosità degli oneri per la società esponente), per le ragioni già espresse dalla sentenza di questa Corte resa tra le stesse parti e da ultimo citata.

L'abrogazione referendaria della L. n. 300 del 1970, art. 26, comma 2, non ha, infatti, comportato il divieto di riscossione delle quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo soltanto venuto meno il relativo obbligo legale. Sicché i lavoratori, nell'esercizio dell'autonomia privata e mediante la cessione del credito in favore del sindacato, possono chiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi da accreditare al sindacato cui aderiscono, da configurarsi quale cessione del credito ex art. 1260 c.c., non necessitante del consenso del debitore. E il datore di lavoro che affermi l'insostenibilità dell'onere aggiuntivo a suo carico (in concreto per effetto di tale cessione in rapporto all'organizzazione aziendale), ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., che la gravosità della prestazione sia tale da giustificare il suo inadempimento: dovendosi escludere che l'insostenibilità dell'onere possa risultare semplicemente dall'elevato numero di dipendenti dell'azienda, ma piuttosto da una valutazione di proporzionalità tra la gravosità dell'onere e l'entità dell'organizzazione aziendale, tenuto conto che un'impresa con un elevato numero di dipendenti ha di norma una struttura amministrativa corrispondente alla sua dimensione (Cass. 2 agosto 2012, n. 13886; Cass. 11 luglio 2008, n. 19275; Cass. s.u. 21 dicembre 2005, n. 28269).

E degli enunciati principi di diritto la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione, procedendo ad una valutazione adeguata sostenendo che la società "si è limitata ad affermare la gravosità di quanto richiestole, senza però indicare, e tanto meno provare, un qualche indice rivelatore di detta gravosità per la sua organizzazione, non essendo sufficiente riporre tale gravosità nella presenza di due soggetti creditori, il lavoratore e il sindacato, giacché così opinando, come ha rilevato il giudice di primo grado, l'istituto non troverebbe mai applicazione".

3. Residua il quarto motivo, relativo a violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 180 del 1950, art. 1, come modificato dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 137 (mod. dalla L. n. 80 del 2005, art. 13 bis), per incedibilità dei crediti corrispondenti alle quote sindacali in oggetto, siccome non tipicamente prevista dalla legge.

Il motivo è infondato in base alla giurisprudenza di questa Corte. Infatti nessuna preclusione è prevista dalla legge, posto che, in tema di riscossione di quote associative sindacali dei dipendenti pubblici e privati a mezzo di trattenuta ad opera del datore di lavoro, il d.P.R. n. 180 del 1950, art. 52 (come mod. dal D.L. n. 35 del 2005, n. 35, art. 13 bis, conv. dalla L. n. 80 del 2005), nel disciplinare tutte le cessioni di credito da parte dei lavoratori dipendenti, non prevede limitazioni al novero dei cessionari, in ciò differenziandosi da quanto stabilito dall'art. 5 del medesimo d.P.R., per le sole ipotesi di cessioni collegate all'erogazione di prestiti. Sicché, è legittima la suddetta trattenuta del datore di lavoro, attuativa della cessione del credito in favore delle associazioni sindacali, atteso altresì che una differente interpretazione sarebbe incoerente con la finalità legislativa antiusura posta a garanzia del lavoratore che subirebbe altrimenti un'irragionevole restrizione della sua autonomia e libertà sindacale (Cass. n.20723/13; Cass. n. 2314/12).

4. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, debbono distrarsi in favore del difensore del sindacato, dichiaratosi antecipante.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per esborsi, €.5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore dell'avv. G.D.C.