Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 29 maggio 2017, n. 13473

Contributi dovuti all'INPS - Sgravi illegittimamente fruiti - Disoccupazione nei ventiquattro mesi antecedenti all'assunzione

Rilevato

 

che con sentenza del 18.09.2010 la Corte d' Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento di parziale accoglimento dell'opposizione, proposta da F. D. s.a.s. di F. D. & c., avverso la cartella esattoriale n. 291200500234488662 con la quale era stato intimato il pagamento di Euro 114683,74 a titolo di contributi dovuti all'INPS per il periodo compreso tra il 1999 ed il 2003 in relazione agli sgravi illegittimamente fruiti - ai sensi dell'art. 8 della I. n. 407/1990- mediante indebita compensazione effettuata su modelli F24;

che la sentenza impugnata ha respinto l'unico motivo d'appello relativo all’accertamento dell'assenza nei lavoratori interessati del requisito soggettivo della disoccupazione nei ventiquattro mesi antecedenti all'assunzione;

che avverso tale sentenza F. D. s.a.s. ha proposto ricorso affidato a sei motivi, al quale ha opposto difese l'INPS con controricorso anche quale mandatario della S.C.C.I. s.p.a; che il P.G. non ha formulato richieste;

che è stata depositata memoria di costituzione di nuovo difensore;

 

Considerato

 

Che deve ritenersi inammissibile la costituzione, realizzata mediante il deposito di apposita memoria in cancelleria, di nuovo difensore di parte ricorrente, avvocato A. V., e ciò in quanto nel giudizio di cassazione, la procura speciale può essere rilasciata a margine o in calce solo del ricorso o del controricorso trattandosi degli unici atti indicati, con riferimento al giudizio di legittimità, dall'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., sicché, ove non sia rilasciata in occasione di tali atti, il conferimento deve avvenire, ai sensi del secondo comma del citato articolo, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata che facciano riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata, senza che ad una diversa conclusione possa pervenirsi nel caso in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore ( Cass. 13329/2015; 23816/2010);

Che con il primo motivo la Società ricorrente lamenta la violazione degli artt. 24, 111 Cost., 2697 comma primo cod. civ. laddove la sentenza ha ritenuto consequenziale al difetto di allegazione e prova dei presupposti per la fruizione degli sgravi di cui alla legge n. 407/1990 l'illegittimità delle compensazioni operate dalla medesima ricorrente, senza riconoscere alla medesima la possibilità di difesa in giudizio;

Che con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 2697 secondo comma cod. civ. e degli artt. 115 comma 1, 416 comma 3 e 436 cod. proc. civ. in relazione al fatto che l'INPS nel corso del giudizio di merito non ha offerto alcuna prova del proprio credito né ha contestato specificamente la compensazione effettuata dalla società; Che il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 421 comma 2 e 437 comma 2 cod. proc. civ. in relazione al mancato utilizzo dei poteri istruttori d'ufficio al fine di giungere ad un chiaro convincimento sulla ricostruzione dei fatti rilevanti;

Che il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 8 della legge n. 407/1990. Secondo la ricorrente, infatti, era stato provato il possesso del requisito soggettivo richiesto dalla norma relativo a lavoratori disoccupati da oltre ventiquattro mesi;

Che con il quinto motivo, si denuncia insufficiente motivazione giacché la sentenza impugnata sarebbe priva di concreta motivazione e si sarebbe limitata ad effettuare una scelta tra le opposte tesi difensive; Che con il sesto motivo non si deduce alcun vizio specifico ma si postula l'erroneità della pronuncia quale mera conseguenza delle errate premesse;

Che il quinto motivo è inammissibile in quanto del tutto generico dal momento che, a fronte della condivisione della Corte d'Appello dell'accertamento posto in essere dal primo giudice sull'insussistenza dei presupposti per lo sgravio, si limita ad alludere, senza specificazione alcuna, a possibili elementi di prova che si sarebbero potuti trarre da non identificati documenti o prove testimoniali richieste al fine di condurre al convincimento della sussistenza dei presupposti per la fruizione degli sgravi e ciò in contrasto con quanto affermato da questa Corte di cassazione ( SS.UU., 20 marzo 2017 n. 7074) secondo cui in tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza di appello sia motivata "per relationem" alla pronuncia di primo grado, al fine ritenere assolto l'onere ex art. 366, n. 6, c.p.c. occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l'atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali;

Che tutti i rimanenti motivi, essendo strettamente connessi, vanno trattati unitariamente e sono infondati in ragione dei principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui (vds. Cass. 6.2.2014 n. 9872; Cass. 569/2012; 3359/1975) la normativa nazionale sugli sgravi contributivi è da considerarsi di stretta interpretazione in quanto derogatoria rispetto alla sottoposizione generale agli obblighi contributivi (proprio sull'interpretazione della L. n. 407 del 1990, art. 8, comma 9, seconda parte, cfr. Cass. 6 agosto 2013, n. 18710; in tema di agevolazioni fiscali, Cass., 16 novembre 2012, n. 20117; Cass., 11 aprile 2001, n. 5437);

