Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 giugno 2019, n. 16575

Tributi - Imposta sugli intrattenimenti (ISI) - Istanza di rimborso - Diniego - Contenzioso tributario - Ricorso per Cassazione

 

Rilevato che

 

- con sentenza n. 105/31/2012, depositata in data 7 novembre 2012, la Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l'appello proposto dall'Ufficio regionale dei Monopoli di Stato della Toscana e dell'Umbria nei confronti di T.G. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze n. 9/9/2011 che aveva accolto il ricorso proposto dalla detta società avverso il diniego di rimborso dell'imposta sugli intrattenimenti (ISI) versata, ad avviso della contribuente, in eccedenza nel 2004;

- il giudice di appello, in punto di fatto, ha premesso che: 1) la T.G. s.r.l. aveva versato, per intero, USI dovuta per il 2004 su alcuni apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 7, lett. b) del TULPS, distrutti il 1° maggio 2004, nel temine di cui all'art. 39, comma 7, del d.l. n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, chiedendo poi all'Ufficio regionale dei Monopoli di Stato della Toscana e dell'Umbria il rimborso dei dodicesimi di imposta imputabili al periodo 1/05-31/12 dello stesso anno; 2) avverso il diniego di rimborso, la contribuente aveva proposto ricorso alla CTP di Firenze che l'aveva accolto alla luce della frazionabilità del tributo, in base alla durata dell'intrattenimento; 3) avverso la sentenza di primo grado aveva proposto ricorso l'Ufficio denunciando la violazione degli artt. 1 e 14 bis del d.P.R. n. 640/72 e 39, comma 7, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito nonché l'omessa e insufficiente motivazione della detta pronuncia; 4) aveva controdedotto la società chiedendo la conferma della sentenza di primo grado;

- la CTR, nel rigettare l'appello, confermando la sentenza di primo grado - in punto di diritto, per quanto di interesse, ha affermato che: 1) l’ISI era divisibile in dodicesimi essendo dovuta per il tempo di durata dell'intrattenimento senza che ostasse a tale frazionabilità il pagamento della medesima in un'unica soluzione; 2) sia per il 2004 che per gli anni successivi l'imposta era stata determinata nel medesimo importo, il che dimostrava che la minore utilizzazione degli apparecchi nell'anno in questione non aveva svolto alcun ruolo sulla determinazione dell'imposta e non poteva comportarne l'infrazionabilità in dodicesimi;

- avverso la sentenza della CTR, la Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste, con controricorso, T.G. s.r.l.;

- il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375, secondo comma, e dell'art. 380-bis. 1 cod. proc. civ., introdotti dall'art. 1 -bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.

 

Considerato che

 

- con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 14 bis del d.P.R. n. 640 del 1972, per avere la CTR ritenuto erroneamente frazionabile in dodicesimi e, dunque, non dovuta, relativamente al periodo 1/5-31/12 del 2004, l'ISI su apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 7, lett. b) del TULPS che erano stati distrutti -in quanto non convertiti in apparecchi per il gioco lecito - entro il 31 maggio 2004, ancorché ex art. 14 bis cit., il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell'imponibile medio forfetario annuo, dovesse essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 marzo di ciascun anno nei casi in cui - come nella specie - gli apparecchi fossero stati installati antecedentemente al 1° marzo, senza che fosse prevista la frazionabilità dell'imposta in dodicesimi;

- con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 7, del d.l. n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, per avere la CTR ritenuto erroneamente frazionabile in dodicesimi l'ISI, ancorché, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 14 bis cit., inserito dall'art. 39 del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, la base imponibile media annua forfetaria - su cui applicare l'aliquota dell'imposta sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del TULPS - fosse stata determinata, per l'anno 2004, in euro 2.500,00 - anziché in 4.100,00, come per l'anno 2003 - proprio in considerazione del limitato periodo di utilizzo degli apparecchi in questione prima della loro demolizione (entro il 31 maggio 2004), salva la possibile riconversione degli stessi in altra tipologia;

- i motivi - da trattare congiuntamente per connessione - sono fondati;

- il D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14 bis, comma 1, stabilisce che il pagamento delle imposte sugli intrattenimenti per gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, del TULPS, determinate sulla base dell'imponibile medio in via forfetaria su base annuale, deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 marzo di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1 marzo;

- peraltro, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 14 bis cit., inserito dall'art. 39, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, per l’anno 2004 e per ciascuno di quelli successivi, la misura dell'imponibile medio forfetario annuo - su cui applicare l'aliquota dell'ISI - era prevista in 2.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 7 dell'articolo 110;

- pertanto, nella fattispecie, trattandosi di apparecchi da gioco ex art. 110, comma 7, lett. b) del TULPS, installati entro il 1° marzo 2004 e demoliti entro termine ultimo del 31 maggio 2004 previsto dal comma 7 dell'art. 39 del d.l. n. 269 del 2003 come convertito, l’imposta era stata correttamente pagata dalla contribuente nel termine di legge per intero- con conseguente legittimità del relativo diniego di rimborso - senza che rilevasse il fatto che gli apparecchi da gioco fossero stati demoliti entro il 31 aprile 2004 e, quindi, fossero stati effettivamente utilizzati solo al più per quattro mesi. La norma non prevede, infatti, la possibilità di ragguagliare l’imposta dovuta parametrandola al periodo di effettivo utilizzo per gli apparecchi già installati entro il 1° marzo ma solo per quelli installati dopo il 1° marzo di ciascuno anno. Infatti, proprio per l’impossibilità di frazionare l’imposta in relazione all’effettivo utilizzo, il legislatore aveva disposto per il 2004 una misura ridotta dell'imponibile medio forfetario annuo (euro 2.500 invece di euro 4.100,00 previste per il 2001,2002 e 2003) e quindi, in ogni caso, risulta irrilevante l'avvenuta distruzione degli apparecchi entro la data ultima del 31 maggio 2004 (in tal senso, v. Cass., sez. 5, 18 marzo 2015, n. 5359; 11 febbraio del 2015 n. 2614);

- per quanto sopra, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata, e decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., con rigetto del ricorso originario della società contribuente avverso il diniego di rimborso ISI, per l'anno 2004; in considerazione della peculiarità della lite, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali di tutti i gradi di giudizio;

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., rigetta il ricorso originario proposto da T.G. s.r.l. avverso il diniego di rimborso ISI; compensa interamente tra le parti le spese processuali di ogni grado di giudizio;