INL: chiarimenti sulle modalità di verbalizzazioni

Con circolare del 14 gennaio 2019, n. 1, l’Ispettorato nazionale del lavoro fornisce alcuni chiarimenti in merito alle modalità di verbalizzazione in occasione delle vigilanze che hanno ad oggetto sia la materia lavoristica che contributiva ed assicurativa, al fine di semplificare le attività di accertamento.

In primo luogo, l’Ispettorato chiarisce che, tali vigilanze devono caratterizzarsi per la piena condivisione, da parte del personale ispettivo che abbia preso parte alle attività di accertamento, di tutte le risultanze ispettive che, tuttavia,
Come già ribadito con nota del 13 aprile 2017, l’obbligo della verbalizzazione unica trova applicazione alla sola materia sanzionatoria amministrativa ("all'ammissione alla procedura di regolarizzazione... nonché alla contestazione delle violazioni amministrative... si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione..."), con esclusione, quindi, delle contestazioni di omissioni o evasioni in materia previdenziale ed assicurativa. Ne consegue, che ai fini del rispetto degli obblighi di cui all’art. 14 della L. n. 689/1981, il termine di 90 giorni non decorre più da tanti singoli verbali o atti provvedimentali, bensì la decorrenza dello stesso va individuata nel momento in cui si sono conclusi gli accertamenti nel loro complesso, comprendendo, quindi, anche i tempi tecnici ragionevolmente utili e necessari per l’analisi, l’elaborazione e la verifica degli elementi formati e raccolti.
Il dies a quo, dunque, va a coincidere con il momento dell’acquisizione di tutti i dati e riferimenti di carattere oggettivo e soggettivo necessari per la definizione dell’accertamento inteso nella sua globalità, secondo un criterio di ragionevolezza delle verifiche espletate, adeguatamente esplicate nel verbale unico. L'accertamento, pertanto, non si sostanzia nella generica e approssimativa percezione del fatto nella sua materialità ma si realizza con il compimento di tutte le indagini necessarie al fine della piena conoscenza di esso e della congrua determinazione della pena pecuniaria.
In caso di vigilanza amministrativa e previdenziale/assicurativa, il dies a quo di cui al cit. art. 14, coincidente, come detto, con la "definizione degli accertamenti" - continua l’INL - non potrà che decorrere dall’acquisizione e valutazione di tutti gli elementi istruttori, compresi quelli di carattere previdenziale/assicurativo, ogni qual volta vi sia una connessione con eventuali illeciti amministrativi, come accade, ad esempio, per le registrazioni contenute nel LUL.
Le differenti verbalizzazioni devono in ogni caso essere completamente coerenti nella ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento, specie in relazione a quegli elementi che abbiano rilevanza sia ai fini della contestazione degli illeciti amministrativi, sia ai fini dei recuperi previdenziali/assicurativi. Va, pertanto, escluso che le differenti verbalizzazioni, intervenute anche secondo tempistiche diverse, possano riportare risultanze tra loro contraddittorie.
La verbalizzazione separata delle risultanze ispettive comporta, inoltre, la necessità che il verbale contributivo –normalmente oggetto di successiva notifica per lo più a causa dei complessi calcoli di liquidazione dei contributi e premi dovuti – rechi i riferimenti del verbale amministrativo, così come risulta necessario che quest’ultimo rechi indicazione in ordine alla successiva definizione degli accertamenti in materia contributiva con conseguente notifica di ulteriori verbali.
Qualora i tempi della verbalizzazione in materia previdenziale/assicurativa, invece, coincidano con quelli utili per la contestazione degli illeciti amministrativi, il personale ispettivo avrà cura di assicurare una notifica tendenzialmente contestuale dei diversi verbali; al di fuori di tali ipotesi, appare comunque opportuno che la notifica dei diversi verbali non venga effettuata ad una notevole distanza temporale, ciò per consentire al destinatario di avere una visione complessiva degli esiti dell’accertamento.

La verbalizzazione separata delle risultanze ispettive consente di indicare con precisione gli strumenti di tutela attivabili da parte del destinatario del verbale in ragione della natura delle contestazioni mosse. In primo luogo, risulta impossibile ricorrere innanzi al Comitato per i rapporti di lavoro ex art. 17 D.Lgs. n. 124/2004 ( che, come noto, ha competenza a decidere in merito a tutti "gli atti di accertamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro" come accade, in via esemplificativa, nelle ipotesi di lavoro nero, riqualificazione co.co.co, disconoscimento di apprendistato, tirocinio, lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c.), avverso entrambi i verbali (amministrativo e contributivo) che abbiano avuto ad oggetto l’accertamento dei medesimi rapporti di lavoro sotto il profilo della loro sussistenza e/o qualificazione, dal quale sia derivata l’applicazione di sanzioni amministrative e il correlato recupero contributivo. In tal caso, infatti, l’unico verbale che potrà essere impugnato innanzi al Comitato sarà quello notificato per primo, ordinariamente coincidente con il verbale unico di contestazione di illeciti amministrativi, cui seguirà il verbale contenente i profili di natura previdenziale/assicurativa. Soltanto il verbale notificato per primo – e quindi impugnabile ex art. 17 D.Lgs. n. 124/2004 – contempla la possibilità di ricorrere al Comitato, mentre il secondo verbale – ordinariamente quello contributivo – riporterà tutti gli ulteriori mezzi di impugnativa esperibili dal destinatario in ragione delle differenti casistiche. Appare opportuno, dunque, che nel primo verbale sia data adeguata informazione circa l’impossibilità di ricorrere avverso il successivo verbale ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004.
Il verbale contributivo, qualora notificato successivamente al verbale amministrativo, potrà recare il riferimento al ricorso al Comitato ex art. 17 solo nell’ipotesi in cui con lo stesso si contestino ulteriori fattispecie di qualificazione/sussistenza del rapporto di lavoro che non abbiano determinato conseguenze sul piano sanzionatorio amministrativo (si pensi alle fattispecie di annullamento della posizione contributiva dell’amministratore erroneamente inquadrato come dipendente).