Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 ottobre 2016, n. 21038

Rapporto di lavoro - Inquadramento - Trasferimento - Assegnazione a mansioni inferiori - Demansionamento - Risarcimento del danno

 

Ragioni della decisione

 

1. Con la sentenza n. 821 del 2010, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede laddove aveva riconosciuto a M.M., dipendente di T.I. inquadrato a far data dal 1978 nella qualifica di tecnico specializzato di rete, il superiore quinto livello del CCNL a far data dal giugno 2000, in relazione all'attività svolta presso l'ufficio legale di Napoli dopo il conseguimento della laurea in giurisprudenza, che poteva essere ricondotta a quella di assistente di attività specialistica; confermava altresì la sentenza di primo grado laddove aveva accertato che dopo il trasferimento presso l'unità operativa Napoli ovest, verificatasi nell'ottobre del 2000, al ricorrente erano state affidate mansioni inferiori al livello di inquadramento nella Rete gestione operativa, e che successivamente, presso l'unità di Napoli Bagnoli, era stato sostanzialmente privato dei compiti. Riconosceva un risarcimento pari al 20% della retribuzione per ogni mese di demansionamento per il periodo di adibizione alla funzione Rete gestione operativa e del 50% per il periodo di adibizione all' ufficio di Bagnoli. Quanto al danno biologico - dovuto in quanto la consulenza tecnica aveva accertato una percentuale invalidante del 28% - ridimensionava il danno riconosciuto dal Tribunale in applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, escludendo l'ulteriore maggiorazione del 20%; in difetto di specifica impugnazione, confermava la valutazione del danno morale, riconosciuto dal Tribunale nella misura del 40% del danno biologico, ed escludeva la liquidazione del danno esistenziale, in considerazione della natura satisfattiva dell'ulteriore liquidazione del pregiudizio patito.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso T.I. S.p.A., affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso M.M., che ha proposto altresì ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

3. Il ricorso principale e quello incidentale sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c. in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

4. È stato depositato il verbale di conciliazione intervenuto in sede sindacale in data 11.1.2013, con il quale le parti hanno definito le reciproche posizioni riferite all'intercorso rapporto di lavoro del signor M., ivi ricomprendendo la pretesa azionata con la vertenza in oggetto e la regolamentazione delle spese processuali.

5. Tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.

6. Il contenuto dell'accordo transattivo giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa tra le parti le spese del giudizio.