Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 giugno 2019, n. 16570

Tributi - Imposrtazioni - Codice doganale comunitario - Regime doganale del perfezionamento passivo - Autorizzazione

 

Fatti di causa

 

Emerge dalla sentenza impugnata che la s.p.a. M. spedizioni internazionali reimportò merci per conto di altre società, tra le quali la s.r.l. T.F., in regime di perfezionamento passivo e che l'Agenzia delle dogane contestò che le voci doganali dichiarate all'atto delle reimportazioni non erano comprese negli elenchi dei prodotti compensatori o trasformati.

La s.r.l. T.F. impugnò i relativi inviti al pagamento e atti di contestazione sostenendo che non vi fosse alcuna differenza di qualità della merce reimportata rispetto a quella a suo tempo esportata, in quanto si sarebbe trattato di meri errori di digitazione, come sarebbe stato agevole verificare sulla base dei campioni di merce presenti e delle schede di lavorazione sia delle materie prime, sia dei prodotti finiti.

La Commissione tributaria provinciale di Livorno accolse il ricorso. Quella regionale ha poi rigettato il ricorso dell'Agenzia, facendo leva sul fatto che le differenze constatate riguardano codici relativi a capi di abbigliamento per i quali il dazio da applicare è il medesimo delle merci da reimportare in regime di perfezionamento passivo; incomprensibile è, ad avviso del giudice d'appello, la contestazione della frode, poiché non vi sarebbe stata sottrazione d'imponibile, bensì erronea indicazione di codici doganali nelle bollette d'importazione. Contro questa sentenza l'Agenzia propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, cui non c'è replica.

 

Ragioni della decisione

 

1.- Col primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, 10 co., n. 3, c.p.c., l'Agenzia denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 84 e 199, 201, 3° co., e 204 del codice doganale comunitario, in quanto, sottolinea, il regime doganale del perfezionamento passivo presuppone il preventivo rilascio di una autorizzazione che funge da regolamento o disciplinare per ogni singola operazione posta in essere e individua non soltanto le materie prime che escono dal territorio dell'Unione europea, per essere lavorate all'estero, ma anche i relativi prodotti compensatori che, a lavorazione ultimata, vi devono rientrare.

Il motivo è fondato nei limiti che seguono.

2.- In generale, l'art. 145, n. 1, del codice doganale comunitario (regolamento CEE del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913/92) prevede che il regime di perfezionamento passivo consente di esportare temporaneamente fuori del territorio doganale della Comunità merci comunitarie per sottoporle a operazioni di perfezionamento e di immettere i prodotti risultanti da queste operazioni in libera pratica in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione.

L'art. 148, n. 1, lett. b), del medesimo codice stabilisce quindi che l'autorizzazione di perfezionamento passivo è concessa esclusivamente quando si ritenga possibile accertare che i prodotti compensatori sono stati ottenuti dalla lavorazione di merci in temporanea esportazione.

Sicché, conformemente all'art. 150, n. 2, del codice doganale, l'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione prevista dal precedente art. 151, n. 1, di tale codice non è concessa quando non siano soddisfatti una delle condizioni o uno degli obblighi relativi al regime di perfezionamento passivo, a meno che si dimostri che le mancanze non hanno avuto alcuna conseguenza sul corretto funzionamento del suddetto regime.

2.1.- In particolare, l'art. 151, n. 1, del codice doganale prevede che l'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione di cui all'art. 145 di tale codice consiste nel detrarre dall'importo dei dazi all'importazione relativi ai prodotti compensatori immessi in libera pratica l'importo dei dazi all'importazione che sarebbero applicabili, alla stessa data, alle merci in temporanea esportazione se queste fossero importate nel territorio doganale dell'Unione europea al paese ove hanno formato oggetto dell'operazione o dell'ultima operazione di perfezionamento.

L'art. 151, n. 2, del codice doganale precisa poi che l'importo da detrarre ai sensi del n. 1 di tale articolo è calcolato in funzione della quantità e della specie delle merci considerate il giorno dell'accettazione della dichiarazione del loro vincolo al regime di perfezionamento passivo e sulla base degli altri elementi di tassazione loro applicabili alla data di accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori.

3.- Giova quindi sottolineare che uno degli obiettivi del regime di perfezionamento passivo consiste nell'evitare che siano assoggettate ad imposizione doganale merci esportate fuori della Comunità ai fini del perfezionamento passivo (v., in tal senso, sentenza 17 luglio 1997, causa C-142/96, Wacker Werke, punto 21).

Incombe quindi sul debitore dell'obbligazione doganale provare che la dichiarazione erronea di esportazione temporanea o quella di reimportazione non ha alcuna conseguenza sul corretto funzionamento del regime doganale di cui trattasi.

3.1.- Tale prova, ha rimarcato la giurisprudenza unionale (Corte giust. 3 ottobre 2003, causa C-411/01, GEFCO SA, punto 52 e dispositivo), deve «permettere di stabilire, senza alcuna ambiguità, che i prodotti compensatori risultano dalla lavorazione delle merci in esportazione temporanea>>.

Poiché una dichiarazione erronea produce in generale conseguenze sul corretto funzionamento del regime di perfezionamento passivo, come correttamente osserva l'Agenzia, perché ciò non accada occorre che le autorità doganali possano constatare l'inesattezza del contenuto dei pertinenti documenti doganali, sicché una classificazione corretta possa essere agevolmente operata fornendo la prova della natura reale delle merci in esportazione temporanea.

3.2.- Quel che rileva, dunque, non è la mancanza di frode dovuta al fatto che il dazio da applicare sarebbe il medesimo, come affermato dalla Commissione tributaria regionale, bensì il regolare funzionamento del regime di perfezionamento passivo.

4.- Erronea è per conseguenza l'affermazione contenuta in sentenza non vi sia stata sottrazione d'imponibile mancando qualunque vantaggio sul piano fiscale: soltanto la prova della regolarità del regime di perfezionamento passivo consente difatti di operare la detrazione dinanzi specificata al punto 2.1.

Il motivo va quindi accolto e determina l'assorbimento dei restanti due, che concernono il trattamento sanzionatorio.

 

P.Q.M.

 

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti due, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione.