Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 gennaio 2017, n. 996

Lavoro - Critica azienda - Diritto - Limiti - Diligenza e di fedeltà - Licenziamento - Reintegra - Contenuti già divulgati dalla stampa - Dati a conoscenza dell'opinione pubblica

Svolgimento del processo

 

A.C. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Velletri la s.p.a. C.F. chiedendo dichiararsi l'illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato in data 27/10/2008 con gli effetti reintegratori e risarcitori sanciti dall'art.18 L. 300/70. Deduceva al riguardo, di esser stata licenziata a seguito di lettera di contestazione con cui era stata accusata di aver serbato un comportamento diffamatorio nei confronti della parte datoriale. L'atto di incolpazione concerneva l'avvenuta sottoscrizione in data 8/11/07 di un esposto indirizzato alla Procura della Repubblica di Velletri e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con cui aveva duramente criticato la società F. perché, malgrado fosse in continua crescita economica, aveva fatto ricorso impropriamente a procedure di CIGS e di mobilità realizzando gli estremi di una truffa a danno dello stato."

La convenuta, costituitasi, resisteva alla domanda e spiegava ricorso incidentale con cui instava per la condanna di controparte al risarcimento del danno all'immagine risentito per il comportamento diffamatorio assunto dalla lavoratrice.

Il giudice adito respingeva entrambi i ricorsi con pronuncia che veniva riformata dalla Corte distrettuale. Con sentenza resa pubblica il 20/5/2013, veniva infatti accolto il ricorso della lavoratrice e rigettato l'appello incidentale spiegato dalla società. Nel proprio percorso argomentativo, il giudice dell'impugnazione rimarcava, in estrema sintesi, che la A., con l'esposto sottoscritto, aveva attinto a circostanze già discusse in sede aziendale e sindacale; che non aveva inciso in alcun modo sulla comunicazione mediatica e sulle dinamiche endoaziendali, dato il lungo tempo trascorso fra l'invio dell'esposto (8/11/2007) e quello della lettera di contestazione (12/9/2008); che tale esposto si risolveva nella sottoposizione alle autorità competenti, della richiesta di vaglio di una situazione che già nel pubblico dibattito politico, si era presentata come un massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali pure a fronte di un andamento positivo della attività aziendale; che le modalità espressive erano coerenti con la situazione di tensione individuale e collettiva collegata al rischio di perdita di molti posti di lavoro e non erano di per sé offensive, rimanendo osservati i canoni di continenza formale.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la società C.F., prospettando cinque motivi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso la parte intimata. Si dà atto, infine, che la ricorrente ha depositato osservazioni scritte in replica alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale ex art. 379 c.p.c..

 

Motivi della decisione

 

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2104 e 2105 c.c. in relazione all'art. 360 comma primo n.3 c.p.c..

Si duole che la Corte di merito abbia trascurato di considerare che le frasi sottoscritte dalla dipendente esulavano dai limiti dell'esercizio di un legittimo potere di critica, contrastando coni doveri fondamentali di diligenza e di fedeltà che governano l'adempimento della prestazione lavorativa e travalicando i canoni della verità oggettiva e della continenza formale che delimitano l'esercizio del menzionato diritto.

2. Con la seconda censura, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 2119 c.c. ex art. 360 comma primo n.3 c.p.c..

Deduce che l'esercizio improprio del diritto di critica da parte della lavoratrice, tradottosi in una serie di affermazioni rivelatesi del tutto infondate, abbiano screditato l'immagine della società vulnerando irrimediabilmente il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.115- 116 c.p.c. in relazione all'art.360 comma primo n.3 c.p.c..

Si lamenta che il giudice dell'impugnazione, erroneamente valutando il compendio probatorio acquisito, abbia del tutto tralasciato di considerare che le ispezioni provocate dall'esposto sottoscritto dalla lavoratrice, avevano tutte sortito esiti negativi e che il procedimento penale era stato oggetto di archiviazione da parte della Procura di Velletri.

4. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, sono privi di fondamento.

Occorre premettere, per un corretto inquadramento della fattispecie qui scrutinata, che questa Corte ha più volte affermato il principio alla cui stregua l'obbligo di fedeltà, la cui violazione può rilevare come giusta causa di licenziamento, si sostanzia nell'obbligo di un leale comportamento del lavoratore nei confronti del datore di lavoro e va collegato con le regole di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.. Il lavoratore, pertanto, deve astenersi non solo dai comportamenti espressamente vietati dall'art. 2105 c.c., ma anche da tutti quelli che, per la loro natura e le loro conseguenze, appaiono in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o creano situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell'impresa stessa o sono idonei, comunque, a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto stesso (ex plurimis, Cass. 8/7/2009 n.16000, Cass. 10/12/2008 n. 29008, Cass. 3/11/1995 n. 11437).

5. E' stato altresì evidenziato come il diritto di cronaca debba rispettare il principio della continenza sostanziale (secondo cui i fatti narrati devono corrispondere a verità) e quello della continenza formale (secondo cui l'esposizione dei fatti deve avvenire misuratamente), precisandosi al riguardo che, nella valutazione del legittimo esercizio del diritto di critica, il requisito della continenza c.d. formale, comportante anche l'osservanza della correttezza e civiltà delle espressioni utilizzate, è attenuato dalla necessità, ad esso connaturata, di esprimere le proprie opinioni e la propria personale interpretazione dei fatti, anche con espressioni astrattamente offensive e soggettivamente sgradite alla persona cui sono riferite (cfr. in tali sensi Cass. 22/1/1996 n. 465 nonché Cass. 2/6/1997 n. 5947).

