Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 giugno 2016, n. 12109

Rapporto di lavoro - Rifiuto di svolgere gli incarichi assegnati - Licenziamento disciplinare - Dequalificazione

 

Svolgimento del processo

 

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 1270/14, riformando la sentenza di primo grado, ha respinto l’impugnativa del licenziamento disciplinare intimato in data 25 gennaio 2008 dal Comune di Modena alla dipendente S.D.D., ai sensi dell'art. 25 CCNL del comparto Enti locali, per avere la lavoratrice ripetutamente rifiutato di svolgere determinati incarichi che le erano stati assegnati.

1.1. In particolare, ha accolto il secondo motivo del ricorso principale proposto dal Comune, ritenuti assorbiti gli altri motivi del medesimo appello. L'Ente ricorrente aveva censurato l'interpretazione ed applicazione dell'art. 52 d.lgs. 165/01 per avere il giudice di primo grado dapprima affermato che le attività assegnate alla D.D. erano suscettibili di essere ricondotte nella declaratoria contrattuale del livello di inquadramento (D3) posseduto dalla ricorrente, ma poi aveva ritenuto illegittimo l'affidamento di incarichi che, pur rientrando tra quelli compresi nella medesima declaratoria contrattuale, comportassero l'esclusione o la diminuzione di compiti specifici del profilo di "collaboratore giuridico amministrativo", quali la predisposizione di atti amministrativi a rilevanza interna ed esterna, che in precedenza erano stati svolti dalla ricorrente, con conseguente inidoneità dei compiti di nuova assegnazione a garantire la conservazione del livello di professionalità acquisito.

2. La Corte distrettuale, richiamando l’orientamento di legittimità espresso nelle sentenze nn. 18283/2010 e 7106/14, ha osservato:

- che la disciplina delle mansioni del dipendente pubblico, compiutamente delineata dall'art. 52 d.lgs. 165/01 (nel testo anteriore alle modifiche apportare dal d.lgs. n. 150/09, non applicabile ratione temporis) assegna rilievo solo al criterio della equivalenza formale in riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che possa aversi riguardo alla norma generale di cui all’art. 2103 c.c. e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente delle mansioni;

- che l'equivalenza in senso formale era stata peraltro ribadita dalla norma contrattuale, dal momento che l'art. 3, comma 2 del CCNL del comparto Enti locali aveva espressamente previsto che "tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili..."; dal citato principio di equivalenza delle mansioni deriva che non esistono, all'interno di una categoria, posizioni di gerarchia o di sovraordinazione di alcuni profili rispetto ad altri;

- che l'indagine compiuta dal giudice di primo grado era stata effettuata in base alla nozione di "professionalità acquisita", anziché in base al contenuto della declaratoria del livello di inquadramento (D3); difatti, il Tribunale sulla premessa che la ricorrente aveva in precedenza svolto compiti "precipuamente afferenti ad aspetti di organizzazione del personale e dell'attività amministrativa in atti giuridici predisposti in collaborazione con le strutture dirigenziali", aveva ritenuto non equivalenti i compiti assegnati successivamente, perché attinenti "in massima prevalenza alla predisposizione, al trattamento e alla diffusione di dati statistici od alla definizione di metodologie di rilevamento e catalogazione statistica, implicanti soltanto per specifici e circoscritti aspetti l’utilizzazione di competenza in materia organizzativa e non implicanti invece in nessun caso la risoluzione di questioni tecnico-giuridiche direttamente connesse all'organizzazione ed all'espletamento dell'attività amministrativa";

- che tale soluzione interpretativa era errata, poiché la declaratoria della categoria contempla, tra i profili esemplificativi, sia "il lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari", sia "il lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore dì competenza";

- che gli incarichi conferiti alla D.D. potevano essere ritenuti equivalenti in relazione a tali previsioni e dunque non era ravvisabile la prospettata dequalificazione e il licenziamento era legittimo, costituendo giusta causa di risoluzione in tronco del rapporto l’ulteriore rifiuto manifestato apertamente dalla lavoratrice di adempiere i compiti di cui al PDO 2007 (doc. 87).

3. La Corte bolognese ha altresì respinto l'appello incidentale della D.D. teso a contestare il mancato accoglimento della domanda di condanna al risarcimento dei danni, ulteriori rispetto a quelli rientranti nella previsione di cui all'art. 18 legge n. 300/70 (danno da dequalificazione professionale, perdita di chances, danno alla salute, danno esistenziale, danno morale), e a prospettare vizi del procedimento disciplinare, il cui esame era rimasto assorbito nell'accoglimento dell'impugnativa del licenziamento.

3.1. In ordine alla prima questione, ha rilevato che gli asseriti pregiudizi presuppongono un inadempimento datoriale (demansionamento e deprofessionalizzazione) il quale, per quanto esposto in ordine al ricorso principale, non era ravvisabile; in ogni caso, come già affermato dal Tribunale, vi era un difetto di allegazione - e conseguentemente di prova - in ordine alle diverse voci di danno richieste.

3.2. In ordine ai prospettati vizi procedurali, ha rilevato l'infondatezza di ciascuno di essi per i motivi che seguono.

3.2.1. Quanto all'eccezione di illegittima costituzionale dell’UPD, non sussisteva la violazione dell’art. 55, quarto comma, d.lgs. n. 165/01: il Comune di Modena, con il proprio "Regolamento degli uffici e dei servizi", all'art. 17, aveva provveduto a costituire l'ufficio procedimenti disciplinari; la scelta di costituirlo in forma monosoggettiva e non collegiale non era contraria alla legge.

3.2.2. Quanto all'eccezione di incompetenza del Dirigente del Settore ad effettuare la segnalazione disciplinare, non sussisteva la violazione degli artt. 55, quarto comma, d.lgs. n. 165/01 e 24, quarto comma, CCNL 1995: la norma contrattuale prevede che la segnalazione all'UPD debba provenire dal "responsabile della struttura in cui il dipendente lavora" ed era dunque corrispondente alla previsione contrattuale che la segnalazione fosse provenuta dal dirigente collocato all'apice del Settore di appartenenza della D.D..

3.2.3. In ordine alla prospettata violazione dei termini endoprocedimentali, di cui all'art. 55, quinto comma, d.lgs. n. 165/01 e all'art. 24, comma 3, CCNL 1995, in forza dei quali "trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa della dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni", la previsione non trovava applicazione nella fattispecie, in quanto la locuzione "trascorsi inutilmente" allude all'ipotesi in cui il dipendente non si sia attivato a seguito della contestazione disciplinare; tale ipotesi non si era verificata nel caso di specie, in quanto la D.D. aveva esercitato tempestivamente il proprio diritto di difesa con lettera del 2.1.08. Inoltre, tale termine è di natura endoprocedimentale, mentre solo quello finale, fissato per la conclusione del procedimento disciplinare, è da considerare perentorio.

4. In merito alle sanzioni conservative, la Corte territoriale ha accolto quella vertente sulla tardività della contestazione disciplinare concernente la sospensione dal servizio per venti giorni di cui alla nota 24.5.07.

5. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso S.D.D. con cinque motivi. Resiste il Comune di Modena con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

1. Violazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c.), in relazione agli art. 55, quarto comma, d.lgs. n. 165/01, 20 d.P.R. 13.5.1987 n. 268, 2 e 5 d.lgs. 165/01, per avere la sentenza ritenuto legittimamente costituito l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari sulla base dell'art. 17 del Regolamento interno, che però non aveva stabilito come dovesse essere composto l'Ufficio, né se esso avesse natura collegiale o monocratica, limitandosi a stabilire che era "istituito presso il Settore Personale". Nei fatti, i poteri dell'U.c.p.d. erano stati esercitati dal Dirigente responsabile del Settore Personale, in violazione della regola della collegialità.

1.2. Violazione di legge e di contratto collettivo (art. 360 n. 3 c.p.c.), in relazione agli art. 55, quarto comma, d.lgs. n. 165/01, 24, quarto comma, CCNL 6.7.1995 e successive modifiche, 17 d.lgs. n. 165/01 e 107 d.lgs. n. 267/2000 per avere la sentenza ritenuto che la segnalazione all’U.c.p.d. potesse legittimamente provenire dal Dirigente del Settore Politiche Economiche, anziché dal Dirigente del Servizio Statistica, ossia dal responsabile dell'articolazione organizzativa (interna al suddetto Settore) di cui faceva parte la ricorrente.

1.3. Violazione di legge e di contratto collettivo (art. 360 n. 3 c.p.c.), in relazione agli art. 55, quinto comma, d.lgs. 165/01 e 24 CCNL 6.7.1995 comparto Enti locali, per avere l'impugnata sentenza ritenuto che il termine di quindici giorni dalla convocazione per la difesa, stabilito per l'applicazione della sanzione, potesse decorrere solo nel caso in cui il dipendente non abbia svolto alcuna difesa e per avere altresì ritenuto che esso non abbia natura perentoria. Nel caso di specie la ricorrente, senza attendere la convocazione fissata per il 9 gennaio 2008, sin dal 2 gennaio 2008 aveva articolato le proprie difese scritte in merito a quanto contestato con lettera del 27 dicembre 2007. Pertanto, era tardivo il provvedimento espulsivo, irrogato il 25 gennaio 2008, a distanza di 23 giorni dalla data in cui la ricorrente aveva svolto le proprie difese scritte e di 16 giorni dalla data fissata per la convocazione.

1.4. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.), rappresentato dall'inquadramento della lavoratrice nella categoria D3 come conseguenza della conversione, ad opera della contrattazione collettiva, della VIII qualifica funzionale. In via subordinata, violazione di norme di diritto e di contratti collettivi in relazione all’art. 52 d.lgs. n. 165/01 e agli artt. 3 e 13, primo comma, CCNL comparto Enti locali per avere la Corte di appello valutato le mansioni assegnate alla ricorrente sulla base del principio di "equivalenza formale della mansioni" in rapporto alla declaratoria prevista nell'Allegato A del CCNL 31.3.1999 per la categoria "D", anche se l'inquadramento è conseguenza della conversione dell'VIII qualifica funzionale, precedentemente rivestita dal dipendente. Rileva che, a seguito della contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego, la ex VIII qualifica funzionale è stata trasfusa nella Categoria D e ai lavoratori già inquadrati in detta qualifica è stato attribuito un trattamento tabellare iniziale in D3; che non vi è solo un diverso trattamento economico all'interno della categoria, in quanto gli appartenenti alla ex VIII qualifica funzionale rivestivano una posizione apicale con ruoli, funzioni e competenze superiori a quelle desumibili dalla generale declaratoria della cat. D. L'operazione di confronto, che la Corte di appello ha ritenuto di effettuare alla stregua del principio della "equivalenza formale", si sarebbe dovuto compiere con riferimento al d.P.R. 347/1983, come integrato dal d.P.R. n. 333/1990 e relativa tabella A, che nel descrivere le funzioni dei lavoratori inquadrati in VIII qualifica funzionale contemplava "elevata specializzazione professionale, comportante il controllo dei risultati nei settori amministrativi, tecnico-scientifici, ovvero l’istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di difficoltà", "direzione di unità operativa organica", "autonomia operativa e iniziativa" attraverso una "attività caratterizzata da facoltà di decisione e autonomia di iniziative nell’ambito degli obiettivi e degli indirizzi generati" e "piena responsabilità dell’attività direttamente svolta, delle istruzioni impartire, nonché del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro".

1.5. Il quinto motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.), rappresentato dall'umiliazione personale e professionale subita per anni in dipendenza del fatto che l'assegnazione al Servizio Statistica non solo non era confacente al livello di inquadramento e al profilo professionale posseduto, ma era stata riconosciuta come superflua dalla stessa Amministrazione comunale sin dalla nota interna del 29.11.2002 con cui il Dirigente del Servizio Statistica, in occasione dell'imminente assegnazione della ricorrente alla sua struttura, aveva evidenziato l'inopportunità di tale assegnazione, trattandosi di un servizio specialistico che necessitava di personale esperto nel settore statistico-informativo, ossia di una professionalità non posseduta dalla ricorrente.

2. I primi tre motivi, che involgono questioni relative alla regolarità del procedimento disciplinare sono infondati.

2.1. L'art. 55, d.lgs. n. 165 del 2001 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 150/09, non applicabili ratione temporis alla fattispecie) prevede, al quarto comma, che "ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano il rimprovero verbale e la censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente" e al quinto comma, che "ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni".

