Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 18 gennaio 2019, n. 8

Punto 80) della Tabella A, Parte III - Aliquota IVA ridotta 10%

 

Quesito

 

La Società Alfa, con sede legale in un Paese dell’Unione europea, opera nella produzione e commercializzazione di integratori alimentari e altri prodotti.

La distribuzione di detti beni avviene, attraverso il sito internet della Società, principalmente nei confronti di privati consumatori.

Poiché l’istante ha effettuato vendite nei confronti di persone fisiche non soggetti passivi d’imposta nazionali oltre la soglia di euro 35.000, ha provveduto alla presentazione della documentazione necessaria per l’identificazione diretta ai fini IVA, ai sensi dell’articolo 35-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al fine di adempiere agli obblighi connessi alle predette vendite e altresì per regolarizzare la propria posizione fiscale in Italia.

Per le cessioni oltre la predetta soglia, la Società è quindi tenuta a versare l’IVA in Italia e chiede di conoscere quale sia l’aliquota applicabile ai prodotti venduti nel territorio italiano.

Al riguardo l’istante espone che i prodotti oggetto del presente interpello sono degli integratori alimentari, composti da diversi ingredienti di origine naturale e superfood. In particolare, i prodotti finiti sono mix di questi ingredienti e si presentano o sotto forma di capsule, nel caso dei prodotti "XA" da assumere unitamente ad acqua, oppure sotto forma di preparato in polvere, nel caso dei prodotti "XC" ed "XD" da unire ad altre sostanze liquide (come latte parzialmente scremato ed oli vegetali) in modo da ottenere una bevanda.

Nonostante l’appartenenza della quasi totalità dei prodotti oggetto della presente procedura alla medesima categoria merceologica, essi presentano alcune specifiche peculiarità derivanti principalmente dai diversi elementi di cui ogni singolo prodotto risulta essere composto. Le specifiche tecniche e le peculiarità di ciascun prodotto sono di seguito sintetizzate.

XC: è un preparato di polvere composto da diversi ingredienti di origine naturale. Il prodotto si presenta sotto forma di preparato in polvere da unire, per l’uso, ad olio vegetale e al latte parzialmente scremato in modo da ottenere un preparato sostitutivo ai pasti.

XA: è un integratore alimentare in capsule con estratti vegetali. Il prodotto è composto da diversi ingredienti di origine naturale. Il prodotto si presenta sotto forma di capsule da assumere unitamente all’acqua.

La Società Alfa, ai sensi delle indicazioni contenute nella Circolare n. 32/E del 14 giugno 2010, punto 9, ha provveduto a richiedere l’accertamento tecnico al fine di determinare la corretta classificazione doganale dei suddetti prodotti all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La Società istante chiede, pertanto, di conoscere la corretta aliquota IVA applicabile alla cessione dei prodotti in questione.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

La società istante ritiene che i prodotti, come sopra descritti, siano da ricomprendere tra i beni di cui ai punto e 80) della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e che la loro cessione possa, quindi, avvenire con applicazione di IVA ridotta al 10 per cento.

 

Parere dell’agenzia delle entrate

 

In tema di aliquota IVA applicabile ai cd. integratori alimentari, la scrivente si è espressa con le risoluzioni 31 ottobre 2005, n. 153/E, 10 luglio 2008, n. 290/E, e 14 ottobre 2008, n. 383/E. Nei citati documenti di prassi, sulla base dei pareri forniti dall’Agenzia delle Dogane, che, in ragione della loro composizione, li ha classificati nell’ambito della voce 21.06 "Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove", è stato affermato che agli stessi si applica l’aliquota del 10 per cento in quanto riconducibili al n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Pertanto, nel caso in esame, con riferimento ai prodotti "XC","XB", "XA", come descritti nel quesito, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, acquisito anche il parere dei propri laboratori chimici, nel rispetto delle Regole generali per l’interpretazione della Nomenclatura Combinata, ha ritenuto gli stessi classificabili nell’ambito del Capitolo 21 della Tariffa Doganale "Preparazioni alimentari diverse", alla voce 21.06: "Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove" e, in particolare, alla sottovoce 210690: - "altre".

A supporto di tale classificazione - precisa la predetta Agenzia - le Note Esplicative del Sistema Armonizzato specificano che sono comprese nella voce 21.06:

- le preparazioni destinate a essere utilizzate nell'alimentazione umana, sia nello stato in cui si presentano, sia dopo trattamento (cottura, dissoluzione o ebollizione nell'acqua o nel latte, ecc.), e

- le preparazioni composte interamente o parzialmente di sostanze alimentari e che entrano nella preparazione di bevande o alimenti per il consumo umano. Sono in particolare comprese in questo gruppo quelle che consistono in miscugli di prodotti chimici (acidi organici, sali di calcio, ecc.) e di sostanze alimentari (per esempio, farine, zuccheri, polvere di latte), destinate a essere incorporate nelle preparazioni alimentari, sia come componenti di queste preparazioni, sia per migliorare alcune loro caratteristiche (presentazione, conservazione, ecc.).

Oltre a ciò l’Agenzia delle Dogane specifica che il punto 16) delle predette Note prevede che sono comprese nella voce 2106 anche le preparazioni indicate spesso sotto il nome di complementi alimentari, a base di estratti di piante, di concentrati di frutta, di miele, di fruttosio, ecc., addizionate di vitamine e talvolta di quantità molto piccole di composti di ferro. Queste preparazioni vengono spesso presentate in confezioni con l’indicazione che le stesse sono destinate a mantenere l’organismo in buona salute.

In particolare , per quanto concerne il prodotto denominato "XA", la classificazione alla voce 21.06 è ribadita (come precisato nel parere rilasciato dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli), anche da quanto descritto nelle Note Esplicative alla Nomenclatura Combinata che, nelle Considerazioni generali al Capitolo 21, specificano che la classificazione dei "complementi alimentari" (di cui al punto 16 della nota esplicativa del SA relativa alla voce 2106), e in particolare delle altre preparazioni alimentari presentate sotto forma di dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, e destinate ad essere utilizzate come complementi alimentari, va considerata anche alla luce dei criteri stabiliti nella sentenza della Corte di giustizia dell‘Unione europea nelle cause riunite da C- 410/08 a C-412/08 («Swiss Caps»). In tale pronuncia, infatti, la Corte di Giustizia ha affermato che determinate preparazioni alimentari presentate in forma di capsule rientrano nella voce 21.06 della nomenclatura combinata.

Ciò premesso, per quanto concerne l’aliquota IVA applicabile, si osserva che il suddetto codice NC 21.06 corrisponde alla voce 21.07 della Tariffa doganale in vigore al 31.12.1987, richiamata nel punto 80) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (vedi risoluzione sopra citata n. 383 del 2008); pertanto, si ritiene che i prodotti in questione rientrino tra le "preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (vd. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura", la cui cessioni sono soggette all’aliquota IVA ridotta al 10 per cento.