Nell'ottica descritta, come ha puntualizzato questa Corte è necessario andare alla ricerca di un bilanciamento dell'interesse che si assume leso con quello a che non siano introdotte limitazioni alla libera formazione del pensiero costituzionalmente garantito (cfr. in tali sensi Cass. 22/1/1996 n. 465). Per la natura dell'esame e delle indagini da effettuare, le conclusioni cui al loro esito perviene il giudice di merito non sono, infine, censurabili in Cassazione se sorrette da motivazione congrua, priva di salti logici, e rispettosa dei principi di continenza sostanziale e formale cui deve sottostare il diritto di critica.

6. Orbene, nello specifico la Corte di merito si è attenuta ai suesposti principi procedendo ad una ricostruzione puntuale della condotta posta in essere dalla lavoratrice, e rimarcando come i fatti segnalati alla autorità giudiziaria riecheggiavano il contenuto di quelli già divulgati dalla stampa e discussi in sedi istituzionali, traducendosi nella istanza di vaglio di una condizione di massiccio ricorso della società agli ammortizzatori sociali, pure a fronte di un andamento estremamente positivo della attività produttiva aziendale.

Il profilo contenutistico del diritto di critica esercitato, si palesava, quindi, coerente con i canoni sostanziali entro i quali tale diritto andava esplicato.

La Corte di merito, peraltro, con accertamento esaustivo ed esente da critiche, non ha mancato di considerare che l'esposto sottoscritto dalla lavoratrice pur nell'asprezza di taluni passaggi, era stato stilato nel rispetto dei canoni di continenza formale, giacché l'uso di termini quali illecito o truffa, era da ritenersi strettamente correlato a quei dati dei quali l'opinione pubblica era a conoscenza da tempo e compatibile con il contesto in cui era inserito, di una richiesta di intervento di tipo tecnico alle autorità competenti.

Può, quindi, conclusivamente affermarsi che - anche al di là di ogni pur rilevante questione inerente al difetto di autosufficienza che connota il ricorso, con riferimento in particolare alla terza critica, non recante la riproduzione della documentazione che si assume trascurata dai giudici dell'impugnazione (verbali del servizio di Ispezione Lavoro e provvedimento di archiviazione della Procura della repubblica di Velletri) - le doglianze devono essere disattese giacché gli approdi ai quali è pervenuta la Corte distrettuale, conformi ai principi testé- enunciati, sono sorretti da motivazione congrua e priva di omissioni.

7. Con il quarto mezzo di impugnazione si denuncia omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 comma primo n.5 c.p.c. per il mancato scrutinio dell'eccezione dell'aliunde perceptum, mancata ammissione delle istanze istruttorie, mancata disamina della istanza di conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Il motivo va disatteso.

Con riferimento alla questione della omessa motivazione in ordine alla eccezione di aliunde perceptum, la censura presenta profili di inammissibilità ove si consideri il costante insegnamento espresso da questa Suprema Corte (cfr., ad esempio, Cass. 28/7/2008 n. 20518, Cass. 2/4/2004 n.6542), in base al quale, qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

Sulla medesima linea interpretativa, è stato altresì affermato che nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti (cfr. Cass. 26/3/2012 n. 4787).

In applicazione del suddetto principio il motivo, in parte qua, deve essere considerato inammissibile atteso che la ricorrente ha omesso di indicare in quali termini ed in quale atto- dei giudizio precedente abbia allegato circostanze idonee a definire eventuali tempi e modi di svolgimento di attività lavorativa presso terzi da parte della A., ovvero abbia dedotto una colpevole sua astensione da comportamenti idonei ad evitare l'aggravamento del danno, né ha indicato elementi acquisiti in giudizio dai quali dette circostanze sarebbero state comunque evincibili, anche se per effetto della iniziativa del lavoratore.

Quanto alla istanza di conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, al di là del pur evidente difetto di autosufficienza del ricorso anche sotto tale profilo, va rimarcato che, comunque, nessuna carenza motivazionale è ascrivibile al giudice dell'impugnazione il quale, nel denegare la sussistenza sia della giusta causa che del giustificato motivo di licenziamento, è pervenuto all'accoglimento del ricorso attoreo sul rilievo della correttezza della condotta posta in essere dalla lavoratrice.

8. Da ultimo va rimarcato che il quinto motivo, attinente al rigetto dell'appello incidentale proposto dalla società con riferimento al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della condotta tenuta dalla A., resti assorbito alla stregua della reiezione delle precedenti censure e dalla conseguente conferma delle statuizioni inerenti all'accertamento della legittimità del comportamento assunto dalla lavoratrice.

In definitiva, alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano nella misura in dispositivo liquidata con distrazione in favore degli avv.ti P.L.P. e C.Z..

Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, ed accessori di legge da distrarsi in favore degli avv.ti P.L.P. e C.Z..

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.