2.2. Quanto alla censura di cui al primo motivo, la previsione di cui all'art. 55 quarto comma cit., secondo cui "ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari", e l'art. 24, secondo comma, del CCNL enti locali del 6 luglio 1995, che, ai fini della istituzione e composizione dell’ufficio istruttore" dei procedimenti disciplinari rimanda all'ordinamento di ciascuna amministrazione ("ufficio istruttore individuato secondo l’ordinamento dell'amministrazione"), non dettano regole tassative circa la composizione dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, rimettendo la relativa determinazione a ciascuna amministrazione.

2.2.1. Nel caso in esame, il giudice di merito ha accertato che, con il "Regolamento degli uffici e dei servizi", il Comune di Modena ha provveduto a costituire l'ufficio per i procedimenti disciplinari previsto dal d.lgs. n. 165 del 2001, art. 55. Tale giudizio, che implica un accertamento di fatto, è corretto in mancanza di specifiche norme che impongano la costituzione di un ufficio articolato e plurisoggettivo, ben potendo lo stesso essere rappresentato da una sola persona ed interna all'ente: in materia di pubblico impiego privatizzato, ciascuna amministrazione ha, infatti, il potere di individuare l'ufficio competente di provvedimenti disciplinari secondo il proprio ordinamento (Cass., 3 giugno 2004, n. 10600; Cass., 30 settembre 2009, n. 20981). Non vi è alcuna norma che imponga la struttura collegiale dell'U.c.p.d., come recentemente precisato da questa Corte (Cass. n. 12245/2015), con principio cui si intende dare continuità nella presente sede.

2.3. Quanto alla censura di cui al secondo motivo, va premesso che la "segnalazione" che il capo struttura invia all'U.c.p.d. non costituisce ancora avvio del procedimento. Ben potrebbe infatti l'U.c.p.d. ritenere, in propria competenza, di non avviarlo con la notifica della contestazione, come è confermato dalla distinzione ex lege della "segnalazione" rispetto alla "contestazione", costituente primo atto del procedimento disciplinare. L'istruttoria che inerisce al procedimento è quella cui provvede l'U.c.p.d. e fa seguito alla contestazione disciplinare e non la precede, come si desume dall'ordine delle fasi riportate dall'art. 59 citato ("contesta l'addebito ... istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione"), mentre le informazioni raccolte dal capo struttura costituiscono una fase prodromica, funzionale ad una verifica di non manifesta infondatezza mediante un esame preliminare della notizia dell'infrazione.

2.3.1. L'espressione "su segnalazione dei capo struttura in cui il dipendente lavora" individua soltanto un compito istituzionale che fa capo al dirigente che, in ragione della posizione organizzativa e funzionale ricoperta, sia in grado di acquisire la conoscenza dei fatti di potenziale rilievo disciplinare commessi dai dipendenti. A tale fase pre-rocedimentale resta estranea la posizione del lavoratore, che viene in rilievo solo con la contestazione dell'addebito, ossia con l'avvio del procedimento disciplinare in senso proprio, da cui scaturiscono anche le garanzie difensive per l'incolpato.

2.3.2. In ogni caso, non si ravvisa alcuna previsione di nullità che possa inficiare il successivo - e solo eventuale - procedimento disciplinare in caso di erronea individuazione di un dirigente, anziché di un altro, quale preposto alla struttura, individuabile secondo l'organizzazione interna dell'amministrazione, in cui il dipendente lavora.