Che la tesi prospettata in ricorso, secondo cui sarebbe onere dell'INPS provare l'insussistenza del diritto a fruire degli sgravi è infondata giacché questa Corte di legittimità ha affermato costantemente che in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (ex plurimis vds. Cass. , 9 marzo 2006, n. 5137);

Che la norma in oggetto - nella versione applicabile ratione temporis antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 92/2012- prevede che al fine di procedere alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, per cui è possibile fruire dello sgravio, "sarà costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi";

Che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità (vds. Cass. 15711/2015; 9872/2014) ha evidenziato che il fine di incentivare l'occupazione e, nel contempo, di evitare facili abusi da parte del datore di lavoro, è realizzato subordinando l'agevolazione a rigidi requisiti, che attengono, rispettivamente, sia al lavoratore sia al datore di lavoro: a) al lavoratore, il quale: - risulti disoccupato da almeno ventiquattro mesi; - risulti sospeso da lavoro e beneficiario di trattamento straordinario di integrazione salariale da almeno ventiquattro mesi, b) al datore di lavoro, che: assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato; non abbia effettuato licenziamenti o sospensioni di lavoro nei confronti di dipendenti in forza nella propria azienda;

Che lo stesso comma 9 prevede altresì l'istituzione in ogni regione di un'apposita lista da cui effettuare le assunzioni con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed è stato così emanato il Decreto Ministeriale 22 marzo 1991, n. 1557, intitolato "Formazione di liste speciali regionali per l'iscrizione di lavoratori in cassa integrazione e dei lavoratori disoccupati da assumere con richiesta nominativa", il quale, in espressa attuazione di quanto disposto dalla L. n. 407 del 1990, art. 8, comma 9, ha demandato agli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione il compito di istituire, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del decreto stesso, apposita lista speciale nella quale iscrivere: 1) i lavoratori fruenti del trattamento straordinario di integrazione salariale non inferiore a ventiquattro mesi, secondo elenchi forniti dalle sedi periferiche dell'Inps, ovvero dalle imprese aventi alle dipendenze lavoratori fruenti di tale trattamento integrativo; 2) i lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi;

Che il decreto prevede inoltre dettagliate modalità per la formazione della lista, per il suo aggiornamento, nonché per la sua efficace divulgazione ed in questo contesto normativo, non può esservi dubbio che, ai fini della fruizione della riduzione dei contributi di cui alla L. n. 407 del 1990, art. 8, comma 9, l'assunzione deve avvenire nel rispetto della norma su richiamata, ovvero attraverso la richiesta nominativa dall'apposita lista come costituita presso gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione;

Che, dunque, fuori da questa regola, non può dirsi esistente lo stesso stato di disoccupazione, il quale deve essere non solo reale - e tale non è quello del lavoratore che presti attività sia pure irregolare -, ma altresì certificato dalla sua iscrizione nella lista speciale regionale disciplinata dal D.M. n. 1557 del 1991, art. 2, che conferisce altresì certezza al perdurare di tale stato per il tempo richiesto dalla norma;

Che, nel caso di specie, la Corte d'Appello di Palermo, confermando sul punto la pronuncia di primo grado, ha rilevato che la società odierna ricorrente non aveva provato, come avrebbe dovuto, la sussistenza della condizione di disoccupazione biennale dei dipendenti per i quali pretendeva di fruire degli sgravi, né il ricorso contesta in alcun modo tale conclusione limitandosi a rivendicare una opposta regolamentazione dell'onere della prova;

Che neanche rileva la censura di violazione dell'art. 437 co.proc.civ., per il mancato esercizio di poteri istruttori d'ufficio, per carenza di autosufficienza giacché la parte non può, come è accaduto nel caso di specie, limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione; siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente lamenti che il giudice del gravame non abbia - pur in presenza di una sua istanza al riguardo - esercitato il suo potere-dovere istruttorio ex artt. 421 e 437 cod. proc. civ. ed ancora quando affermi che una data circostanza debba reputarsi sottratta al "thema decidendum", perché non contestata, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimo è tenuto ad indicare le modalità e la ritualità della sua istanza istruttoria nonché ad evidenziare la tempestività della censura mossa in ordine all'inerzia o al mancato accoglimento da parte del giudice delle sue richieste (vds. Cass. n. 9076/2006);

che pertanto il ricorso va respinto;

che le spese vengono regolate come da dispositivo in favore dell'INPS anche quale procuratore speciale di S.C.CI.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge.