Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 29 maggio 2017, n. 13492

Rapporto di lavoro - CCNL Autoferrotranvieri - Superiore inquadramento - Differenze retributive

Rilevato che

- con sentenza n. 1173/1994 il Pretore del Lavoro di Palermo aveva dichiarato il diritto di G.R. (e di altri 32 ricorrenti, tutti  dipendenti dell'A. Palermo) ad essere inquadrato nel 4° livello del CCNL, Autoferrotranvieri con decorrenza dal 29.10.1988 condannando l'azienda a corrispondere a ciascuno di loro le differenze retributive relative al periodo dal 29.10.1988 al 31.12.1988, con rivalutazione ed interessi; tale decisione veniva in parte riformata dal Tribunale di Palermo, con sentenza del 7260/2001, che differenziava la decorrenza giuridica dell'inquadramento - dal 29.10.1988 - da quella economica - dal 1.1.1989 - sentenza questa passata in giudicato;

- sulla scorta di tale giudicato il R. proponeva altra domanda nei confronti dell'A. innanzi al Tribunale di Palermo in funzione di giudice del lavoro, con la quale chiedeva la liquidazione delle differenze retributive dovute per la qualifica riconosciuta in detta sentenza, l'accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera con attribuzione del 4° livello dal 29.10.1988 ed, al maturare dei sei anni, ad essere collocato nel 3° livello con il pagamento delle relative competenze economiche, la condanna dell'azienda al risarcimento del danno derivato dalla perdita di professionalità dovuta alla mancata assegnazione alle mansioni proprie del livello rivendicato e la riliquidazione del trattamento pensionistico (essendo stato, nelle more, posto in quiescenza);

- l'adito giudice rigettava la domanda e tale decisione veniva in parte riformata, con sentenza del 23 dicembre 2015, dalla Corte di Appello di Palermo che condannava l'A. al pagamento in favore del R. dell'importo indicato in dispositivo a titolo di differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale dalla notifica del ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, confermava nel resto il rigetto della domanda e compensava tra le parti le spese del grado;

- per la cassazione di tale decisione propone ricorso l'A. affidato a due motivi cui resiste con controricorso il R.; l'INPS è rimasto intimato;

- è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

- la ricorrente ed il R. hanno depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.: l'A. ha dichiarato di dissentire dalla proposta del relatore censurandola, più specificamente, laddove ritiene il secondo motivo di ricorso in parte infondato ed in parte inammissibile;

il controricorrente ha insistito per il rigetto del ricorso;

- il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

 

Considerato che

 

con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. - nel testo anteriore alla riforma introdotta dal d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012 n. 134 — (in relazione all'art. 360, primo comma n. 4, cod. proc. civ.) per avere la Corte di Appello ritenuto ammissibile il gravame proposto dal lavoratore nonostante l'A. avesse eccepito e la genericità delle censure mosse all'impugnata sentenza e la loro inconferenza con le motivazioni della stessa; con il secondo motivo viene dedotta violazione dell'art. 2909 cod. civ. ( in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) in quanto la Corte territoriale aveva attribuito efficacia di giudicato ad un accertamento di fatto (il riconoscimento del 4° livello) meramente incidentale e strumentale alla specifica domanda proposta inerente solo la condanna al pagamento di due mensilità, peraltro, con una motivazione erronea ed insufficiente nella interpretazione dei contenuti della sentenza posta a fondamento delle pretese;

che il primo motivo è infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui il principio della necessaria specificità dei motivi di appello - previsto dall'art. 342, comma primo, cod. proc. civ., e, nel rito del lavoro, dall'art. 434, comma primo, cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alla novella operata dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano anche indicate, oltre ai punti e ai capi formulati e seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (Cass. n. 6978 del 20/03/2013, Cass. n. 15263 del 06/07/2007; Cass. n. 21745 del 11/10/2006); ed infatti, come emerge chiaramente dalla motivazione dell'impugnata sentenza, la Corte di merito ha correttamente ritenuto ammissibile l'appello avendone riportato le argomentazioni che erano intese ad incrinare il fondamento logico-giuridico della decisione resa dal Tribunale;

che parimenti infondato è il secondo motivo nella parte in cui denuncia violazione di legge in quanto la decisione della Corte territoriale è in linea con il consolidato principio per il quale l'efficacia del giudicato si estende alle questioni che costituiscono presupposti logicamente e giuridicamente ineliminabili della statuizione finale, mentre è da escludere il giudicato sul punto di fatto, ossia sul puro e semplice accertamento dei fatti storici contenuto nella motivazione e compiuto dal giudice esclusivamente per pronunciare sulla situazione di vantaggio dedotta in giudizio (Cass. n. 3434 del 11/02/2011; Cass. n. 18791 del 28/08/2009); ed infatti, l'accertamento del diritto all'inquadramento nel 4° livello del CCNL Autoferrotranvieri era il presupposto imprescindibile rispetto alla conseguente condanna dell'A. a corrispondere le differenze retributive a decorrere dal 1° gennaio 1989 ( e "non mero fatto storico, privo di refluenza giuridica sull'indagine giudiziale" — come giustamente osservato dalla Corte di merito - in quanto se il Tribunale non avesse affermato la titolarità in capo ai ricorrenti dell'inquadramento nel 4° livello, non avrebbe potuto farne derivare le conseguenze giuridiche ed economiche in ordine alla decorrenza che da quell'antecedente logico-giuridico traevano origine) come, del resto, chiaramente comprovato dal tenore del dispositivo della decisione del Pretore del lavoro di Palermo n. 1173/1994 (confermata sul punto dalla sentenza n. 7260/2001 del Tribunale di Palermo) in cui veniva dichiarato "...che ciascuno dei ricorrenti ha diritto ad essere inquadrato nel quarto livello con decorrenza.... e conseguentemente condanna l'A.....";

che detto secondo motivo è, invece, inammissibile laddove lamenta motivazione insufficiente vizio questo non più contemplato dall'art. 360, primo comma, n. 5, così come novellato ( applicandosi "ratione temporis" la modifica di cui all'art. 54, comma 1, lett. b) d.l. 22.6.2012 n. 83 conv. in L. 7.8.2012 n. 134) nella interpretazione fornitane dalle Sezioni unite di questa Corte (SU n. 8053 del 7 aprile 2014 secondo cui il controllo della motivazione è ora confinato sub specie nullitatis, in relazione al n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civ. il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione);

che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo con attribuzione in favore degli avv. T.T. e G.L.B. per dichiarato anticipo fattore; nulla per le spese nei confronti dell'INPS che non ha svolto alcuna attività difensiva;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi);

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in euro 200.00 per esborsi, euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, con attribuzione.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.