2.4. In merito alla censura di cui al terzo motivo, premesso che, secondo l'accertamento compiuto dal giudice di merito, l'incolpata presentò le proprie difese scritte e rinunci comparire personalmente per l'audizione personale, occorre dare significato all'avverbio ''inutilmente", che appare nella formulazione nel comma 5 del cit. D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, nel testo vigente all'epoca dei fatti. Al riguardo, rileva la Corte, come già affermato in altre occasioni (Cass. n. 9767 del 2011), che intanto il decorso del termine di quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente può considerarsi come trascorso "inutilmente" in quanto il dipendente non abbia svolto le sue difese. Se il dipendente non si giustifica nel termine suddetto, allora l’Amministrazione datrice di lavoro deve procedere rapidamente nei quindici giorni successivi per l'irrogazione della sanzione. Ma se il dipendente comunica le sue giustificazioni, allora il termine di quindici giorni dalla convocazione non può considerarsi come decorso "inutilmente" e quindi non trova applicazione l'ulteriore termine di quindici giorni per l'irrogazione della sanzione. Inoltre, nella vigenza dell'art. 25 del c.c.n.I. 6 luglio 1995, solo il termine finale per la conclusione del procedimento disciplinare è perentorio, mentre il termine per la contestazione - meramente interno e funzionale a scandire le fasi del procedimento disciplinare stesso - ha carattere ordinatorio, trovando tale interpretazione riscontro nella espressa perentorietà riconosciuta anche a detto termine dalle successive disposizioni pattizie, aventi valenza non retroattiva (Cass. 24577/2013).

2.4.1. Il CCNL enti locali del 6 luglio 1995, all'art. 24, comma 3 (non modificato dai successivi contratti) detta una previsione sovrapponibile a quella legale stabilendo che "La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione perla difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni".

2.4.2. La Corte di appello ha fatto corretta interpretazione ed applicazione della disciplina legale e contrattuale ritenendo che non potesse operare il termine di 15 giorni stabilito per l'adozione della sanzione, avendo l'incolpata fornito le proprie giustificazioni.

3. In ordine al quarto motivo, va premesso che la riconduzione della disciplina del lavoro pubblico alle regole privatistiche del contratto e dell'autonomia privata individuale e collettiva, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario, non ha eliminato la perdurante particolarità del datore di lavoro pubblico che, pur munito nella gestione degli strumenti tipici del rapporto di lavoro privato, per ciò che riguarda l'organizzazione del lavoro resta pur sempre condizionato da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilità finanziaria generale. In questa ottica il d.lgs. n. 165 del 2001 ha disciplinato interamente la materia delle mansioni all'art. 52, e, al comma 1, ha sancito il diritto del dipendente ad essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi (testo anteriore alla sostituzione operata dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 62, comma 1). La lettera del citato art. 52, comma 1, specifica un concetto di equivalenza "formale", ancorato cioè ad una valutazione demandata ai contratti collettivi, e non sindacabile da parte del giudice. Ne segue che, condizione necessaria e insufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità specifica che il lavoratore possa avere acquisito in una precedente fase del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.

3.1. A partire dalla sentenza resa dalle Sezioni Unite n. 8740/08, è principio costante nella giurisprudenza di questa Corte che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, non si applica l'art. 2103 c.c., essendo la materia disciplinata compiutamente dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 (come già detto, nel testo anteriore alla novella recata dal D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 62, comma 1, inapplicabile ratione temporis al caso in esame) - che assegna rilievo, per le esigenze di duttilità del servizio e di buon andamento della P.A., solo al criterio dell'equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che possa quindi aversi riguardo alla citata norma codicistica ed alla relativa elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale che ne mette in rilievo la tutela del c.d. bagaglio professionale del lavoratore, e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione (Cass. n. 17396/11; Cass. n. 18283/10; Cass. sez.un. n. 8740/08; v. più recentemente, Cass. n. 7106 del 2014). Dunque, non è ravvisabile alcun demansionamento qualora le nuove mansioni rientrino nella medesima area professionale prevista dal contratto collettivo, senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente delle medesime mansioni. Restano, dunque, insindacabili tanto l’operazione di riconduzione in una determinata categoria di determinati profili professionali, essendo tale operazione di esclusiva competenza dalle parti sociali, quanto l'operazione di verifica dell'equivalenza sostanziale tra le mansioni proprie del profilo professionale di provenienza e quelle proprie del profilo attribuito, ove entrambi siano riconducibili nella medesima declaratoria.

3.2. Condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità acquisita, evidentemente ritenendosi che il riferimento all'aspetto, necessariamente soggettivo, del concetto di professionalità acquisita, mal si concili con le esigenze di certezza, di corrispondenza tra mansioni e posto in organico, alla stregua dello schematismo che ancora connota e caratterizza il rapporto di lavoro pubblico (cfr. Cass. n. 11835 del 2009). Invero, l'equivalenza in senso formale sembra peraltro ribadita dalla norma contrattuale, dal momento che l'art. 3, comma 2 del CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali, che viene in applicazione nella specie, prevede che "Ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56 come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, tutte te mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente l'equivalenti, sono esigibili, l’assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro".

3.3. La Corte di appello ha richiamato, all'esito dell'accertamento di merito, due tra i diversi profili esemplificativi descritti nella categoria D e precisamente, quanto alle mansioni oggetto delle funzioni assegnate e contestate, quello del "lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari" e, quanto alle mansioni rivendicate, il profilo del "lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza". Ha dunque ritenuto che il profilo professionale identificabile alla stregua delle mansioni assegnate alla D.D., rientrasse, al pari del profilo professionale in precedenza rivestito dalla ricorrente, nelle esemplificazioni dei profili della categoria D, e dunque, per tale ragione già valutato dalle parti sociali di contenuto professionale equivalente e fungibile.

3.4. Così delineato il quadro normativo di riferimento, privo di rilievo è l’assunto che il lavoratore proveniente dalla VIII qualifica funzionale, in quanto connotato da un superiore livello professionale, dovrebbe mantenere inalterato il bagaglio acquisito nelle pregresse esperienze lavorative. Tale ricostruzione tenta di riproporre i medesimi argomenti tesi ad ottenere una verifica in senso sostanziale della equivalenza.

3.4.1. Va pure rilevato che la norma contrattuale stabilisce che "ai sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90, potevano essere ascritti alla VIII qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3", così evidenziando una collocazione solo economicamente differenziata per i lavoratori già inquadrati nell'VIII qualifica funzionale.

4. In ordine al quinto motivo di ricorso, si denuncia l'omesso esame del fatto rappresentato dall’umiliazione personale e professionale, che si asserisce essere stata subita per anni in dipendenza di un'assegnazione (al Servizio Statistica) non confacente al livello di inquadramento e al profilo professionale posseduto. Si evidenzia come la superfluità di tale assegnazione fosse stata riconosciuta dalla stessa Amministrazione comunale sin dalla nota interna del 29.11.2002 del Dirigente del Servizio Statistica, che aveva evidenziato i contenuti specialistici del servizio e la necessità di personale esperto nel settore statistico-informativo.

4.1. Il motivo sembra prospettare una autonoma causa petendi risarcitoria, identificabile nella situazione di "umiliazione personale e professionale" derivante dall'assegnazione ad un servizio per il quale la ricorrente non possedeva una professionalità adeguata, come riconosciuto dalla stessa Amministrazione datrice di lavoro, e che sarebbe stata fonte di un pregiudizio suscettibile di risarcimento. In tali termini, la questione non risulta essere stata trattata nella sentenza impugnata e, quindi, è questione nuova e come tale inammissibile.

4.1.1. Qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 12 luglio 2005 n. 14599 e n. 14590; n.25546 del 30 novembre 2006; n. 4391 del 26 febbraio 2007; n. 20518 del 28 luglio 2008; n. 5070 del 3 marzo 2009).

4.2. Ove invece la questione rimanga nell'alveo della causa petendi del presunto demansionamento, è evidente che non può configurarsi un danno risarcibile ove non sia prima accertata illegittimità dell'assegnazione alle mansioni diverse.

4.3. In tale contesto, va pure osservato che la sentenza gravata è stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012. Trova dunque applicazione il nuovo testo dell' 360, secondo comma, n. 5, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 54, comma 1, lett. b), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, il quale prevede che la sentenza può essere impugnata per cassazione "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti". Nel sistema l'intervento di modifica del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, comporta un'ulteriore sensibile restrizione dell'ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto (sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053). Le Sezioni Unite hanno chiarito, riguardo ai limiti della denuncia di omesso esame di una questio facti, che il nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. consente tale denuncia nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

4.4. All'evidenza, il fatto dedotto a sostegno del quinto motivo, non presenta i suddetti requisiti.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

5.1. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione nella fattispecie, applicandosi ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014).

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 3.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.